Cassazione Penale, Ordinanza n. 01401/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra fatti oggetto di più sentenze di condanna rese dalla Corte d'appello di Torino, dal GUP del Tribunale di Firenze, dal GUP del Tribunale di Pisa e dalla Corte d'appello di Firenze. La Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'istanza. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione, redatto e sottoscritto personalmente dal condannato, con dichiarazione resa dallo stesso all'ufficio matricola della casa circondariale di Terni. Il motivo decisivo esaminato dalla Cassazione riguarda la mancanza di sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 c.p.p., come modificato dalla L. n. 103/2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione, come impone l'art. 613 c.p.p. A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato come disciplina di cui il condannato chiedeva l'applicazione in sede esecutiva per unificare i fatti sotto il vincolo della continuazione.
art. 613 c.p.p.
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
L. 23 giugno 2017, n. 103
richiamata quale legge che ha modificato l'art. 613 c.p.p., introducendo il requisito formale della sottoscrizione da parte del difensore cassazionista.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve rispettare il requisito formale della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'atto da parte dell'imputato o del condannato determina inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e può disporre la somma in favore della Cassa delle ammende se non risultano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La richiesta di applicazione della continuazione ex art. 81 c.p. può essere formulata in sede esecutiva, ma nel caso esaminato la Corte non è entrata nel merito della domanda perché il ricorso è stato arrestato da un vizio formale preliminare.
Come è indicizzato
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