Cassazione Penale, Sentenza n. 51659/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Salerno (24/02/2023) che aveva confermato le condanne di primo grado per vari reati: capo A) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) contestato principalmente a Bianco, Cesarano, Eboli e Pignataro; capo C) tentativo di violenza privata e reati con modalità mafiose (artt. 56, 610 c.p.) per Eboli e Pignataro; capo B) reato elettorale (art. 86 DPR 570/1960) aggravato dalle modalità mafiose per Maisto e Sarno; capo D) tentativo di estorsione aggravato per Sarno. Le censure vertevano su violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento "utilità" nello scambio elettorale, alla qualificazione delle modalità mafiose, all'utilizzabilità di intercettazioni e di acquisizioni tecniche, alla procedibilità del reato di violenza privata dopo la riforma (d.lgs. 150/2022), nonché su nullità connesse al deposito della consulenza tecnica sui telefoni e su accuse di difetto probatorio e valutazioni erronee dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha pronunciato decisioni differenziate: 1) Ha ritenuto fondati i ricorsi in relazione al capo A) proposti da Bianco, Cesarano, Eboli e Pignataro nella parte in cui la motivazione non ha spiegato l'immediatezza dell'utilità promessa a favore del procacciatore di voti e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per riesaminare la sussistenza dell'"utilità" richiesta dall'art. 416-ter c.p.; 2) Ha dichiarato l'improcedibilità per difetto di querela del reato contestato al capo C) (tentativo di violenza privata aggravata) nei confronti di Eboli e Pignataro in ragione della riforma che ha reso il reato procedibile a querela, con conseguente annullamento senza rinvio delle relative condanne; 3) Ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Maisto e Sarno (ossia i loro motivi di cassazione non erano ammissibili) e, per tale motivo, ha confermato le relative statuizioni, condannando inoltre Maisto e Sarno al pagamento delle spese e a una ammenda equitativa per inammissibilità con profili di colpa.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
La Corte richiama che per lo scambio elettorale politico-mafioso è necessaria l'esistenza di una utilità immediatamente monetizzabile o traducibile in valore di scambio a favore di chi promette i voti; l'assenza di adeguata motivazione sull'immediatezza dell'utilità impedisce di considerare integrato il reato.
art. 416-bis cod. pen. e art. 416-bis.1 (menzionato)
La Corte distingue le "modalità mafiose" (art. 416-bis e con aggravante 416-bis.1) dalle fattispecie di associazioni segrete contemplate dall'art. 339; la fama criminale del procacciatore e altri indicatori probatori possono legittimamente portare a ritenere l'uso di metodi mafiosi.
art. 610 cod. pen.
A seguito del d.lgs. 150/2022 la violenza privata è stata resa procedibile a querela salvo le ipotesi aggravate richiamate dall'art. 339; la Corte ha affermato che, al momento della sentenza di merito, mancava la querela e quindi il reato è improcedibile.
art. 339 cod. pen.
L'art. 339 riguarda condizioni in cui opera l'aggravante che mantiene la procedibilità d'ufficio (associazioni segrete che interferiscono con pubbliche amministrazioni); la Corte ha osservato che non si può sovrapporre questa fattispecie alle modalità mafiose tout court.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)
La riforma ha trasformato la procedibilità di alcuni reati (tra cui la violenza privata) in procedibilità a querela; per fatti anteriori alla riforma il giudice deve comunque accertare l'esistenza della querela per garantire l'applicazione della norma più favorevole all'imputato.
Legge 24 maggio 2023, n. 60
Il successivo correttivo ha chiarito che per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 si procede sempre d'ufficio, confermando la distinzione legislativa fra aggravanti ex art. 339 e le modalità mafiose ex 416-bis.1.
art. 86 DPR n. 570/1960
Norma elettorale relativa a comportamenti illeciti (es. controllo del voto); è stata richiamata nel contesto delle contestazioni a Maisto e Sarno.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Riguarda l'avviso di conclusione indagini; la Corte ha chiarito che l'esame tecnico posteriore (es. consulenza su copia forense già tempestivamente messa a disposizione della difesa) non costituisce nuovo atto d'indagine tale da annullare l'avviso se la parte ha potuto esercitare il contraddittorio.
art. 62, comma 1, n.1 cod. pen.
Citata in censura dai ricorrenti per l'attenuante per motivi di particolare valore morale o sociale, ma la Corte non ha ritenuto accoglibile la deduzione in assenza di argomentazione convincente.
Massime di principio
- Per integrare lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter) bisogna dimostrare che l'utilità promessa sia immediatamente traducibile in valore economico per il procacciatore di voti; utilità meramente mediata o astratta (es. favore alla Diocesi senza prova che favorisca direttamente il procacciatore) può non essere sufficiente.
- Le modalità mafiose possono essere accertate anche in via indiziaria (fama criminale del procacciatore, forza intimidatrice nell'area, episodi concreti di intimidazione), ma il giudice deve motivare con chiarezza gli elementi che legano tali indicatori alla concreta capacità di procurare voti con metodi mafiosi.
- Dopo la riforma processuale (d.lgs. 150/2022) occorre sempre verificare la querela per i reati che sono divenuti procedibili a querela; l'assenza della querela rende improcedibile l'azione se non ricorrono le specifiche ipotesi che mantengono la procedibilità d'ufficio.
- Le acquisizioni tecniche (es. copie forensi dei telefoni) tempestivamente messe a disposizione della difesa e oggetto di esame nel contraddittorio non determinano automaticamente la nullità dell'avviso di conclusione indagini se la consulenza è stata poi discussa in contraddittorio.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova è limitato: non è possibile rimuovere valutazioni di merito a meno che non emergano mancanza di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità; molte censure che chiedono diversa valutazione delle prove saranno inammissibili.
- Quando si contesta l'aggravante "metodo mafioso" è utile dimostrare sia la capacità effettiva di intimidazione del soggetto imputato sia il nesso concreto tra tale capacità e il procacciamento dei voti (non basta la percezione soggettiva dell'accusatore).
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