Cassazione Penale, Sentenza n. 07538/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la rideterminazione della pena operata dalla Corte d'appello di Lecce (condanna per ricettazione nella forma lieve, pena rideterminata in 1 mese e 10 giorni di reclusione e € 200,00 di multa). Il ricorrente deduceva: 1) intervenuta estinzione del reato per prescrizione (fatto del 2006); 2) non punibilità per particolare tenuità del fatto e/o applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ha ritenuto corretta e non contestata la determinazione dei termini di prescrizione da parte della Corte d'appello e ha richiamato il principio secondo cui, se la Cassazione rimette al giudice di rinvio esclusivamente la determinazione della pena, il giudicato progressivo sull''accertamento del reato e della responsabilità impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute. Sul punto dell'art. 131-bis, la Corte d'appello aveva escluso il beneficio sia per le concrete modalità del fatto sia per la mancanza del requisito della non abitualità (pregresse e plurime condanne per reati contro il patrimonio); il motivo del ricorrente si era limitato a censurare una sola delle due autonome ragioni, rendendosi generico. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. b, cod. proc. pen.
Fondamento della censura per violazione di legge in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici e aspecifici, quindi inammissibili ai sensi di questa lett. a causa della mancata confutazione puntuale della motivazione impugnata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede le conseguenze economiche per l'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha escluso il beneficio per la mancanza del requisito della non abitualità e per le pregresse condanne dell'imputato, interpretazione ritenuta condivisibile dalla Cassazione
artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio in assenza di richiesta di trattazione orale; indicano la procedura applicata
Principio consolidato (Sez. U., n. 4904 del 26/03/1997, Attinà; richiamata anche Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, Zinfollino)
"qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale"
Principio secondo cui, quando la Cassazione rinvia solo per la determinazione della pena, le cause estintive sopravvenute non possono essere invocate perché il giudicato progressivo sull'accertamento della responsabilità è ormai consolidato
Massime di principio
- Se la Cassazione rimette al giudice di rinvio esclusivamente la determinazione della pena, il giudicato progressivo sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce che si applichino cause estintive sopravvenute (es. prescrizione intervenuta dopo la decisione definitiva sulle parti di accertamento).
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata; argomentazioni generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili.
- Se il provvedimento impugnato si fonda su più argomentazioni autonome e sufficienti tra loro, l'attacco a una sola di esse è spesso insufficiente a far dichiarare l'annullamento e può determinare l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) richiede la verifica della non abitualità del comportamento; pregresse condanne per reati analoghi possono escludere il beneficio.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare somme a favore della cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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