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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21182/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi a IRPEF e addizionali per gli anni 2007, 2009 e 2010, fondati su indagini bancarie e su un accertamento redditometrico. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del contribuente, ritenendo non utilizzabile una scrittura privata prodotta solo in appello, inattendibile il preliminare di vendita immobiliare datato 20 marzo 2014 e, in generale, non credibile la giustificazione dei versamenti in contanti e dell'assenza di redditi dichiarati. Nel ricorso per cassazione il contribuente articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR considerato inammissibile il documento nuovo prodotto in appello; 2) omesso esame del preliminare di vendita immobiliare stipulato e registrato nel marzo 2014; 3) omesso esame della quantificazione dei versamenti riconducibili alla compravendita immobiliare, che il ricorrente assumeva essere di 17.500 euro e non 31.000 euro; 4) omesso esame della scrittura privata del 5 maggio 2007 attestante la volontà di alienare un immobile per 280.000 euro; 5) violazione dell'art. 2729 c.c. per avere il giudice tributario trascurato che l'assenza di redditi negli anni 2007 e 2008 sarebbe stata giustificata dal fatto che il contribuente era a carico della madre convivente, con conseguente congruità del reddito del nucleo familiare rispetto alla capacità contributiva. Successivamente, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere aderito alla rottamazione ter delle cartelle e chiedendo l'estinzione del giudizio; l'Agenzia delle entrate non opponeva nulla.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal contribuente, notificata alla controparte, e della mancata opposizione dell'Agenzia delle entrate. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia al ricorso per adesione alla definizione agevolata, non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, istituto riferibile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio tributario il ricorrente invocava la norma per sostenere l'ammissibilità dei documenti nuovi prodotti in appello; la questione non è stata esaminata nel merito per intervenuta rinuncia al ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la base formale del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi o di documenti ritenuti rilevanti.

  • art. 2729 c.c.

    Il ricorrente lo richiama per contestare la valutazione presuntiva operata in tema di capacità contributiva e giustificazione dei versamenti bancari.

  • art. 6 d.l. n. 193/2016

    La adesione alla definizione agevolata dei carichi comporta l'impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai carichi definibili; la produzione dell'attestazione di ammissione alla procedura è stata considerata manifestazione inequivoca di rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e non si applica alla rinuncia al ricorso, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale in cassazione.

Massime di principio

  • La produzione dell'attestazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi, quando comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, integra una rinuncia inequivoca al ricorso per cassazione.
  • In presenza di rinuncia al ricorso accettata o comunque non contestata dalla controparte, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con regolazione delle spese secondo i criteri applicabili al caso concreto.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e non è estensibile oltre i casi espressamente previsti; non opera nelle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
  • Le censure di omesso esame di documenti o fatti decisivi restano assorbite quando sopravviene una rinuncia al ricorso che determina l'estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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