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Circolare

Circolare numero 19 del 06-02-2019

Con la presente circolare l’Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce le aliquote contributive e di computo dovute alla Gestione separata per il 2019, distinguendo tra collaboratori, professionisti e soggetti già pensionati o assicurati altrove. Indica inoltre la ripartizione dell’onere contributivo tra committente e lavoratore, le regole per i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2019 e i valori di massimale e minimale reddituale per l’anno. Sono riportate le aliquote complessive applicabili, le modalità di versamento e gli importi minimi utili all’accredito contributivo.

Aliquote contributive Gestione separata INPS per il 2019

Aliquote contributive Gestione separata per il 2019

La circolare definisce il quadro delle aliquote contributive e di computo dovute alla Gestione separata per l’anno 2019, distinguendo tra collaboratori e figure assimilate, liberi professionisti e soggetti già titolari di pensione o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria. Vengono inoltre richiamate le regole di riparto dell’onere contributivo, le modalità di versamento, il trattamento dei compensi corrisposti a inizio gennaio 2019 e i valori di massimale e minimale reddituale utili ai fini contributivi.

Collaboratori e figure assimilate

Per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’aliquota contributiva e di computo è confermata nella misura del 33% a decorrere dal 2018. A tale aliquota si affiancano ulteriori componenti previste da specifiche disposizioni normative:

  • 0,50%, destinata al finanziamento della tutela per maternità, assegni per il nucleo familiare e malattia anche in assenza di degenza ospedaliera;
  • 0,22%, prevista in attuazione della normativa richiamata in materia di Gestione separata;
  • 0,51%, collegata alla disciplina della DIS-COLL per collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

La circolare precisa che, per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, l’aliquota complessiva può risultare differenziata in funzione dell’applicazione o meno della contribuzione aggiuntiva per la DIS-COLL.

Professionisti iscritti alla Gestione separata

Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie e non pensionati, l’aliquota è fissata al 25% dal 2017. Rimane inoltre ferma l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% già prevista dalla normativa, con conseguente aliquota complessiva del 25,72% per il 2019.

Soggetti già pensionati o assicurati altrove

Per i soggetti già titolari di pensione o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2019 è confermata nella misura del 24%, sia per i collaboratori e figure assimilate sia per i liberi professionisti. La circolare evidenzia che tale disciplina deriva dalle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014 al precedente assetto normativo.

Aliquote complessive per il 2019

La circolare riassume le aliquote complessive dovute per il 2019 come segue:

  • 34,23% per collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, quando è dovuta anche la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 33,72% per collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, quando non è dovuta la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 24% per soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria;
  • 25,72% per liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • 24% per liberi professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Per le aliquote di computo succedutesi nel tempo nella Gestione separata, la circolare rinvia alla circolare n. 7/2007.

Ripartizione dell’onere contributivo e adempimenti di versamento

Per i collaboratori, l’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente nella misura di un terzo e due terzi. L’obbligo materiale del versamento grava sull’azienda committente, che deve effettuare il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Il versamento deve essere eseguito:

  • con modello F24 telematico per i datori privati;
  • con modello F24 EP per le amministrazioni pubbliche.

Per le amministrazioni pubbliche che continuano a versare mediante mandato di tesoreria, la circolare rinvia alla precedente disciplina già illustrata in altra documentazione INPS.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, l’intero onere contributivo è a loro carico. Il versamento deve essere effettuato con modello F24 telematico alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi, con riferimento al saldo 2018 e al primo e secondo acconto 2019.

Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2019

La circolare richiama il principio di cassa allargato: le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Ne deriva che i contributi relativi ai compensi dei collaboratori per prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 devono essere calcolati con le aliquote vigenti per il periodo d’imposta 2018.

