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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-73/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 aprile 2021. — ZM contro E. A. Frerichs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Articolo 4 – Legge applicabile alla procedura di insolvenza – Legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura – Articolo 13 – Atti pregiudizievoli per la massa dei creditori – Eccezione – Presupposti – Atto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza – Atto non impugnabile in base a tale legge – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) – Ambito della legge del contratto – Esecuzione delle obbligazioni che discendono da quest’ultimo – Pagamento effettuato in esecuzione di un contratto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza – Esecuzione da parte di un terzo – Azione di restituzione del pagamento nell’ambito di una procedura di insolvenza – Legge applicabile al pagamento medesimo. — Causa C-73/20

Giurisprudenza europea62020CJ0073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il rapporto tra regolamento insolvenza e regolamento Roma I in materia di pagamenti eseguiti da terzi. Stabilisce che, se il pagamento è compiuto per adempiere un'obbligazione contrattuale, la legge del contratto governa anche l'esecuzione del pagamento. Questa soluzione vale anche nell'ambito di un'azione di restituzione proposta dal curatore fallimentare come atto pregiudizievole per la massa dei creditori.

Rinvio pregiudiziale su insolvenza e conflitto di leggi: se il pagamento eseguito da un terzo in adempimento di un'obbligazione contrattuale sia regolato, ai fini dell'azione revocatoria/di restituzione, dalla legge applicabile al contratto.

La questione giuridica

Se l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 e l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 debbano essere interpretati nel senso che la legge applicabile al contratto si estende anche al pagamento effettuato da un terzo in esecuzione dell'obbligazione contrattuale di pagamento di una delle parti, quando tale pagamento è contestato nell'ambito di una procedura di insolvenza come atto pregiudizievole per la massa dei creditori.

Principio di diritto

Quando un pagamento è eseguito da un terzo per adempiere un'obbligazione di pagamento derivante da un contratto, e tale pagamento è poi contestato in insolvenza come atto pregiudizievole per la massa dei creditori, la legge applicabile al contratto ai sensi del regolamento Roma I disciplina anche quel pagamento. Di conseguenza, ai fini dell'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, il pagamento resta soggetto alla stessa legge del contratto, anche se effettuato da un terzo, e il beneficiario può invocare la deroga solo se dimostra che tale legge non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 4, paragrafo 2, lettera m), regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 13, regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Regolamento (CE) n. 593/2008
  • Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 593/2008

Pagamento di terzo in ambito concorsuale e legge applicabile

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in materia di insolvenza e conflitto di leggi. Il nodo interpretativo è se un pagamento eseguito da un terzo, in adempimento di un'obbligazione contrattuale di una parte, sia soggetto alla legge applicabile al contratto anche quando il curatore lo contesti come atto pregiudizievole per la massa dei creditori.

Fatti e procedimento principale

La controversia oppone ZM, curatore fallimentare della Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH, a E.A. Frerichs. La Tankfracht GmbH, società del gruppo Oeltrans, aveva concluso con E.A. Frerichs un contratto relativo a un battello fluviale; la Oeltrans Befrachtungsgesellschaft aveva poi pagato a Frerichs l'importo dovuto da Tankfracht in esecuzione del contratto.

Dopo l'apertura in Germania della procedura di insolvenza sulla Oeltrans, il curatore aveva promosso un'azione di ripetizione della somma di EUR 8.259,30 oltre interessi, qualificandola come atto annullabile a danno della massa. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; il giudice d'appello l'aveva respinta accogliendo l'eccezione di prescrizione; il curatore ha quindi proposto ricorso per cassazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza;
  • l'articolo 4, paragrafo 1, che prevede l'applicazione della legge dello Stato di apertura della procedura (lex concursus);
  • l'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), che include tra gli effetti della procedura le norme su nullità, annullamento o inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa;
  • l'articolo 13, che introduce una deroga quando l'atto è soggetto alla legge di un diverso Stato membro e tale legge non consente di impugnarlo con alcun mezzo;
  • il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), secondo cui la legge applicabile al contratto disciplina l'esecuzione delle obbligazioni che ne derivano.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se, ai fini dell'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, la legge applicabile al contratto secondo il regolamento Roma I si estenda anche al pagamento effettuato da un terzo per eseguire l'obbligazione contrattuale di pagamento di una delle parti.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che l'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 costituisce una deroga alla regola generale della lex concursus e deve essere interpretato restrittivamente, in funzione della tutela dell'affidamento e della certezza delle transazioni.

Sottolinea poi che il beneficiario di un pagamento effettuato in esecuzione di un contratto deve potersi attendere che la legge applicabile a quel contratto regoli anche il pagamento stesso, anche dopo l'apertura della procedura di insolvenza. Questa considerazione vale sia se il pagamento proviene dalla controparte contrattuale sia se è eseguito da un terzo, perché per il destinatario è evidente che il terzo agisce per soddisfare l'obbligazione contrattuale.

La Corte aggiunge che una soluzione diversa sarebbe incompatibile con la finalità dell'articolo 13, poiché farebbe dipendere la disciplina del pagamento dalla procedura di insolvenza eventualmente aperta nei confronti del terzo o della controparte e nello Stato di apertura, compromettendo l'effetto utile della deroga.

A sostegno della stessa conclusione, la Corte richiama l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I: la legge del contratto disciplina l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, quindi anche il pagamento eseguito in adempimento dell'obbligazione di una parte, indipendentemente dal fatto che l'esecuzione materiale sia compiuta da un terzo. Questa lettura è inoltre coerente con l'obiettivo di prevedibilità e certezza del diritto perseguito dal regolamento Roma I.

Decisione

La Corte dichiara che l'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 e l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 devono essere interpretati nel senso che la legge applicabile al contratto disciplina anche il pagamento effettuato da un terzo in esecuzione dell'obbligazione contrattuale di pagamento di una delle parti, quando tale pagamento è contestato in insolvenza come atto pregiudizievole per la massa dei creditori.

Principi affermati

  • La deroga dell'articolo 13 del regolamento insolvenza si applica anche ai pagamenti eseguiti da terzi, se tali pagamenti costituiscono esecuzione di un'obbligazione contrattuale.
  • Ai fini della revocatoria/contestazione concorsuale, il pagamento resta soggetto alla legge del contratto che ne costituisce il fondamento.
  • Il beneficiario può sottrarsi alla lex concursus solo provando che la legge applicabile al contratto non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.

Come è indicizzato

Materieprocedure di insolvenzaconflitto di leggidiritto contrattuale internazionaleazioni revocatoriecertezza del diritto

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