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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-485/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 aprile 2021. — LH contro Profi Credit Slovakia s.r.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Pagamento effettuato in base a una clausola illecita – Arricchimento ingiustificato del creditore – Prescrizione del diritto alla restituzione – Principi del diritto dell’Unione – Principio di effettività – Articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 – Informazioni da inserire nel contratto di credito – Soppressione di taluni requisiti nazionali sulla base della giurisprudenza della Corte – Interpretazione della vecchia versione della normativa nazionale conformemente a tale giurisprudenza – Effetti nel tempo. — Causa C-485/19

Giurisprudenza europea62019CJ0485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato incompatibile con il principio di effettività un termine di prescrizione triennale che decorre dal pagamento indebito e che può estinguere l’azione restitutoria del consumatore prima che questi abbia effettiva conoscenza della violazione. Ha inoltre chiarito che l’interpretazione dell’articolo 10 della direttiva 2008/48 resa dalla Corte si applica anche ai contratti stipulati prima della sentenza interpretativa e prima dell’adeguamento normativo interno. Le questioni ulteriori sulla prova del dolo del creditore sono state ritenute irricevibili o assorbite.

Prescrizione dell’azione restitutoria del consumatore per somme versate in base a clausole abusive o contrarie alla direttiva 2008/48 e applicabilità nel tempo dell’interpretazione della Corte sull’obbligo di indicare i dati del contratto di credito.

La questione giuridica

Se il principio di effettività osti a una disciplina nazionale che assoggetta all’ordinario termine di prescrizione triennale, decorrente dal pagamento indebito, l’azione del consumatore per la restituzione di somme versate in base a clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13 o a clausole incompatibili con la direttiva 2008/48; e se l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, come interpretati dalla Corte, si applichino anche a contratti conclusi prima della sentenza interpretativa e della successiva modifica legislativa nazionale.

Principio di diritto

Il principio di effettività osta a una normativa nazionale che impone al consumatore, per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate in esecuzione di un contratto di credito fondato su clausole abusive o su clausole contrarie alla direttiva 2008/48, un termine di prescrizione di tre anni che decorre dal momento del pagamento indebito, se tale decorrenza può maturare durante l’esecuzione di un contratto di lunga durata e prima che il consumatore sia ragionevolmente in grado di conoscere l’illiceità della clausola; inoltre, gli articoli 10, paragrafo 2, e 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, come interpretati dalla Corte, si applicano anche ai contratti conclusi prima della sentenza interpretativa e della modifica della legge nazionale effettuata per adeguarvisi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 3, lettera i), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 10, paragrafo 2, lettere g), h) e i), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 22, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Codice civile slovacco, articolo 107
  • Legge slovacca n. 129/2010, articolo 9, paragrafo 2, lettere k) e i), articolo 11, paragrafo 1

Prescrizione dell’azione restitutoria del consumatore e applicabilità nel tempo della direttiva 2008/48

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Krajský súd v Prešove (Slovacchia) in una controversia tra un consumatore e un operatore di credito al consumo. Il giudice nazionale chiede, da un lato, se un termine di prescrizione triennale decorrente dal pagamento indebito sia compatibile con il diritto dell’Unione; dall’altro, se l’interpretazione della direttiva 2008/48 resa dalla Corte produca effetti anche per contratti anteriori alla sentenza interpretativa e alla modifica legislativa nazionale.

Fatti e procedimento principale

Il contratto di credito era stato concluso il 30 maggio 2011 per EUR 1 500, con tasso d’interesse del 70% e TAEG del 66,31%, ma senza indicazione dettagliata della ripartizione delle rate tra capitale, interessi e altre spese. Il contratto prevedeva anche una commissione per la sospensione futura del rimborso, che riduceva l’importo effettivamente erogato. Il consumatore, dopo aver rimborsato il credito, ha agito per la restituzione della commissione ritenuta indebitamente percepita, mentre il professionista ha eccepito la prescrizione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 93/13/CEE, articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1;
  • la direttiva 2008/48/CE, in particolare gli articoli 3, lettera i), 10, paragrafo 2, lettere g), h) e i), e 22, paragrafo 1;
  • l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali;
  • l’articolo 267 TFUE;
  • il diritto slovacco, in particolare l’articolo 107 del codice civile e l’articolo 9 della legge n. 129/2010.