In particolare, devono essere applicate:

  • l’aliquota del 24% per i titolari di pensione o già assoggettati ad altra previdenza obbligatoria;
  • l’aliquota del 33,72% per i soggetti privi di altra previdenza obbligatoria e non tenuti alla contribuzione aggiuntiva per la DIS-COLL;
  • l’aliquota del 34,23% per i soggetti obbligati anche alla contribuzione DIS-COLL.

Per modalità e termini di versamento dei contributi relativi a tali compensi, la circolare rinvia alla circolare n. 10/2002.

Massimale e minimale di reddito

Per l’anno 2019, il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 102.543,00 euro. Le aliquote indicate si applicano quindi ai redditi degli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento di tale limite.

Il minimale di reddito, ai fini dell’accredito contributivo, è pari a 15.878,00 euro. In base a tale soglia, l’accredito dell’intero anno è riconosciuto con i seguenti contributi annui:

  • 3.810,72 euro per chi applica l’aliquota del 24%;
  • 4.083,82 euro, di cui 3.969,5 euro ai fini pensionistici, per i liberi professionisti con aliquota del 25,72%;
  • 5.354,06 euro, di cui 5.239,74 euro ai fini pensionistici, per i collaboratori e figure assimilate con aliquota del 33,72%;
  • 5.435,04 euro, di cui 5.239,74 euro ai fini pensionistici, per i collaboratori e figure assimilate con aliquota del 34,23%.

La circolare riporta infine una tabella riepilogativa dei diversi importi di contributo minimo annuo corrispondenti al reddito minimale di 15.878,00 euro.

Punti principali

Aliquote contributive 2019 per collaboratori e professionisti

Per i collaboratori e figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata l’aliquota contributiva e di computo resta pari al 33% dal 2018. A tale aliquota si aggiungono, ove dovute, l’aliquota dello 0,72% e ulteriori aliquote dello 0,50%, 0,22% e 0,51% richiamate dalla normativa vigente. Per i professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, l’aliquota è fissata al 25%, con mantenimento dell’ulteriore 0,72%.

Soggetti pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali

Per i soggetti già pensionati o già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2019 è confermata al 24% sia per i collaboratori e figure assimilate sia per i liberi professionisti.

Aliquote complessive e tabelle riepilogative

Le aliquote complessive 2019 risultano pari al 34,23% per i collaboratori senza altra copertura obbligatoria che maturano anche il diritto alla DIS-COLL, al 33,72% per i collaboratori senza DIS-COLL, al 24% per i soggetti con pensione o altra tutela obbligatoria, al 25,72% per i professionisti non pensionati e non iscritti ad altre gestioni e al 24% per i professionisti pensionati o già assicurati altrove.

Ripartizione dell’onere contributivo e versamento

Per i collaboratori l’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente nella misura di un terzo e due terzi. Il versamento è a carico dell’azienda committente, che deve pagare entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del compenso tramite F24 telematico per i privati e F24 EP per le amministrazioni pubbliche. Per i professionisti l’intero onere è a loro carico e il versamento va effettuato con F24 telematico alle scadenze fiscali previste per il saldo 2018 e per il primo e secondo acconto 2019.

Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2019

In applicazione del principio di cassa allargato, le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza, i contributi sui compensi ai collaboratori riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 devono essere calcolati con le aliquote dell’anno d’imposta 2018: 24% per pensionati o assicurati altrove, 33,72% per gli altri non soggetti a aliquota aggiuntiva DIS-COLL e 34,23% per chi è tenuto anche alla DIS-COLL.

Massimale e minimale di reddito 2019

Per il 2019 il massimale di reddito è pari a 102.543,00 euro; le aliquote si applicano ai redditi conseguiti fino al raggiungimento di tale soglia. Il minimale è pari a 15.878,00 euro e determina l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 3.810,72 euro per l’aliquota del 24%, di 4.083,82 euro per i professionisti al 25,72%, di 5.354,06 euro per i collaboratori al 33,72% e di 5.435,04 euro per i collaboratori al 34,23%.

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