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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-572/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 aprile 2021. — thyssenkrupp Electrical Steel GmbH e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo contro Commissione europea. — Impugnazione – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 211, paragrafo 6 – Autorizzazione di perfezionamento attivo di taluni prodotti di acciaio elettrico a grani orientati – Rischio di pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione – Esame delle condizioni economiche – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 – Articolo 259 – Conclusioni della Commissione europea sulle condizioni economiche – Articolo 263 TFUE – Atto non impugnabile. — Causa C-572/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di thyssenkrupp contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro le conclusioni della Commissione sulle condizioni economiche del perfezionamento attivo. Ribadisce che la decisione finale sull’autorizzazione spetta alle autorità doganali nazionali e che le conclusioni della Commissione hanno natura solo preparatoria. Conferma inoltre la pertinenza della giurisprudenza Friesland Coberco e condanna le ricorrenti alle spese.

Impugnazione in materia doganale: le conclusioni della Commissione sull’esito dell’esame delle condizioni economiche per il regime di perfezionamento attivo non sono un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

La questione giuridica

Se le conclusioni della Commissione, adottate nell’ambito dell’esame delle condizioni economiche previsto dall’articolo 211, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione e dall’articolo 259 del regolamento di esecuzione 2015/2447, costituiscano un atto idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti e quindi impugnabile ex articolo 263 TFUE; in subordine, se tali conclusioni incidano direttamente e individualmente sulle ricorrenti.

Principio di diritto

Le conclusioni adottate dalla Commissione al termine dell’esame delle condizioni economiche per il regime di perfezionamento attivo non producono effetti giuridici vincolanti autonomi, ma costituiscono un atto intermedio e preparatorio della decisione finale spettante alle autorità doganali nazionali; di conseguenza non sono impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE. L’obbligo per l’autorità nazionale di "prenderle in considerazione" e l’eventuale prassi amministrativa non bastano a trasformarle in un atto decisorio dell’Unione, né a rendere necessario esaminare l’incidenza diretta e individuale sui ricorrenti.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 211 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 213 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 22 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 44 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 259 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93

Impugnazione contro le conclusioni della Commissione sulle condizioni economiche nel perfezionamento attivo

La Corte di giustizia, quarta sezione, decide su un’impugnazione proposta da due società del gruppo thyssenkrupp contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il loro ricorso di annullamento. La controversia riguarda le conclusioni rese dalla Commissione nell’ambito dell’esame delle condizioni economiche richiesto per un’autorizzazione di perfezionamento attivo di taluni prodotti di acciaio elettrico a grani orientati.

Fatti e procedimento principale

La società Euro-Mit Staal BV aveva chiesto all’autorità doganale dei Paesi Bassi un’autorizzazione di perfezionamento attivo ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell’Unione. Poiché era necessario l’esame delle condizioni economiche previsto dall’articolo 211, paragrafo 6, il fascicolo fu trasmesso alla Commissione ai sensi dell’articolo 259, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2447.

Il 2 maggio 2017 il gruppo di esperti doganali si espresse favorevolmente e la Commissione concluse che le condizioni economiche erano soddisfatte. Lo stesso giorno l’autorità doganale olandese rilasciò l’autorizzazione. Le ricorrenti proposero opposizione e successivamente agirono dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento delle conclusioni della Commissione.

Ordinanza del Tribunale

Il Tribunale respinse il ricorso come irricevibile, ritenendo che le conclusioni della Commissione non fossero un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Secondo il Tribunale, la Commissione non disponeva di un potere decisionale vincolante in materia di condizioni economiche e le sue conclusioni avevano natura meramente procedurale.

Motivi di impugnazione

Le ricorrenti deducevano cinque motivi principali:

  • la Commissione avrebbe in realtà adottato una decisione vincolante per le autorità doganali nazionali;
  • il suo ruolo non sarebbe stato meramente procedurale;
  • il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la sentenza Friesland Coberco;
  • non sarebbe stata considerata l’intesa amministrativa del 5 agosto 2016, che qualificava le conclusioni della Commissione come vincolanti;
  • le conclusioni le riguardavano direttamente e individualmente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Normativa rilevante

La Corte esamina il passaggio dal vecchio regime del regolamento n. 2913/92 e del regolamento n. 2454/93 al codice doganale dell’Unione e al regolamento di esecuzione 2015/2447.

