Ordinanza n. 174/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del decreto n. 7523 in data 22.5.2023 della D.G. Welfare della Lombardia e della deliberazione n. 684 in data 13.7.2023 dell'ATS Milano e della deliberazione n. 684 in data 13.7.2023 dell’ATS Milano, nella parte in cui calcolano e liquidano in maniera insufficiente la somma da corrispondere alla società a titolo di maggiorazioni tariffarie IRCCS per gli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale e deliberazione dell’ATS Milano relativi al calcolo e alla liquidazione delle maggiorazioni tariffarie IRCCS per gli esercizi 2011-2015
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto della Direzione generale Welfare della Regione Lombardia e la deliberazione dell’ATS Milano nella parte in cui avrebbero calcolato e liquidato in misura insufficiente le somme dovute a titolo di maggiorazioni tariffarie IRCCS per gli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Con l’ordinanza il Collegio non esamina ancora i motivi di illegittimità dedotti né il merito della pretesa economica. Ritiene invece necessario che la ricorrente precisi motivatamente se permanga l’interesse alla decisione, aggiorni la situazione della vicenda mediante breve memoria e comunichi eventuali fatti o atti sopravvenuti, indicando anche l’eventuale necessità di attività istruttoria. Chiede inoltre all’amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR dispone incombenti istruttori a carico della ricorrente e dell’amministrazione resistente, da adempiere entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria nelle forme del processo amministrativo telematico. La ricorrente deve dichiarare motivatamente la permanenza o meno dell’interesse alla definizione del ricorso e aggiornare la situazione processuale; la Regione deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo. Il Collegio avverte espressamente che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione relativa all’interesse potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., fino a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’ordinanza non definisce il giudizio e non decide sull’illegittimità degli atti o sulla debenza delle somme.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale della parte che, onerata di chiarire la permanenza dell’interesse, rimanga inerte.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali applicabili all’attività istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di desumere dal comportamento processuale della parte elementi decisivi ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; l’inerzia a seguito dell’ordine di dichiarare la permanenza dell’interesse può manifestare inequivocabilmente il disinteresse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al procedimento.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo dispone un incombente istruttorio per verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, la parte ricorrente deve fornire una dichiarazione motivata e aggiornare la situazione della controversia entro il termine assegnato.
- L’inerzia della parte ricorrente, previamente onerata con ordinanza istruttoria o comunicazione del giudice di dichiarare la permanenza dell’interesse ad agire, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di calendarizzare e definire il ricorso, il giudice può richiedere all’amministrazione chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, nonché il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione di corredo.
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