Corte di giustizia, Sentenza C-826/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 aprile 2021. — WZ contro Austrian Airlines AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 6 – Volo ritardato – Articolo 8, paragrafo 3 – Dirottamento di un volo verso un altro aeroporto che serve la stessa città o regione – Nozione di “cancellazione” – Circostanze eccezionali – Compensazione dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo all’arrivo – Obbligo di presa in carico delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo effettivo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione. — Causa C-826/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il regolamento n. 261/2004 in una controversia tra un passeggero e Austrian Airlines relativa a un volo dirottato su un aeroporto alternativo della stessa area urbana. Stabilisce che il vettore deve assumere di propria iniziativa le spese di trasferimento verso l’aeroporto prenotato o altra destinazione vicina, anche se gli aeroporti si trovano in territori amministrativi diversi. Esclude che il dirottamento integri automaticamente una cancellazione, ma conferma il diritto alla compensazione per ritardo prolungato se il passeggero arriva con tre ore o più di ritardo alla destinazione finale. Precisa inoltre che, per la mancata assistenza, il passeggero ha diritto al rimborso delle spese sostenute e non alla compensazione forfettaria.
Trasporto aereo: effetti del dirottamento del volo verso un aeroporto alternativo della stessa città o regione sui diritti del passeggero alla compensazione pecuniaria, al trasferimento e al rimborso delle spese ai sensi del regolamento n. 261/2004
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire: se l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 si applichi anche quando l’aeroporto alternativo si trova in un’unità territoriale diversa ma serve la stessa città o regione; se un volo dirottato verso un aeroporto della stessa città o regione possa dar luogo a compensazione pecuniaria come "cancellazione" o come "ritardo prolungato"; quale sia il momento rilevante per calcolare il ritardo all’arrivo; se il vettore possa invocare circostanze eccezionali verificatesi su un volo precedente operato con lo stesso aeromobile; se il vettore debba offrire di propria iniziativa il trasferimento dall’aeroporto alternativo; e se la violazione dell’obbligo di presa in carico delle spese di trasferimento comporti una compensazione forfettaria ex articolo 7 o solo il rimborso delle spese sostenute.
Principio di diritto
Quando un volo è dirottato verso un aeroporto che serve la stessa città o regione dell’aeroporto prenotato, il vettore deve farsi carico, anche d’ufficio, delle spese di trasferimento del passeggero verso la destinazione prenotata o una destinazione vicina, senza che rilevi che i due aeroporti appartengano a entità territoriali diverse. Tale dirottamento non costituisce, di per sé, una cancellazione idonea a fondare la compensazione forfettaria ex articolo 7; il diritto alla compensazione sorge invece, in linea di principio, se il passeggero raggiunge la destinazione finale con almeno tre ore di ritardo rispetto all’orario originariamente previsto, calcolando il ritardo rispetto all’arrivo effettivo dopo il trasferimento. Il vettore può invocare circostanze eccezionali verificatesi su un volo precedente operato con lo stesso aeromobile, purché esista un nesso causale diretto con il ritardo del volo successivo; la violazione dell’obbligo di trasferimento dà diritto al rimborso delle spese necessarie, appropriate e ragionevoli, non alla compensazione forfettaria.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 2, lettera h), regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 2, lettera l), regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 4, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafi 1 e 3, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 6, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 8, paragrafi 1 e 3, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), regolamento (CE) n. 261/2004
Trasporto aereo: dirottamento verso un aeroporto alternativo della stessa città o regione e diritti del passeggero
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht Korneuburg in una controversia tra un passeggero, WZ, e Austrian Airlines AG. Il caso attiene all’interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 in ipotesi di volo dirottato verso un aeroporto diverso da quello prenotato, ma situato nella stessa area urbana o regionale.
