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Circolare

Circolare numero 22 del 08-02-2019

Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e UNIONE ITALIANA PROFESSIONALITA’ IN AGRICOLTURA (UIPA), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione e decorrenza della delega 5. Misura del contributo sindacale 6. Fornitura dati 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse 8. Clausola di salvaguardia 9. Recesso e risoluzione della convenzione 10. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e UIPA per la trattenuta e il riversamento dei contributi sindacali sui lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. Sono disciplinati soggetti ammessi alla delega, modalità di rilascio e trasmissione, effetti della delega, fornitura dati all’organizzazione sindacale, rapporti finanziari e costi del servizio, clausole di salvaguardia, recesso/risoluzione e istruzioni contabili.

Convenzione INPS-UIPA per la riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-UIPA per la riscossione dei contributi sindacali sui lavoratori agricoli in disoccupazione

La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e UNIONE ITALIANA PROFESSIONALITA’ IN AGRICOLTURA (UIPA) per la trattenuta e il riversamento dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Il documento illustra i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità operative di acquisizione e conservazione, il flusso dei dati e dei pagamenti, i costi del servizio, nonché le clausole di responsabilità, recesso, risoluzione e contabilizzazione.

Convenzione, durata e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta il 23 novembre 2018 sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2021. Il rinnovo è possibile solo su specifica richiesta dell’organizzazione sindacale, da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza; in assenza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente di produrre effetti e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione delle quote sindacali senza ulteriori avvisi. Resta comunque ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere con comunicazione scritta inviata via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi, mediante delega personale volontaria, i lavoratori agricoli aventi titolo all’indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsti dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37. La delega è quindi collegata esclusivamente ai soggetti che percepiscono tali prestazioni.

Modalità di rilascio e requisiti formali della delega

L’autorizzazione alla trattenuta è conferita mediante trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, compilata sul modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve indicare in modo espresso la misura del contributo e contenere le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione della delega nel modello di domanda e decorrenza degli effetti

L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione sia inserita nel modello INPS di domanda della prestazione, con indicazione della sigla dell’organizzazione sindacale destinataria della trattenuta. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d’identità in corso di validità. La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta. Non è efficace se non è contenuta nel modello di domanda o se manca la sottoscrizione del delegante; inoltre, l’INPS non prende in considerazione le deleghe trasmesse successivamente alla presentazione della domanda.

Conservazione della documentazione da parte dell’organizzazione sindacale

Per consentire eventuali verifiche dell’INPS, l’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento di identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve assicurare identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza.

Misura del contributo e flussi informativi

L’importo del contributo sindacale deve essere indicato espressamente nel testo della delega. Tramite l’applicazione online "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’UIPA gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. La medesima applicazione è utilizzata anche per l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di ogni comunicazione connessa alla convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e sono gestite a livello centrale tra la Direzione generale e l’organizzazione sindacale. L’INPS versa a UIPA, senza riconoscere interessi, le somme trattenute sui pagamenti effettuati, al netto delle spese convenzionali e delle eventuali trattenute già versate ma non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. I costi del servizio sono stati determinati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018; per la convenzione in esame, dal 1° gennaio 2018, è previsto il costo di gestione della delega pari a 0,45 euro. Restano a carico dell’organizzazione sindacale, oltre alle spese, tutti gli altri oneri inerenti alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e l’organizzazione sindacale. UIPA esonera l’Istituto da ogni responsabilità connessa a tali rapporti. In particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione che risulti soccombente è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre esonerato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte dei creditori dell’organizzazione o delle sue strutture associate, inclusi eventuali pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula. Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione, UIPA deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, dietro semplice presentazione di nota specifica, con quantificazione secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso unilaterale e risoluzione di diritto

La convenzione riconosce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari corrispondenti, per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula, oppure se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione secondo l’articolo 13. Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente la propria intenzione; entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’organizzazione può presentare osservazioni con eventuale documentazione; nei 30 giorni successivi l’INPS deve comunicare il mancato accoglimento delle osservazioni e il recesso, oppure la decisione di non procedere. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se nuove disposizioni rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS. La risoluzione opera quando l’Istituto comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti e dei relativi versamenti a favore di UIPA sono istituiti i conti GPA25696, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola, e GPA11696, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto esistente GPA24042. Le rimesse a favore dell’organizzazione sono effettuate con le ordinarie procedure che consentono il pagamento accentrato e la contestuale rilevazione contabile. Nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.

Punti principali

Convenzione e durata

La convenzione tra INPS e UIPA è stata sottoscritta il 23 novembre 2018 sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza; in mancanza, cessa automaticamente senza ulteriori comunicazioni. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta via PEC.

Soggetti abilitati e delega volontaria

Possono rilasciare la delega personale volontaria i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37. La delega autorizza il versamento dei contributi associativi a favore dell’organizzazione sindacale prescelta.

Modalità di rilascio e requisiti della delega

L’autorizzazione alle trattenute avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta sul modulo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono essere indicati in modo esplicito la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione nel modello di domanda e efficacia

La delega alla riscossione deve essere contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione e deve riportare la sigla dell’organizzazione sindacale a favore della quale opera la trattenuta. Deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia di un documento d’identità in corso di validità. La delega produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta. Non ha efficacia se non è inserita nel modello di domanda o se manca la sottoscrizione; inoltre, l’INPS non considera le deleghe pervenute dopo la presentazione della domanda.

Conservazione della documentazione

L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza.

Misura del contributo e dati forniti all’organizzazione

L’ammontare del contributo sindacale deve essere indicato espressamente nel testo della delega. Nell’applicazione online "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale gli elenchi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo dei servizi e le comunicazioni inerenti la convenzione, nel rispetto delle regole di sicurezza dell’Istituto e del Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gestite a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. L’INPS versa all’UIPA, senza interessi, gli importi trattenuti al netto delle spese e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. I costi del servizio sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018; per questa convenzione è previsto, dal 1° gennaio 2018, il costo di gestione delega pari a 0,45 euro. Sono inoltre a carico dell’organizzazione sindacale ogni altro onere inerente la convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. UIPA esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti; in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione o di strutture associate. Se l’Istituto è chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra associati e organizzazione, UIPA deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso e risoluzione

L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge per la stipula o se intervengono disposizioni normative o regolamentari che impediscano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente la volontà di recedere; l’organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni, e l’INPS deve rispondere nei 30 giorni successivi. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se nuove disposizioni rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS; la risoluzione opera quando l’Istituto comunica di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni avvengono via PEC.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione dei contributi e dei versamenti all’UIPA sono istituiti i conti GPA25696, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola, e GPA11696, per il debito verso l’organizzazione in contropartita del conto GPA35042. I rimborsi spese del servizio di esazione da trattenere sulle somme da versare devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse all’organizzazione sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili; nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni al piano dei conti.

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