Cassazione Civile, Ordinanza n. 12578/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal regresso esercitato da alcune società assicuratrici che avevano pagato al Comune somme dovute in forza di una polizza fideiussoria prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dai lottizzanti per opere di urbanizzazione. In primo grado i convenuti erano stati condannati in solido al rimborso; in appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione delle regole processuali sulla produzione documentale, sostenendo che gli atti di fusione per incorporazione non erano stati specificamente elencati nella memoria e quindi non potevano essere utilizzati per provare la titolarità del credito; 2) violazione del giudicato, assumendo che una precedente sentenza del Tribunale di Chiavari avesse già deciso sulla domanda di rivalsa; 3) violazione dell'art. 2943 c.c., contestando l'interruzione della prescrizione tramite diffide inviate da un legale che agiva per soggetti asseritamente estinti; 4) violazione dell'art. 1950 c.c., lamentando la mancanza di prova del pagamento delle somme oggetto di regresso e contestando l'utilizzo della precedente decisione come prova riflessa. Anche i ricorrenti incidentali hanno riproposto le medesime questioni: utilizzabilità dei documenti sulla fusione, giudicato, prescrizione e prova del regresso.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la denuncia di una mera irregolarità processuale è irrilevante se non si allega e dimostra una concreta lesione del diritto di difesa. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il motivo sul giudicato, osservando che il ricorso era aspecifico e comunque che il precedente giudizio non aveva coinvolto le stesse società assicuratrici oggi resistenti, con la conseguenza che non operava il giudicato esterno; ha però riconosciuto che quella precedente decisione poteva avere efficacia riflessa come elemento di prova. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla prescrizione perché non confrontato con la ratio della sentenza impugnata. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo sul regresso nella parte in cui chiedeva una nuova valutazione di merito sulla prova del pagamento e, nella parte restante, lo ha ritenuto infondato perché la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato la prova documentale dei pagamenti e la natura di prova riflessa delle precedenti sentenze. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 163 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla ritualità della produzione documentale
art. 183 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla ritualità della produzione documentale e sulle memorie istruttorie
art. 132 c.p.c.
invocato nei motivi relativi alla motivazione della sentenza
art. 360 c.p.c.
norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 366 c.p.c.
richiamato per il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso
art. 369 c.p.c.
richiamato per l'onere di indicare e localizzare i documenti posti a fondamento del ricorso
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti incidentali sul principio dispositivo e sull'utilizzabilità dei documenti
art. 87 disp. att. c.p.c.
richiamato dai ricorrenti incidentali sul regime della produzione documentale
art. 2909 c.c.
richiamato in tema di efficacia del giudicato
art. 2943 c.c.
richiamato in tema di interruzione della prescrizione
art. 1950 c.c.
richiamato in tema di azione di regresso del fideiussore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata come norma di inserimento della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che denunci un vizio processuale non è ammissibile se si limita a lamentare un'irregolarità formale senza indicare quale concreta lesione del diritto di difesa o del risultato decisorio ne sia derivata.
- Il principio di autosufficienza del ricorso richiede la specifica indicazione e riproduzione del contenuto degli atti e dei documenti su cui il motivo si fonda, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti di merito.
- Il giudicato esterno opera solo tra le stesse parti o tra soggetti che abbiano avuto modo di partecipare al precedente giudizio; in mancanza di identità soggettiva, la precedente sentenza non preclude il riesame della domanda, ma può essere utilizzata come prova documentale o come elemento di prova riflessa.
- La parte che deduce l'azione di regresso deve dimostrare il pagamento effettuato e la propria legittimazione sostanziale; tale prova può essere data mediante documenti idonei, tra cui atti di fusione e documenti giustificativi dei pagamenti.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito della prova, quando la censura mira solo a sostituire la propria lettura degli atti a quella compiuta dal giudice di merito.
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