Cassazione Civile, Ordinanza n. 32360/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva prestato assistenza difensiva in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sia davanti alla Commissione tributaria regionale di Bologna sia davanti alla Corte di cassazione. A seguito del decreto con cui la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione del compenso, il difensore aveva proposto opposizione. Il Tribunale di Bologna aveva però dichiarato la propria incompetenza, ritenendo competente la Corte d'appello di Bologna ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 150/2011. La Corte d'appello, investita del conflitto, ha sollevato regolamento di competenza. Nel ricorso si chiedeva di individuare il giudice competente a conoscere dell'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quando l'attività difensiva era stata svolta davanti a un giudice appartenente a un plesso giurisdizionale diverso da quello ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale ordinario di Bologna e ha rimesso le parti davanti a tale giudice per la riassunzione del giudizio nei termini di legge. Ha ritenuto che l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato spetti al giudice ordinario, in quanto il diritto al compenso è un diritto soggettivo autonomo del difensore. La previsione dell'art. 15 del d.lgs. 150/2011, che individua il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, va letta nel senso della prossimità organizzativa, ma non impone la coincidenza tra giudice del provvedimento e giudice dell'opposizione quando i due appartengano a plessi giurisdizionali diversi.
Norme richiamate
art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011
disciplina l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso; il riferimento al capo dell'ufficio giudiziario non implica coincidenza necessaria con il giudice che ha emesso il provvedimento, ma valorizza la prossimità organizzativa solo se i giudici appartengono al medesimo plesso giurisdizionale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170
richiamato in continuità con la disciplina successiva, quale norma previgente che già valorizzava il criterio della prossimità organizzativa.
Massime di principio
- L'opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso per attività svolta in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è azione autonoma a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale del professionista.
- La competenza sull'opposizione va determinata secondo il giudice ordinario quando la pretesa riguarda la spettanza e la liquidazione del compenso, senza che il rapporto con il procedimento definito dinanzi al giudice a quo assuma natura di connessione ontologica.
- La previsione normativa che individua il giudice dell'opposizione in relazione al capo dell'ufficio giudiziario del magistrato che ha emesso il provvedimento non comporta necessariamente identità di plesso giurisdizionale tra il giudice della liquidazione e quello dell'opposizione.
- In caso di attività difensiva svolta in un procedimento appartenente a un diverso plesso giurisdizionale, la competenza per l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso resta al Tribunale ordinario, non al giudice collegato al plesso del procedimento definitorio.
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