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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25088/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La lite nasceva dalla domanda di un proprietario di fondo agricolo, ritenuto in parte intercluso, contro i proprietari del fondo vicino. In primo grado il tribunale aveva escluso l'usucapione della servitù di passaggio per uso agricolo, ma aveva accertato una parziale interclusione e costituito una servitù coattiva di passaggio, con riconoscimento di indennizzo in favore dei convenuti. In appello, la corte territoriale aveva rigettato la domanda di usucapione e, accogliendo l'impugnazione incidentale dei convenuti, aveva rigettato anche la domanda subordinata di servitù coattiva. Con il ricorso per cassazione il proprietario del fondo ha dedotto: 1) motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. sulla mancata prova dell'usucapione; 2) falsa applicazione dell'art. 1051 c.c. e della normativa viaria e paesaggistica, sostenendo che l'assenza di un accesso legittimamente autorizzabile alla strada pubblica integra l'interclusione rilevante ai fini della servitù coattiva, anche se esiste un varco di fatto ma privo di autorizzazione amministrativa. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente e il ricorrente mirava a un riesame del merito; ha accolto il secondo motivo, affermando che l'art. 1051 c.c. ricomprende anche l'ipotesi di accesso precluso da ragioni giuridiche, e che la non autorizzabilità dell'accesso, già emersa nella consulenza tecnica, impediva di escludere la servitù coattiva solo perché non risultava presentata una domanda formale di autorizzazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio, con decisione demandata al giudice di merito sulla base degli atti e regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso per difetto di ammissibilità, ha accolto il secondo motivo per errata interpretazione dell'art. 1051 c.c., ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione per riesaminare la domanda subordinata di servitù coattiva di passaggio attenendosi ai principi di diritto enunciati, e ha demandato al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia meramente apparente, mancante o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente un mero dissenso sulla valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione del vizio motivazionale consente il controllo solo entro il "minimo costituzionale", escludendo la censura di semplice insufficienza della motivazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio motivazionale in senso restrittivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la procedura accelerata di definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Consente la decisione camerale nel procedimento accelerato senza incompatibilità del consigliere proponente.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Esclusa l'incompatibilità del consigliere proponente, poiché la proposta ex art. 380-bis non ha natura decisoria.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo ragionamento sull'assenza di incompatibilità del consigliere proponente.

  • art. 1051, comma 1, c.c.

    Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo

    La mancanza di uscita sulla via pubblica comprende anche l'ipotesi in cui l'accesso sia impedito da ostacoli giuridici o amministrativi, non solo fisici.

  • art. 1051, comma 2, c.c.

    È richiamato nel quadro della costituzione della servitù coattiva di passaggio, con riferimento ai presupposti e alla disciplina del passaggio sul fondo vicino.

  • art. 1051, comma 3, c.c.

    È evocato come disposizione distinta rispetto alla domanda di allargamento di una servitù preesistente, ritenuta non proposta nel caso concreto.

  • d.lgs. n. 285/1992

    Richiamato insieme alla normativa viaria per il tema dell'accesso carrabile alla strada pubblica.

  • d.P.R. n. 495/1992

    Richiamato per la disciplina regolamentare del passo carrabile e delle autorizzazioni amministrative.

  • regolamento viario provinciale

    Richiamato come fonte regolamentare incidenti sulla possibilità di autorizzare l'accesso alla strada provinciale.

  • d.lgs. n. 42/2004

    art. 142, comma 1, lett. c)

    Richiamato per i vincoli paesaggistici incidenti sulla possibilità di autorizzazione dell'accesso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è censurabile solo quando la sentenza presenti un'anomalia motivazionale che si risolva in motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito.
  • Ai fini della servitù coattiva di passaggio, l'assenza di uscita sulla via pubblica può consistere anche in un impedimento giuridico o amministrativo all'utilizzo legittimo dell'accesso, non solo in un ostacolo materiale o fisico.
  • Chi chiede la costituzione della servitù coattiva deve provare l'interclusione del fondo; tuttavia, se dagli accertamenti tecnici emerge che l'accesso non può essere legittimamente autorizzato, tale dato non può essere neutralizzato dalla sola mancanza di una formale istanza amministrativa dell'interessato.
  • Un'apertura di fatto abusiva o precaria verso la strada pubblica non vale a escludere l'interclusione rilevante ai fini dell'art. 1051 c.c., perché non costituisce un accesso giuridicamente apprezzabile e stabilmente utilizzabile.
  • La domanda di costituzione della servitù coattiva va distinta dalla domanda di allargamento di una servitù già esistente: le due azioni hanno presupposti diversi e non possono essere confuse in motivazione.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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