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Sentenza

Sentenza n. 284/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), emessa il 19 maggio 2023, n. 1662, avente a oggetto domanda di risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202301164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione II, n. 1662 del 19 maggio 2023, che aveva respinto la domanda risarcitoria connessa al diniego di accertamento di conformità edilizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo che il diniego comunale di accertamento di conformità, successivamente annullato con sentenza, avesse illegittimamente impedito l’utilizzo e la locazione commerciale dell’immobile, causando una perdita di canoni quantificata in almeno 72.600 euro, oltre rivalutazione ISTAT. Ha contestato la ricostruzione del TAR secondo cui il Comune avrebbe agito in errore scusabile, deducendo che la qualificazione delle opere come ristrutturazione, l’inapplicabilità del Piano Giarrusso e la non computabilità del cordolo sommitale fossero questioni semplici per il dirigente tecnico competente. Ha inoltre contestato la valutazione del TAR sull’insufficienza della prova del danno, sostenendo che il recesso del conduttore e la successiva mancata locazione fossero conseguenza dell’illegittimo diniego, che avrebbe reso l’immobile inutilizzabile, privo di agibilità e sostanzialmente extra commercium. Il Comune ha eccepito la tardività dell’appello.

La decisione

Il CGARS ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività, rilevando che l’appello era stato notificato il 7 dicembre 2023, entro il termine lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e che la notificazione della sentenza effettuata oltre tale termine non incide sul decorso del termine di impugnazione. Nel merito, il Collegio non ha esaminato la fondatezza delle censure sull’errore scusabile, sulla colpa dell’amministrazione e sulla prova del danno, ritenendo decisiva la formazione del giudicato esterno sulla domanda risarcitoria già proposta dalla dante causa dell’appellante nel precedente giudizio. La sentenza del TAR n. 402 del 2013 aveva espressamente respinto la domanda di risarcimento, ritenendola generica e non coltivata; tale statuizione non era stata impugnata nel successivo giudizio d’appello promosso dal Comune ed era quindi passata in giudicato. Il giudicato opera anche nei confronti dell’erede, ai sensi dell’art. 2909 c.c., e ricorreva identità di soggetti, petitum e causa petendi. Il giudicato copriva inoltre il dedotto e il deducibile, comprese le questioni non specificamente dedotte ma costituenti precedenti logici necessari della decisione. L’appello è stato pertanto respinto per una ragione diversa da quella posta a fondamento della sentenza di primo grado. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    l’appello al Consiglio di Stato contro le sentenze del T.A.R. va notificato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza oppure entro 6 mesi dalla sua pubblicazione

    Il termine lungo per proporre appello decorre dalla pubblicazione della sentenza; la notificazione della sentenza eseguita dopo la scadenza del termine lungo non rileva ai fini del decorso del termine di impugnazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La questione relativa alla formazione del giudicato sulla domanda risarcitoria è stata rilevata d’ufficio e sottoposta al contraddittorio delle parti.

  • art. 2909 c.c.

    l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato “a ogni effetto” tra le parti, i loro eredi o aventi causa

    Il giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria proposta dalla proprietaria si estende all’erede che agisce nella medesima qualità e impedisce la riproposizione della domanda avente identici soggetti, petitum e causa petendi.

Massime di principio

  • La statuizione espressa di rigetto di una domanda risarcitoria contenuta in una sentenza, se non specificamente impugnata, passa in giudicato e preclude la successiva riproposizione della medesima domanda, anche quando il primo rigetto sia stato motivato dalla genericità o dall’assenza di coltivazione della domanda.
  • Il giudicato formatosi tra le parti si estende agli eredi e agli aventi causa, i quali non possono riproporre una domanda identica per soggetti, petitum e causa petendi rispetto a quella già definitivamente decisa.
  • Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio dal giudice quando risulti la sovrapponibilità della controversia quanto a parti, oggetto e causa petendi, purché la relativa questione sia sottoposta al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: preclude non solo la riproposizione delle ragioni già fatte valere, ma anche l’introduzione di nuove argomentazioni o questioni che avrebbero potuto essere dedotte nel precedente giudizio e che riguardano il medesimo oggetto.
  • Ai fini del termine lungo per l’appello, rileva la data di pubblicazione della sentenza; una notificazione della sentenza effettuata dopo la scadenza del termine lungo non determina né modifica il termine di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAppelloDanno da provvedimento illegittimoSanatoria e condono edilizio
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazioneEdilizia
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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