Regolamento (UE) 2020/1825
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1825 della Commissione del 2 dicembre 2020 che modifica gli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure temporanee per l’introduzione o lo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una modifica mirata al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, precisando che i divieti e le prescrizioni particolari già previsti per l’introduzione e lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti si applicano senza pregiudizio di eventuali misure temporanee specifiche adottate per fronteggiare rischi fitosanitari non ancora completamente valutati. La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Il testo è di coordinamento normativo e non disciplina direttamente nuovi divieti sostanziali, ma rafforza la base per adottare misure provvisorie in casi eccezionali.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per chiarire che gli elenchi di divieti e prescrizioni fitosanitarie generali non pregiudicano misure temporanee specifiche adottate per rischi fitosanitari non ancora pienamente valutati.
Ambito di applicazione
Si applica alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti disciplinati dal sistema fitosanitario dell’Unione, sia per l’introduzione nel territorio dell’Unione da paesi terzi sia per lo spostamento all’interno del territorio dell’Unione. Riguarda gli operatori e le autorità competenti coinvolti nell’applicazione degli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Non introduce nuove categorie materiali, ma coordina il regime generale con eventuali atti di esecuzione temporanei adottati ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in materia di misure fitosanitarie temporanee
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1825 interviene in modo puntuale sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, nell’ambito del quadro generale del regolamento (UE) 2016/2031 sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. La finalità è evitare che l’elenco ordinario di divieti e prescrizioni per l’introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti osti all’adozione di misure temporanee specifiche, necessarie in casi eccezionali per affrontare rischi fitosanitari non ancora pienamente valutati.
Contesto normativo e funzione della modifica
La Commissione richiama, nei considerando, il fatto che l’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in combinato con l’allegato VI, contiene l’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti la cui introduzione nell’Unione è vietata; l’articolo 8, paragrafo 1, in combinato con l’allegato VII, disciplina le prescrizioni particolari per l’introduzione da paesi terzi; l’articolo 8, paragrafo 2, in combinato con l’allegato VIII, disciplina le prescrizioni particolari per lo spostamento nel territorio dell’Unione.
Dopo l’adozione del regolamento del 2019, è emersa l’esigenza di consentire, in taluni casi eccezionali, l’adozione di atti di esecuzione fondati su specifiche basi del regolamento (UE) 2016/2031, per introdurre divieti temporanei o prescrizioni particolari ulteriori rispetto al quadro generale. Tali misure hanno lo scopo di permettere un’ulteriore valutazione del rischio fitosanitario e di determinarne il relativo status.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano:
- l’introduzione nel territorio dell’Unione di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti provenienti da paesi terzi;
- lo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti;
- l’interazione tra il regime generale del regolamento (UE) 2019/2072 e gli eventuali atti temporanei adottati ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031.
Il regolamento non crea ex novo un regime sostanziale autonomo, ma coordina il regime ordinario con misure provvisorie ulteriori, adottabili sulla base di specifiche disposizioni del regolamento di base.
Modifiche all’articolo 7: divieti di introduzione
All’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 viene inserito un comma aggiuntivo che precisa il rapporto tra il divieto generale di introduzione e gli atti temporanei adottati ai sensi:
- dell’articolo 40, paragrafo 2;
- dell’articolo 42, paragrafo 3;
- dell’articolo 49, paragrafo 1; del regolamento (UE) 2016/2031.
La norma chiarisce che il divieto generale si applica "fatti salvi" eventuali altri atti che stabiliscono divieti temporanei relativi a determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti, quando tali atti siano adottati per affrontare specifici rischi fitosanitari non ancora interamente valutati.
Modifiche all’articolo 8: prescrizioni particolari per l’introduzione e per lo spostamento
L’articolo 8 è modificato in due punti.
Per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione, al paragrafo 1 viene aggiunto un comma che stabilisce che le prescrizioni particolari previste dal regime ordinario non pregiudicano eventuali altri atti temporanei adottati ai sensi:
- dell’articolo 41, paragrafo 2;
- dell’articolo 42, paragrafo 4;
- dell’articolo 49, paragrafo 1; del regolamento (UE) 2016/2031.
Per quanto riguarda lo spostamento nel territorio dell’Unione, al paragrafo 2 viene inserita una disposizione analoga, riferita agli atti temporanei adottati ai sensi:
- dell’articolo 28, paragrafo 1;
- dell’articolo 30, paragrafo 1;
- dell’articolo 41, paragrafo 2;
- dell’articolo 42, paragrafo 4;
- dell’articolo 49, paragrafo 1; del regolamento (UE) 2016/2031.
Anche in questo caso, le prescrizioni ordinarie restano applicabili, ma non escludono misure temporanee speciali dirette a gestire rischi fitosanitari ancora non completamente valutati.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come precisato nel testo finale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Portata pratica per gli operatori
Dal punto di vista operativo, la modifica è rilevante perché consente la coesistenza tra:
- il quadro stabile di divieti e prescrizioni già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
- eventuali misure temporanee aggiuntive adottate in presenza di particolari emergenze o incertezze fitosanitarie.
Per gli operatori del settore agroalimentare e per i consulenti, ciò significa che la verifica della conformità non può limitarsi agli elenchi generali degli allegati del regolamento 2019/2072, ma deve includere anche gli eventuali atti temporanei adottati ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, ove applicabili al bene, al paese di origine o allo spostamento interno considerato.
Disposizioni principali
Chiarimento sul rapporto con misure temporanee per l’introduzione nell’Unione
All’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è aggiunto un comma che precisa che il divieto generale di introduzione si applica fatti salvi eventuali altri atti che stabiliscono divieti temporanei adottati a norma dell’articolo 40, paragrafo 2, dell’articolo 42, paragrafo 3, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, relativi a determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti e destinati a far fronte a specifici rischi fitosanitari non ancora interamente valutati.
Chiarimento sul rapporto con prescrizioni particolari per l’introduzione nell’Unione
All’articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto un comma che stabilisce che le prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione si applicano fatti salvi eventuali altri atti temporanei adottati a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, dell’articolo 42, paragrafo 4, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, relativi a determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti e fondati su specifici rischi fitosanitari non ancora pienamente valutati.
Chiarimento sul rapporto con prescrizioni particolari per lo spostamento nell’Unione
All’articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto un comma che precisa che le prescrizioni particolari per lo spostamento nel territorio dell’Unione si applicano fatti salvi eventuali altri atti temporanei adottati a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 1, dell’articolo 41, paragrafo 2, dell’articolo 42, paragrafo 4, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, sempre per affrontare specifici rischi fitosanitari non ancora interamente valutati.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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