Cassazione Penale, Ordinanza n. 15353/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza di condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per concorso in furto aggravato in privata dimora. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, contestando l'attendibilità dell'individuazione fotografica posta a base della decisione e, in sostanza, chiedendo una diversa lettura delle risultanze probatorie. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accesso alla sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva, sostenendo che non fossero stati valorizzati correttamente i presupposti per la sostituzione. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: il primo perché in cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una rilettura del merito; il secondo perché la decisione sulla pena sostitutiva rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che aveva motivatamente escluso la sostituzione sulla base dei precedenti dell'imputato e della prognosi negativa sulla prevenzione speciale e sull'adempimento delle prescrizioni.
Norme richiamate
art. 58 l. 689/1981
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato
La sostituzione della pena detentiva non è automatica, ma presuppone una valutazione discrezionale del giudice di merito sulla maggiore idoneità rieducativa della misura e sulla concreta affidabilità del condannato nel rispetto delle prescrizioni.
art. 133 c.p.
È richiamato quale criterio per la valutazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive e della prognosi sulla personalità del condannato.
art. 606 c.p.p.
È richiamato implicitamente nei riferimenti ai motivi di violazione di legge e vizio di motivazione dedotti in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rilettura autonoma degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, né la sostituzione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito con una diversa valutazione ritenuta più favorevole dal ricorrente.
- Il vizio di motivazione non può essere fondato sulla mera prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata abbia dato conto, in modo non apparente, delle ragioni della propria decisione.
- In tema di pene sostitutive, il giudice di merito conserva un margine di apprezzamento nella verifica della funzione rieducativa della sanzione e della prognosi circa l'adempimento delle prescrizioni; il diniego è legittimo se sorretto da motivazione coerente, anche valorizzando i precedenti penali dell'imputato e la sua personalità.
- La sussistenza di precedenti per reati commessi anche dopo l'espiazione di pene detentive può essere legittimamente considerata come indice prognostico sfavorevole ai fini della sostituzione della pena e della prevenzione speciale.
Come è indicizzato
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