Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1951/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202401816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso comunale per la stipula di convenzioni con gestori privati di servizi educativi per la prima infanzia, determinazione di approvazione dell’elenco dei gestori ammessi e diniego della richiesta di revoca in autotutela

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’avviso con cui il Comune di Bagheria aveva acquisito manifestazioni di interesse per convenzioni finalizzate al potenziamento del servizio degli asili nido, nonché la determinazione di approvazione dell’elenco dei gestori ammessi e il diniego della richiesta di autotutela. L’avviso prevedeva il finanziamento di un massimo di 190 posti, con erogazione di 3.000 euro per minore direttamente ai gestori, e stabiliva criteri di priorità per i minori iscritti presso enti del terzo settore iscritti all’albo regionale e, per i posti residui, presso altri gestori di servizi educativi operanti nel territorio comunale. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 3 della l. 328/2000 e degli artt. 20, 26 e 28 della l.r. Sicilia n. 22/1986, nonché eccesso di potere per violazione di legge, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, sostenendo che l’avviso consentisse l’accesso al finanziamento anche a enti non iscritti all’albo regionale previsto dalla legge regionale. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, rilevando che la ricorrente non risultava iscritta all’albo regionale, sezione asili nido, al momento dell’adozione degli atti. La ricorrente ha replicato di avere presentato domanda di iscrizione il 31 ottobre 2024 e ha richiamato note dell’amministrazione regionale secondo cui l’autorizzazione al funzionamento avrebbe potuto essere considerata una forma di iscrizione provvisoria o sostitutiva.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio i due Assessorati regionali, poiché non avevano adottato gli atti impugnati. Ha poi ritenuto di poter prescindere dalle questioni relative all’integrità del contraddittorio e alla permanenza dell’interesse, considerando il ricorso palesemente inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. Gli artt. 20 e 26 della l.r. Sicilia n. 22/1986 stabiliscono infatti che i Comuni possono stipulare convenzioni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali esclusivamente con enti iscritti all’albo regionale e che l’iscrizione è preordinata proprio alla stipula delle convenzioni. Poiché la ricorrente non risultava iscritta all’albo, sezione asili nido, al momento dell’adozione degli atti impugnati, essa non avrebbe comunque potuto stipulare la convenzione prevista dall’avviso e non era quindi titolare di un interesse concreto e attuale all’annullamento degli atti. Il Collegio ha escluso che l’autorizzazione al funzionamento potesse equivalere all’iscrizione all’albo: l’art. 28 della l.r. n. 22/1986 considera l’autorizzazione un presupposto ai fini dell’iscrizione, mentre l’art. 20 richiede espressamente l’iscrizione e non menziona l’autorizzazione. Le indicazioni contenute nelle note dell’Assessorato regionale non potevano derogare alla disciplina legislativa. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate, in considerazione del fatto che le informazioni rese dall’Assessorato potevano avere indotto la ricorrente in errore.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 3 l. 328/2000

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della necessità di un sistema integrato ed efficace di servizi alla persona e alla famiglia; il TAR non ha esaminato nel merito la relativa censura, dichiarando il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 20 l.r. Sicilia n. 22/1986

    I comuni singoli od associati, per la realizzazione dei servizi socio - assistenziali, possono stipulare convenzioni con enti iscritti nell’albo regionale previsto dall’art. 26.

    La disposizione richiede l’iscrizione all’albo regionale quale presupposto necessario per la stipula delle convenzioni comunali nel settore socio-assistenziale.

  • art. 26 l.r. Sicilia n. 22/1986

    L’iscrizione all’albo è preordinata alla stipula, da parte delle istituzioni iscritte, delle convenzioni con i comuni singoli od associati previste dall’art. 20.

    L’iscrizione all’albo regionale costituisce condizione necessaria per la stipula delle convenzioni; la mancata iscrizione esclude l’interesse concreto all’impugnazione di un avviso volto alla conclusione di tali convenzioni.

  • art. 28 l.r. Sicilia n. 22/1986

    Ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 26 [...] le strutture socio-assistenziali [...] sono soggette alla autorizzazione al funzionamento.

    L’autorizzazione al funzionamento è un presupposto dell’iscrizione all’albo e non è equipollente alla stessa; non può quindi sostituire il requisito espresso dell’iscrizione richiesto dall’art. 20.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regionale subordina la stipula di convenzioni comunali nel settore socio-assistenziale all’iscrizione dell’ente in un apposito albo regionale, l’ente non iscritto al momento dell’adozione degli atti non ha un interesse concreto e attuale a impugnare l’avviso o gli atti di ammissione relativi a tali convenzioni, perché non potrebbe comunque conseguirne la stipula.
  • L’autorizzazione al funzionamento di una struttura socio-assistenziale, se prevista dalla legge quale presupposto dell’iscrizione all’albo, non è equipollente all’iscrizione e non consente di derogare al requisito legislativo dell’iscrizione per la stipula delle convenzioni.
  • Indicazioni amministrative o interpretazioni provenienti da uffici regionali non possono sostituire né modificare il requisito dell’iscrizione all’albo imposto da una disposizione legislativa quale condizione per la stipula di convenzioni pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.