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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-703/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 aprile 2021. — J.K. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98, paragrafo 2 – Facoltà per gli Stati membri di applicare una o due aliquote IVA ridotte a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Qualificazione di un’attività commerciale come “prestazione di servizi” – Allegato III, punto 12 bis – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articolo 6 – Nozione di “servizi di ristorazione e catering” – Pasti pronti per il consumo immediato in loco nei locali del venditore o in un’area di ristorazione – Pasti pronti per il consumo immediato da asporto. — Causa C-703/19

Giurisprudenza europea62019CJ0703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito i criteri per distinguere, ai fini dell’IVA ridotta, tra cessioni di pasti pronti e servizi di ristorazione/catering. Conta non il solo fatto che il cibo sia preparato o riscaldato, ma la presenza di servizi di supporto sufficienti e predominanti rispetto alla mera vendita del prodotto. Il giudice nazionale deve verificare in concreto le modalità di vendita e l’eventuale effettivo utilizzo da parte del cliente delle strutture e dei servizi offerti.

IVA ridotta e qualificazione delle vendite di pasti pronti come servizi di ristorazione/catering o cessioni di beni

La questione giuridica

Se la vendita di piatti e pasti pronti, effettuata con modalità di fast food e con una certa infrastruttura a disposizione del cliente, debba essere qualificata come "servizio di ristorazione e catering" ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta; se, a tal fine, rilevino il metodo di preparazione dei piatti e il fatto che il cliente possa solo eventualmente utilizzare l’infrastruttura messa a disposizione dal venditore.

Principio di diritto

L’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva IVA, letto con l’allegato III, punto 12 bis, e con l’articolo 6 del regolamento di esecuzione n. 282/2011, va interpretato nel senso che la vendita di cibi pronti rientra nei "servizi di ristorazione e catering" solo quando è accompagnata da servizi di supporto sufficienti, tali da consentire il consumo immediato e prevalenti rispetto alla mera fornitura dei cibi; spetta al giudice nazionale verificare in concreto se i servizi offerti raggiungano tale soglia. Se il cliente decide di non avvalersi dei mezzi materiali e umani messi a disposizione, tali servizi non possono essere considerati come effettivamente prestati e l’operazione deve essere qualificata come cessione di beni.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2009/47/CE
  • Articolo 96 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 98 della direttiva 2006/112/CE
  • Allegato III, punto 1, della direttiva 2006/112/CE
  • Allegato III, punto 12 bis, della direttiva 2006/112/CE
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011

Vendita di pasti pronti e qualificazione IVA come servizi di ristorazione o cessioni di beni

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di IVA, relativo alla vendita di pasti e piatti pronti da parte di un operatore di fast food. La questione centrale è se tali operazioni rientrino nella nozione di "servizi di ristorazione e catering" ai sensi del diritto dell’Unione, con conseguente possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta.

Contesto normativo

La Corte richiama, in particolare, l’articolo 96 della direttiva 2006/112/CE, che prevede in via generale l’aliquota normale IVA, e l’articolo 98, che consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte alle sole cessioni di beni e prestazioni di servizi elencate nell’allegato III. Rilevano inoltre l’allegato III, punto 12 bis, che menziona i "servizi di ristorazione e catering", e l’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che definisce tali servizi come fornitura di cibi o bevande accompagnata da servizi di supporto sufficienti a consentire il consumo immediato.

Fatti del procedimento principale

J.K. operava nell’ambito di una catena di fast food e vendeva panini, insalate, patatine, gelati e altri prodotti preparati in loco con prodotti semilavorati. I prodotti erano serviti su vassoi di plastica, con tovaglioli e, per alcuni articoli, posate o cannucce; potevano essere consumati sul posto o portati via. L’autorità fiscale polacca, a seguito di controllo, ha ritenuto che tutte le operazioni dovessero essere assoggettate all’aliquota dell’8% come "servizi di ristorazione", anziché al 5% applicato dal contribuente come vendita di "piatti pronti".

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se una vendita di piatti pronti in un contesto di fast food, con disponibilità di infrastrutture per il consumo in loco ma senza servizio al tavolo e con ordinazione semplificata, integri un servizio di ristorazione;
  • se rilevi il metodo di preparazione dei piatti, in particolare il ricorso a prodotti semilavorati e a trattamenti termici;
  • se sia sufficiente la mera possibilità per il cliente di usare l’infrastruttura offerta dal venditore, oppure se tale elemento debba costituire una parte essenziale della prestazione dal punto di vista del consumatore medio.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 98 della direttiva IVA costituisce una deroga al principio dell’aliquota normale ed è interpretato restrittivamente. Gli Stati membri possono delimitare le categorie dell’allegato III, ma devono rispettare il principio di neutralità fiscale; possono anche, entro certi limiti, classificare operazioni diverse nella medesima categoria nazionale o assoggettare alla stessa categoria aliquote diverse, purché non vi sia trattamento differenziato di beni o servizi simili in concorrenza.

Per qualificare un’operazione complessa come cessione di beni o prestazione di servizi, la Corte ribadisce il criterio del consumatore medio e la necessità di valutare l’insieme delle circostanze, tenendo conto degli elementi qualitativamente rilevanti. Nel settore della ristorazione, sono determinanti i servizi di supporto che accompagnano la fornitura del cibo, quali personale, trasmissione delle ordinazioni, servizio al tavolo, locali idonei al consumo, guardaroba, toilette, arredi e stoviglie.

La Corte precisa che la semplice preparazione o cottura di alimenti non basta, da sola, a trasformare una vendita in prestazione di servizi; si tratta di un elemento da considerare nella valutazione complessiva, ma non necessariamente predominante. Il regolamento di esecuzione n. 282/2011 conferma che ciò che conta è la presenza di servizi di supporto sufficienti e predominanti rispetto alla mera fornitura del cibo.

Un punto centrale è che la valutazione deve essere fatta anche dal punto di vista del cliente: se egli sceglie di non avvalersi dei mezzi materiali e umani messi a disposizione dal soggetto passivo, tali mezzi non sono rilevanti per la qualificazione dell’operazione come servizio di ristorazione. In tal caso, la fornitura deve essere considerata come cessione di beni.

Decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che l’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12 bis, e con l’articolo 6 del regolamento di esecuzione n. 282/2011, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di "servizi di ristorazione e catering" la fornitura di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti, destinati a consentire il consumo immediato da parte del cliente finale. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, tali servizi siano effettivamente presenti e sufficienti.

Principi pratici per l’operatore economico

Per gli operatori della ristorazione veloce, la sentenza indica che la qualificazione IVA non dipende solo dal fatto che il prodotto sia pronto al consumo o venga riscaldato, ma soprattutto dalla consistenza concreta dei servizi accessori offerti. Se l’infrastruttura è meramente accessoria o il cliente non la utilizza, l’operazione tende a essere una cessione di beni; se invece i servizi di supporto sono effettivi e predominanti, può applicarsi la disciplina dei servizi di ristorazione/catering.

Come è indicizzato

Materieivafiscalità indirettaristorazione e cateringqualificazione delle operazioni imponibilialiquote ridotte

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