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Sentenza

Sentenza del 16/02/2023 n. 481 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Cartella non sottoscritta - Mera irregolarità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'Agenzia per mancato pagamento di imposte relative a compensi arretrati. Contestazioni principali: invalidità della notifica della comunicazione preventiva ex art.36-bis DPR 600/73 (perfezionata dopo compiuta giacenza tramite poste private), errore nel calcolo dell'imposta su emolumenti arretrati (richiesta di tassazione solo sulla differenza tra somma incassata dal datore di lavoro e somme restituite all'INPS), carenza di motivazione della cartella e nullità per mancata sottoscrizione del funzionario/ente riscossione.

La decisione

Appello rigettato; confermata la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto valida la notifica della comunicazione preventiva effettuata mediante compiuta giacenza con operatori postali privati (giurisprudenza della Cassazione), ha considerato corretta la determinazione dell'imposta applicando la tassazione separata sugli arretrati ai sensi dell'art.17 TUIR tenendo conto delle ritenute operate dal sostituto, ha escluso duplicazioni d'imposta rilevando che le somme restituite all'INPS erano al netto delle imposte, e ha dichiarato che la mancanza della sottoscrizione della cartella non ne determina l'invalidità quando è pacifica la riferibilità dell'atto all'Autorità emittente (modello ministeriale ex art.25 DPR 602/73 non richiede la sottoscrizione). La cartella conteneva inoltre il richiamo all'atto impositivo. Spese compensate in considerazione dell'intervento delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.36-bis

    La comunicazione preventiva prevista dall'art.36-bis è stata considerata validamente notificata tramite posta con compiuta giacenza; in caso di mancato recapito per temporanea assenza la notificazione si considera eseguita dopo 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art.25

    La cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione; pertanto la mancanza della firma non determina l'invalidità dell'atto se la riferibilità all'autorità emittente è certa.

  • T.U.I.R., art.17, comma 1, lett. e)

    Prevede la tassazione separata sugli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti; l'Ufficio ha applicato tale regime tenendo conto delle ritenute già operate dal sostituto.

  • D.Lgs. n.58/2011

    Ha riservato a Poste Italiane la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada; ne consegue la legittimità, per gli atti amministrativi tributari, delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30/04/2011.

  • Codice Civile, art.2700

    Richiamato tra i motivi di impugnazione dall'appellante ma non sviluppato nella decisione; il giudice non lo ha ritenuto decisivo nel decidere la causa.

Massime di principio

  • La mancanza della sottoscrizione su una cartella di pagamento non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto: occorre verificare se il modello ministeriale richiede la firma e se è pacifica la riferibilità dell'atto all'Autorità emittente; in assenza di questi elementi la nullità non sussiste.
  • La notifica effettuata tramite agenzie postali private è legittima per gli atti amministrativi tributari (post D.Lgs. 58/2011) e la comunicazione mediante compiuta giacenza si considera perfezionata dopo il termine previsto (cfr. giurisprudenza della Cassazione: efficacia dopo 10 giorni dall'avviso di giacenza). Contro tale notifica il contribuente deve provare l'irregolarità o l'inesistenza della giacenza.
  • Nel caso di emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti va applicata la tassazione separata prevista dall'art.17 TUIR, tenendo conto delle ritenute già operate dal sostituto; se il contribuente ritiene vi sia stato un pagamento indebito o una duplicazione d'imposta deve attivare la procedura per la restituzione o il rimborso delle imposte già pagate.
  • Quando l'Ufficio liquida l'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente nella dichiarazione, il richiamo a tali elementi può essere sufficiente a integrare l'onere motivazionale dell'atto; per contestare la motivazione occorre dimostrare concretamente che i presupposti indicati non sussistono o sono inaccurati.
  • Per impugnare efficacemente una cartella è utile focalizzarsi su elementi di fatto provabili (es. inesistenza dell'obbligazione, errori di calcolo documentabili, mancata detrazione di ritenute effettive, invalidità della notificazione) piuttosto che su vizi formali che la giurisprudenza ritiene spesso sanabili se l'atto è comunque riferibile all'amministrazione.

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