Cassazione Penale, Sentenza n. 7274/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di truffa aggravata (sentenza del Tribunale di Bologna del 16/02/2018 e confermata dalla Corte d'appello di Bologna), nonché la condanna al risarcimento dei danni alle parti civili. Deduceva vizio di motivazione per manifesta illogicità e insufficienza, contestava la valutazione degli indizi e l'attendibilità dei testi, e sosteneva che i profitti contestati fossero stati movimentati su conti riferiti alla società ABS senza il coinvolgimento penale di tale società o di altri soggetti. Con un secondo motivo lamentava l'illogicità e l'insufficienza della motivazione in relazione alla misura della provvisionale posta come condizione per la concessione del beneficio ex art. 163 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo rielaborasse questioni di merito già trattate in appello e chiedesse di fatto una rinnovata valutazione dei fatti e delle prove, violando i limiti di censura previsti dall'art. 606 c.p.p.; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la quantificazione della provvisionale è decisione discrezionale non impugnabile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 163 c.p.
Richiamato rispetto alla provvisionale posta come condizione per la concessione di un beneficio; la Corte osserva che la quantificazione della provvisionale è decisione discrezionale non impugnabile in cassazione
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176/2020
Norma richiamata in relazione alle forme di esame del ricorso applicabili in ragione delle modifiche procedurali introdotte dal decreto e dalla successiva conversione
art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
Ulteriore riferimento normativo che rende applicabili le disposizioni procedurali eccezionali al procedimento di cassazione
art. 606 c.p.p.
Richiamato per spiegare i limiti delle censure ammissibili in Cassazione; la Corte ritiene che il motivo non si conformi ai requisiti della norma perché ripropone questioni di fatto e vizi di motivazione non adeguatamente specificati
art. 616 c.p.p.
Richiamato ai fini della condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso
giurisprudenza citata
Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015
Precedenti che affermano l'inimpugnabilità in cassazione delle decisioni di natura discrezionale relative alla provvisionale in sede penale
Massime di principio
- La Corte di cassazione è limitata nel riesame: non può essere invocata per ottenere una rinnovata valutazione dei fatti o delle prove già apprezzate dal giudice di merito; i motivi che richiedono un diverso apprezzamento probatorio sono spesso dichiarati inammissibili.
- I vizi generici di motivazione o le critiche ampie all'attendibilità dei testi, se non specificamente circostanziati e collegati alle disposizioni di legge richiamate dall'art. 606 c.p.p., non sono idonei a fondare un ricorso per cassazione.
- Le questioni relative alla quantificazione di provvisionali e misure del tutto discrezionali adottate dal giudice civile o penale sono difficilmente sindacabili in cassazione, essendo di norma insuscettibili di impugnazione per cassazione.
- Se si intende impugnare una sentenza in Cassazione per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, occorre indicare chiaramente le parti della motivazione ritenute illogiche o contraddittorie e collegarle puntualmente alla normativa violata, evitando di limitarsi a una nuova ricostruzione dei fatti.
- Nel caso di contestazione di elementi probatori indiziari, la difesa deve dimostrare specifiche omissioni logiche o giuridiche nell'apprezzamento degli indizi e confrontarsi esplicitamente con gli elementi decisivi che hanno retto la motivazione dei giudici di merito.
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