Questioni pregiudiziali esaminate

Il giudice del rinvio ha chiesto in sintesi:

  • se il principio di effettività osti a una prescrizione di tre anni che decorre dal giorno del pagamento indebito, anche quando il consumatore non conosce ancora il carattere abusivo della clausola;
  • se, in caso contrario, sia conforme al diritto UE imporre al consumatore la prova del dolo del creditore per accedere al termine più lungo;
  • se sia compatibile con il diritto dell’Unione una prassi interpretativa nazionale che, per i contratti stipulati prima del 1° maggio 2018, legga la norma interna in modo conforme alla giurisprudenza della Corte;
  • se, qualora l’interpretazione conforme fosse impossibile, si possa attribuire effetto diretto all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 nei rapporti tra privati.

Ricevibilità

La Corte ha ritenuto ricevibili le prime due questioni perché collegate alla tutela dei consumatori prevista dalle direttive 93/13 e 2008/48 e al diritto a un ricorso effettivo. Ha dichiarato irricevibili la terza e la quarta questione, perché la decisione di rinvio non esponeva in modo sufficiente il nesso tra la disciplina nazionale del dolo nell’arricchimento senza causa e una specifica disposizione del diritto dell’Unione. Le questioni quinta e sesta sono state invece dichiarate ricevibili.

Ragionamento della Corte sulla prescrizione

La Corte ricorda che, in assenza di armonizzazione unionale delle regole processuali, gli Stati membri mantengono la loro autonomia procedurale, purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività. La previsione di termini di prescrizione non è di per sé incompatibile con il diritto dell’Unione, poiché risponde all’esigenza di certezza del diritto; anche un termine di tre anni può, in astratto, essere ragionevole.

Tuttavia, la Corte osserva che il problema risiede nel dies a quo: se il termine decorre automaticamente dal pagamento indebito, senza tenere conto del fatto che il consumatore può non essere in grado di riconoscere la natura abusiva o illecita della clausola, esiste un rischio non trascurabile che il consumatore perda il diritto prima di poterlo effettivamente esercitare. Ciò è particolarmente vero nei contratti di credito di lunga durata, nei quali alcuni pagamenti possono diventare irrecuperabili già durante l’esecuzione del contratto.

La Corte sottolinea inoltre la posizione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista, sul piano informativo e negoziale. Perciò, una disciplina che faccia decorrere la prescrizione dal singolo pagamento e non dalla conoscenza dell’illecito può rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti dalle direttive 93/13 e 2008/48.

Esclusione della rilevanza del dolo del professionista

La Corte afferma che il dolo del professionista non è rilevante ai fini dei diritti attribuiti ai consumatori dalla direttiva 93/13 e dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48. Ne consegue che il consumatore non può essere gravato dell’onere di provare la natura dolosa del comportamento del creditore per far valere i propri diritti. Questo esclude che la possibilità di un termine più lungo subordinato alla prova del dolo possa sanare l’incompatibilità del termine triennale automatico con il principio di effettività.

Interpretazione conforme della direttiva 2008/48 e limiti

Quanto alle questioni sull’interpretazione della normativa slovacca alla luce della sentenza Home Credit Slovakia, la Corte ricorda che l’interpretazione da essa fornita chiarisce il significato della norma sin dalla sua entrata in vigore. Il giudice nazionale deve quindi applicarla anche ai rapporti sorti prima della pronuncia interpretativa, usando per quanto possibile i metodi di interpretazione del diritto interno.

La Corte ribadisce che l’obbligo di interpretazione conforme incontra il solo limite dell’interpretazione contra legem, ma il giudice nazionale deve, se necessario, discostarsi anche da una giurisprudenza interna consolidata incompatibile con il diritto dell’Unione. Nel caso di specie, gli articoli 10, paragrafo 2, e 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, come già interpretati nella sentenza Home Credit Slovakia, si applicano anche al contratto stipulato nel 2011, ancorché la legge slovacca sia stata poi modificata nel 2018.

Decisione

La Corte ha quindi dichiarato che:

  • il principio di effettività osta a una normativa nazionale che sottopone a prescrizione triennale, decorrente dal pagamento indebito, l’azione del consumatore per la restituzione di somme versate in base a clausole abusive o contrarie alla direttiva 2008/48;
  • gli articoli 10, paragrafo 2, e 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, come interpretati dalla Corte, si applicano anche ai contratti conclusi prima della sentenza interpretativa e prima della modifica della normativa nazionale.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del credito e per i difensori dei consumatori, la sentenza conferma che il decorso della prescrizione non può essere costruito in modo da vanificare, di fatto, la tutela sostanziale del consumatore. Sul piano dei contratti di credito, ribadisce anche la portata retroattiva dell’interpretazione della Corte e il dovere dei giudici nazionali di conformare la normativa interna alla giurisprudenza UE, senza poter rimettere in vita interpretazioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoricrediti ai consumatoriclausole abusiveprescrizioneeffettività della tutela giurisdizionale

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