Ordinanza n. 558/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato nascente dall’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. della Corte d’Appello di Catania del 18.2.2022, resa nei giudizi riuniti iscritti al n. 366/2014 R.G. e dal n. 1780/2016 R.G., come corretta giusta ordinanza ex art. 287 c.p.c. del 16.2.2024 emessa dalla Corte di Appello di Catania nel sub-procedimento n. 366/2014-1;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto l'istanza del commissario ad acta, ritenendo possibile concedere un ulteriore termine di 60 giorni per completare le operazioni già intraprese e dare esecuzione al giudicato. Il termine decorre dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione su istanza di parte. La segreteria è stata incaricata delle comunicazioni alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede.
Atto impugnato: istanza del commissario ad acta di ulteriore proroga del termine per completare l'esecuzione del giudicato nascente da un'ordinanza della Corte d'Appello di Catania
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie private)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato derivante dall'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. della Corte d'Appello di Catania del 18 febbraio 2022, successivamente corretta con ordinanza ex art. 287 c.p.c. del 16 febbraio 2024. Il TAR aveva già accolto il ricorso con sentenza n. 437 del 3 febbraio 2025, nominando contestualmente un commissario ad acta. Il commissario aveva chiesto una prima proroga di 60 giorni, concessa con ordinanza n. 3275 del 20 novembre 2025, e ha successivamente domandato un'ulteriore proroga per completare le operazioni necessarie all'adozione della delibera finale, prevista per la fine di febbraio 2026.
Norme richiamate
art. 702-ter c.p.c.
Individua il procedimento nel quale è stata resa l'ordinanza della Corte d'Appello costituente il giudicato da eseguire.
art. 287 c.p.c.
Individua il procedimento di correzione dell'ordinanza della Corte d'Appello posta a fondamento dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta quando la richiesta sia funzionale al completamento di operazioni esecutive già avviate e all'adozione dell'atto finale necessario per dare attuazione al giudicato.
- La proroga concessa al commissario ad acta decorre dalla comunicazione della decisione, salvo che la notificazione ad istanza di parte intervenga anteriormente, nel qual caso rileva quest'ultima.
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