Circolare numero 24 del 08-02-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e la CONFEDERAZIONE INTESA PER L’AUTONOMIA SINDACALE (CONFINTESA), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione e decorrenza della delega 5. Misura del contributo sindacale 6. Fornitura dati 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse 8. Clausola di salvaguardia 9. Recesso e risoluzione della convenzione 10. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la convenzione sottoscritta il 23 novembre 2018 tra INPS e CONFINTESA per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono indicati i soggetti che possono aderire, le modalità di rilascio e presentazione della delega, la misura del contributo, gli strumenti di scambio dati tra INPS e organizzazione sindacale, le regole sui versamenti e sui costi del servizio, le clausole di salvaguardia e le ipotesi di recesso o risoluzione. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con i conti istituiti per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-CONFINTESA per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli disoccupati
Convenzione INPS-CONFINTESA per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli disoccupati
La circolare illustra il contenuto della convenzione stipulata tra INPS e CONFEDERAZIONE INTESA PER L’AUTONOMIA SINDACALE (CONFINTESA) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono disciplinati i soggetti ammessi, le modalità di delega, la trasmissione e conservazione della documentazione, i flussi informativi, i rapporti finanziari, le clausole di responsabilità e le istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e durata
La convenzione è stata sottoscritta il 23 novembre 2018 sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018. Essa ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile solo su richiesta della organizzazione sindacale, da inviare all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cessa di avere efficacia e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni. Resta comunque ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere con comunicazione scritta inviata via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi, mediante delega personale volontaria, i lavoratori agricoli titolari di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di una delega predisposta su apposito modulo. Il modulo deve indicare espressamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03. La delega deve essere firmata dal titolare della prestazione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
La delega alla riscossione deve essere contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione, con indicazione della sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria. Deve inoltre essere sottoscritta dal soggetto delegante e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità. La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.
Sono prive di effetti:
- la delega non inserita nel modello di domanda della prestazione;
- la delega inserita nel modello ma priva della sottoscrizione del delegante.
L’INPS non prende in considerazione le deleghe pervenute dopo la presentazione della domanda di prestazione. L’organizzazione sindacale, ai fini di eventuali verifiche, deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità, nel rispetto delle regole di conservazione sostitutiva e fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione.
Misura del contributo e flussi informativi
L’ammontare del contributo sindacale deve essere espressamente indicato nel testo della delega. Tramite l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", disponibile nei servizi online del sito istituzionale, l’INPS rende disponibili all’organizzazione sindacale:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata operata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali;
- le fatture relative al costo dei servizi;
- le comunicazioni inerenti la convenzione.
La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, costi e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. L’Istituto versa alla CONFINTESA, senza interessi, gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, al netto delle spese e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
I costi del servizio di riscossione sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è previsto il seguente costo:
- gestione delega: euro 0,45.
Sono inoltre a carico dell’organizzazione sindacale, oltre alle spese, tutti gli ulteriori oneri inerenti alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il singolo associato e l’organizzazione sindacale. Quest’ultima esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante dai rapporti associativi e, in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se risulta soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità verso i terzi che possa derivare dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte dei creditori dell’organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie relative o comunque connesse ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, la stessa è tenuta al rimborso delle spese sostenute dall’INPS, su semplice presentazione di nota specifica, con quantificazione secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione riconosce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula oppure nel caso in cui intervengano disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o l’integrazione della convenzione ai sensi dell’articolo 13.
Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente la propria intenzione alla organizzazione sindacale. Quest’ultima può trasmettere osservazioni documentate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nei 30 giorni successivi, l’INPS comunica il recesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure la decisione di non procedere.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS imputabili all’organizzazione sindacale.
La risoluzione opera quando l’INPS comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate via PEC.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti e dei conseguenti versamenti a favore di CONFINTESA sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25692, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola;
- GPA11692, per la rilevazione del debito verso CONFINTESA, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi, da trattenere sulle somme da versare all’organizzazione sindacale, devono essere imputati al conto esistente GPA24042. Le rimesse a favore dell’organizzazione sindacale sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile. L’allegato n. 2 descrive le variazioni apportate al piano dei conti.
Punti principali
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione tra INPS e CONFINTESA è stata sottoscritta il 23 novembre 2018 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta della organizzazione sindacale da trasmettere via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente e l’INPS interrompe il servizio di riscossione. Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti legittimati e modalità di delega
Possono rilasciare la delega i lavoratori agricoli aventi titolo all’indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalle leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. La delega va trasmessa telematicamente all’INPS tramite l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. La delega deve essere firmata dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega nel modello di domanda
La delega alla riscossione deve essere inserita nel modello INPS di richiesta della prestazione e deve indicare la sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria. Deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità. La delega produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta. Sono inefficaci le deleghe non contenute nel modello di domanda o prive di firma, e l’INPS non considera le deleghe pervenute dopo la domanda. La organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento per i controlli INPS, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e dei termini ordinari di prescrizione.
Misura del contributo e dati resi disponibili
L’ammontare del contributo sindacale è espressamente indicato nel testo della delega. Nell’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione della organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture per il costo dei servizi e le comunicazioni inerenti la convenzione, nel rispetto delle regole di sicurezza fissate dall’Istituto e dal Garante privacy.
Rapporti finanziari, costi e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione. L’Istituto versa alla organizzazione sindacale, senza interessi, gli importi trattenuti, al netto delle spese e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. I costi del servizio sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e, per la gestione delega, ammontano a euro 0,45 a decorrere dal 1° gennaio 2018. Ogni altro onere inerente alla convenzione è a carico della organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Dalla convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da responsabilità per le vicende del rapporto associativo e, in caso di controversie sul valido rilascio della delega, se soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione. Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione, la questione delle spese viene posta a carico dell’organizzazione stipulante, con rimborso delle spese sostenute dall’INPS secondo la normativa sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione
L’INPS può recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari che impediscano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso l’Istituto deve comunicare motivatamente l’intenzione di recedere; l’organizzazione ha 30 giorni per inviare osservazioni documentate e l’INPS decide nei 30 giorni successivi. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se sopravvengono norme che rendano impossibile la prosecuzione oppure se emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS. La comunicazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa deve avvenire via PEC.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti a favore di CONFINTESA sono istituiti i conti GPA25692, per l’imputazione dei contributi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola, e GPA11692, per il debito verso l’organizzazione sindacale in contropartita del conto GPA35042. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione è imputato al conto GPA24042. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili. L’allegato n. 2 descrive le variazioni al piano dei conti.
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