Cassazione Penale, Sentenza n. 44802/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Locatelli impugnava l'ordinanza del Tribunale di Brescia (riesame ex art. 309 c.p.p.) che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in relazione a contestazioni provvisorie per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e reati connessi (corruzione, istigazione alla corruzione, falsità ideologica). In cassazione deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione: insufficienza e illogicità del quadro indiziario rispetto al reato associativo (art. 416 c.p.), erronea qualificazione del delitto di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), errata qualificazione come pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio in relazione ai reati di corruzione e falsità ideologica, e mancata valutazione degli elementi relativi al pericolo di reiterazione (artt. 274 e 275 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., rilevando che, nelle more della trattazione, la misura cautelare applicata a Locatelli (arresti domiciliari) era stata revocata e l'interessato rimesso in libertà, per cui l'eventuale accoglimento non avrebbe potuto produrre alcun effetto favorevole. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse all'impugnazione deve essere attuale e concreto (art. 568, comma 4, c.p.p.) e persistere fino alla decisione. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza delle censure sulla qualificazione dei reati o sulla valutazione del pericolo di reiterazione. Inoltre la declaratoria di inammissibilità non ha comportato condanna alle spese né pagamento alla Cassa delle ammende, essendo la perdita d'interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Fondamento normativo per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando l'effetto sostanziale dell'impugnazione non può più dispiegarsi.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'interesse all'impugnazione deve essere attuale e concreto; la Corte lo interpreta come requisito da mantenere fino alla decisione, pena l'inammissibilità.
art. 309 cod. proc. pen.
Individua la competenza del Tribunale in sede di riesame; nel caso, il Tribunale aveva sostituito la misura cautelare originaria con gli arresti domiciliari.
art. 416 cod. pen.
Norma sul reato di associazione per delinquere: citata nelle censure del ricorrente, ma la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito a causa dell'inammissibilità procedurale.
art. 322 cod. pen.
Norma sull'istigazione alla corruzione: evocata dal ricorrente per criticare la qualificazione del fatto, ma non esaminata nel merito dalla Corte per sopravvenuta mancanza di interesse.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Riguardano i presupposti e la motivazione relativi al pericolo di reiterazione; la Corte ha registrato le censure sulla valutazione del pericolo ma non le ha valutate sostanzialmente.
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto dell'impugnazione viene revocata e l'interessato rimesso in libertà prima della decisione, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che permangano effetti concreti e attuali dell'atto impugnato.
- L'interesse ad impugnare deve essere attuale e concreto fino al momento della decisione: la perdita dell'effetto concreto dell'atto impugnato estingue l'interesse e rende l'impugnazione priva di oggetto.
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta mancanza d'interesse non equivale a soccombenza: normalmente non comporta condanna alle spese né obbligo di versamento alla Cassa delle ammende se la perdita dell'interesse non è imputabile al ricorrente.
- Quando si contesta la gravità degli indizi o la qualificazione giuridica dei reati in sede di cassazione, è opportuno verificare se permangono conseguenze pratiche dell'ordinanza impugnata (es. limitazioni della libertà personale, effetti processuali o patrimoniali) che giustifichino la prosecuzione del giudizio.
- Se si desidera comunque ottenere un pronunciamento di merito nonostante la revoca della misura, occorre dimostrare l'esistenza di un interesse attuale diverso dalla sola remissione in libertà (per esempio effetti ulteriori derivanti dal provvedimento che persistono).
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