Sentenza n. 1961/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del decreto dirigenziale emesso da Città Metropolitana di Milano – Area Ambiente e Tutela del Territorio - Settore Rifiuti Bonifiche, prot: 59402 del 11/03/2020, Raccolta Generale n. 1781 del 11/03/2020, Fasc. n. 9.5/2009/132, avente ad oggetto la conferma del provvedimento R.G. 9005 del 20/12/2019 - Ordinanza di diffida all'attivazione delle procedure di cui al Titolo V parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Sito di Interesse Regionale Chico srl in liquidazione – Cromatura Moderna srl, via Einstein – Comuni di San Giorgio su Legnano e Villa Cortese (MI). Art. 244 c. 2 del D.Lgs. 152/06, nella parte in cui diffida anche Cromatura Moderna S.r.l. in qualità di responsabile della potenziale contaminazione per il superamento delle CSC di Cromo tot. e Cromo VI nei terreni e Cromo VI nelle acque di falda, all'attivazione entro sessanta giorni (60 giorni) degli interventi di bonifica di cui titolo V parte quarta del D.l.vo 152/06 e ss. mm. e ii., ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto per il rispettivo grado di responsabilità, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale della Città Metropolitana di Milano che confermava la diffida ad attivare gli interventi di bonifica ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006, ritenendo la ricorrente responsabile della contaminazione da cromo nei terreni e nella falda
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa individuata come responsabile dell’inquinamento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l’attribuzione della responsabilità per la contaminazione del sito, deducendo l’illegittimità dell’azione amministrativa, il ritardo e la negligenza dell’Amministrazione, l’erroneo coinvolgimento della società e l’illegittima reiterazione della diffida. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l’inquinamento fosse riconducibile alla precedente società che aveva gestito il sito dal 1970 al 1995 e aveva utilizzato pozzi perdenti per lo smaltimento dei reflui fino al 1987. La ricorrente aveva operato nell’area dal 1995 al 1999, senza utilizzare i pozzi perdenti, ormai chiusi, e convogliando i reflui trattati nella pubblica fognatura. Ha contestato anche l’applicazione del criterio del “più probabile che non”, ritenendo insussistente un nesso causale tra la propria attività e l’inquinamento. Il TAR ha disposto una verificazione tecnica, poi integrata, per accertare la compatibilità tra l’attività svolta dalla ricorrente e l’inquinamento da cromo, nonché l’idoneità causale dei pozzetti, della vasca di contenimento e della cameretta fognaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, ritenendo fondata e assorbente la censura relativa all’erronea imputazione alla ricorrente della responsabilità per l’inquinamento. Il giudice ha richiamato il principio “chi inquina paga”, precisando che la responsabilità ambientale richiede comunque l’accertamento di un nesso causale, anche in termini di aumento del rischio o di contributo al rischio di verificazione dell’inquinamento. Il nesso può essere dimostrato sulla base del criterio del “più probabile che non”, anche mediante indizi e presunzioni semplici, ma l’istruttoria deve individuare elementi plausibili e coerenti riferibili alla condotta del soggetto. Nel caso concreto, la verificazione ha accertato che la ricorrente non aveva utilizzato i pozzi perdenti, aveva adottato misure di impermeabilizzazione e contenimento e aveva scaricato nella fognatura reflui sottoposti a trattamento, i cui controlli non avevano evidenziato la presenza di cromo esavalente negli anni di attività. La contaminazione profonda risultava invece compatibile con la precedente attività svolta fino al 1995, durante la quale erano stati utilizzati i pozzi perdenti e sostanze, tra cui il cadmio, mai impiegate dalla ricorrente. Anche la vasca di contenimento, i pozzetti e la cameretta fognaria non sono stati ritenuti idonei a dimostrare una partecipazione causale della società, essendo emerse impermeabilizzazione, funzione di contenimento o transito e assenza di cromo nei reflui controllati. L’Amministrazione non aveva quindi svolto un’istruttoria adeguata e non aveva dimostrato una probabile partecipazione della ricorrente alla produzione dell’inquinamento, neppure in termini di aumento del rischio. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state compensate; i costi della verificazione sono stati posti a carico dell’Amministrazione, con restituzione alla ricorrente dell’acconto di 2.000 euro e pagamento al verificatore di 3.000 euro.
Norme richiamate
art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006
Consente all’autorità competente di individuare il responsabile della contaminazione e diffidarlo ad attivare gli interventi di bonifica; l’esercizio del potere presuppone però un’adeguata istruttoria sul nesso causale tra condotta e inquinamento.
Titolo V, Parte IV, d.lgs. 152/2006
Disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.
art. 3-ter d.lgs. 152/2006
Recepisce nell’ordinamento interno il principio ambientale “chi inquina paga”, imponendo che i costi della compromissione ambientale ricadano sul soggetto che vi ha contribuito.
art. 191 TFUE
Esprime il principio eurounitario “chi inquina paga”, posto a fondamento dell’imputazione della responsabilità ambientale.
art. 2727 c.c.
Consente di fondare l’accertamento del nesso causale anche su presunzioni semplici e indizi plausibili, purché idonei a rendere l’ipotesi causale più probabile della sua negazione.
art. 66, comma 4, c.p.a.
Disciplina la liquidazione del compenso del verificatore; nel caso concreto il relativo costo è stato posto a carico dell’Amministrazione resistente.
Massime di principio
- L’imputazione della responsabilità per contaminazione ambientale richiede l’accertamento di un nesso causale tra la condotta del soggetto e l’evento inquinante; non è sufficiente la mera proprietà, disponibilità o pregressa conduzione dell’area.
- Il nesso causale in materia ambientale può essere accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, anche sulla base di indizi e presunzioni semplici, senza necessità di dimostrare una causalità penalistica o una responsabilità esclusiva del soggetto.
- La responsabilità ambientale può sussistere anche quando la condotta dell’operatore abbia soltanto contribuito ad aumentare il rischio di inquinamento; tuttavia, tale contributo deve risultare da un quadro istruttorio concreto, coerente e riferibile all’attività del soggetto.
- L’autorità competente non può imputare la contaminazione a un operatore sulla base della sola corrispondenza astratta tra la sua attività e le sostanze rinvenute, quando gli elementi tecnici dimostrino che l’operatore adottava modalità di gestione idonee a impedire lo sversamento nel suolo e nella falda.
- L’istruttoria sul responsabile della contaminazione deve considerare la successione temporale delle attività, le sostanze effettivamente utilizzate, le modalità di scarico e contenimento dei reflui, la localizzazione e profondità degli inquinanti e le possibili cause alternative; l’omessa o incoerente valutazione di tali elementi rende illegittima la diffida alla bonifica.
- Quando il soggetto individuato come responsabile fornisce una prova analitica, corroborata da verificazione tecnica, dell’assenza di un proprio contributo causale, l’Amministrazione deve dimostrare con altrettanta consistenza il nesso eziologico, anche in termini di aumento del rischio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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