In particolare, rilevano:

  • l’articolo 211, paragrafi 4 e 6, del regolamento n. 952/2013, che subordina l’autorizzazione al fatto che le condizioni economiche non pregiudichino gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione e prevede un esame a livello dell’Unione in caso di probabile pregiudizio;
  • l’articolo 213, che attribuisce alla Commissione il compito di specificare, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali dell’esame;
  • l’articolo 259 del regolamento di esecuzione 2015/2447, secondo cui la Commissione effettua l’esame con un gruppo di esperti e le conclusioni sono "prese in considerazione" dall’autorità doganale competente;
  • gli articoli 22 e 44 del codice doganale, che riservano alle autorità doganali nazionali la decisione finale e il sistema di ricorso;
  • il precedente regime del regolamento n. 2913/92 e dell’articolo 504 del regolamento n. 2454/93, interpretato nella sentenza Friesland Coberco.

Ragionamento della Corte: natura non vincolante delle conclusioni della Commissione

La Corte ribadisce il criterio generale di impugnabilità ex articolo 263 TFUE: sono impugnabili solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sulla situazione giuridica del ricorrente. Restano esclusi gli atti preparatori e quelli di mera esecuzione.

Applicando tali principi, la Corte osserva che:

  • il codice doganale conferisce il potere decisionale finale alle autorità doganali nazionali, non alla Commissione;
  • l’esame delle condizioni economiche è soltanto una fase intermedia della procedura di autorizzazione del perfezionamento attivo;
  • l’articolo 259, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione parla di conclusioni da "prendere in considerazione", espressione che implica un margine di valutazione in capo all’autorità nazionale;
  • se l’autorità nazionale intende discostarsi dalle conclusioni della Commissione, deve motivare la propria decisione, ma questo obbligo non basta a trasformare le conclusioni in un atto vincolante;
  • la possibilità di indicare che il caso è "unico" non muta la natura non vincolante delle conclusioni, poiché anche in tale ipotesi l’autorità nazionale conserva la facoltà di discostarsene motivatamente.

La Corte respinge anche il richiamo all’intesa amministrativa: una prassi amministrativa non può alterare la portata giuridica di un atto o contraddire il testo del regolamento di esecuzione.

Pertinenza della sentenza Friesland Coberco

La Corte conferma che la giurisprudenza resa nella sentenza Friesland Coberco resta pertinente, poiché l’articolo 504, paragrafo 4, del regolamento n. 2454/93 e l’articolo 259, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione sono sostanzialmente equivalenti quanto agli effetti delle conclusioni dell’organo consultivo/Commissione nei confronti dell’autorità doganale nazionale.

Il fatto che l’esame sia ora svolto dalla Commissione e non più da un comitato non modifica la natura dell’atto finale né attribuisce alla Commissione un potere decisionale autonomo.

Conseguenze sull’articolo 263, quarto comma, TFUE

Poiché le conclusioni della Commissione non sono un atto impugnabile, la Corte ritiene superfluo esaminare se esse riguardino direttamente e individualmente le ricorrenti. In mancanza di atto impugnabile, il ricorso davanti al Tribunale non poteva che essere dichiarato irricevibile.

Dispositivo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna thyssenkrupp Electrical Steel GmbH e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo alle spese della Commissione.

Principi affermati

Le conclusioni della Commissione rese nell’esame delle condizioni economiche per il perfezionamento attivo:

  • non sono decisioni definitive;
  • non producono effetti giuridici vincolanti autonomi;
  • non sono impugnabili ex articolo 263 TFUE;
  • vincolano al più sul piano procedurale/valutativo, ma non sostituiscono la decisione delle autorità doganali nazionali.

Come è indicizzato

Materiediritto doganaleperfezionamento attivoimpugnabilità degli atti dell’unionecondizioni economicheprocedimenti amministrativi doganali

Testo integrale

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