Fatti e procedimento principale
WZ aveva prenotato un itinerario Klagenfurt-Vienna-Berlino Tegel. A causa di ritardi a monte e del divieto di voli notturni su Tegel, il secondo volo fu dirottato su Berlino Schönefeld, con arrivo alle 23:18 invece che alle 22:20. Il passeggero chiese la compensazione pecuniaria di 250 EUR sostenendo sia un ritardo all’arrivo sia l’omessa offerta di trasporto complementare da Schönefeld a Tegel. Il giudice di primo grado respinse la domanda; in appello il Landesgericht Korneuburg sottopose sette questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare gli articoli 2, lettere h) e l), 4, paragrafo 3, 5, paragrafi 1 e 3, 6, 7, 8, paragrafi 1 e 3, e 9 del regolamento n. 261/2004, nonché l’articolo 267 TFUE. Sono centrali le definizioni di "destinazione finale" e di "cancellazione del volo", oltre alle disposizioni su compensazione, assistenza, riavviamento e presa in carico delle spese di trasferimento.
Prima questione: ambito dell’articolo 8, paragrafo 3
La Corte chiarisce che la nozione di "città o regione servita da più aeroporti" va interpretata in modo autonomo e funzionale, non secondo i confini amministrativi nazionali. È quindi irrilevante che i due aeroporti si trovino in enti territoriali diversi, purché servano la stessa città o regione. Ne consegue che il diritto alla presa in carico delle spese di trasferimento non dipende dal fatto che entrambi gli aeroporti siano collocati nel medesimo territorio amministrativo.
Seconda e terza questione: cancellazione, ritardo prolungato e compensazione
La Corte afferma che un volo dirottato verso un aeroporto diverso da quello prenotato, ma che serve la stessa città o regione, non può essere qualificato, per ciò solo, come "cancellazione" ai fini della compensazione pecuniaria. Tuttavia, se il passeggero raggiunge la destinazione finale con un ritardo di tre ore o più rispetto all’orario originariamente previsto, sussiste in linea di principio il diritto alla compensazione pecuniaria secondo la giurisprudenza Sturgeon.
Quarta questione: criterio di calcolo del ritardo
Per determinare se il passeggero abbia subito una perdita di tempo di almeno tre ore, il parametro non è l’orario di atterraggio all’aeroporto alternativo, ma l’orario effettivo in cui il passeggero raggiunge, dopo il trasferimento, l’aeroporto prenotato o altra destinazione concordata vicina. La Corte collega tale soluzione alla nozione di "destinazione finale" di cui all’articolo 2, lettera h), e al fatto che il pregiudizio si concretizza solo all’arrivo alla destinazione finale.
Quinta questione: circostanze eccezionali su un volo precedente
La Corte conferma che il vettore può invocare una circostanza eccezionale verificatasi non sul volo ritardato, ma su un volo precedente operato con lo stesso aeromobile, anche nella terzultima rotazione. Ciò vale però solo se esiste un nesso di causalità diretta tra l’evento eccezionale e il ritardo del volo successivo; tale verifica spetta al giudice nazionale.
Sesta questione: obbligo di iniziativa del vettore
L’articolo 8, paragrafo 3, non si limita a riconoscere un diritto astratto al passeggero: impone al vettore operativo di farsi carico di propria iniziativa delle spese di trasferimento dall’aeroporto alternativo verso quello prenotato o altra destinazione vicina concordata. La Corte valorizza l’interpretazione estensiva delle norme che attribuiscono diritti ai passeggeri e l’obiettivo di elevata protezione perseguito dal regolamento.
Settima questione: rimedio in caso di violazione dell’obbligo di trasferimento
La violazione dell’obbligo di presa in carico delle spese di trasferimento non dà luogo alla compensazione forfettaria prevista dall’articolo 7, paragrafo 1. Produce invece un diritto al rimborso delle somme effettivamente sostenute dal passeggero, purché necessarie, appropriate e ragionevoli per rimediare all’omissione del vettore.
Dispositivo
La Corte risponde in sintesi che:
- l’articolo 8, paragrafo 3, si applica anche se gli aeroporti appartengono a territori diversi, purché servano la stessa città o regione;
- il dirottamento non costituisce automaticamente cancellazione;
- resta possibile la compensazione per ritardo prolungato se l’arrivo effettivo alla destinazione finale avviene con almeno tre ore di ritardo;
- il ritardo va misurato sull’arrivo finale dopo il trasferimento;
- le circostanze eccezionali possono derivare anche da un volo precedente dello stesso aeromobile, se vi è nesso causale diretto;
- il vettore deve attivarsi di propria iniziativa per il trasferimento;
- in caso di inadempimento, è dovuto il rimborso delle spese, non la compensazione forfettaria.
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