Circolare numero 18 del 06-02-2019
Con la presente circolare si illustrano gli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il riconoscimento del beneficio previdenziale e assistenziale connesso agli eventi calamitosi per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per il 2018. Indica i requisiti delle aziende e dei lavoratori, le modalità di presentazione delle dichiarazioni di calamità da parte delle aziende e gli adempimenti delle strutture territoriali per la validazione delle domande. Sono inoltre fissati termini precisi: trasmissione entro il 25 febbraio 2019, validazione entro il 4 marzo 2019 e pubblicazione telematica degli elenchi entro il 31 marzo 2019.
Riconoscimento del beneficio per eventi calamitosi ai fini degli elenchi nominativi 2018
Riconoscimento del beneficio per eventi calamitosi ai fini degli elenchi nominativi 2018
La circolare disciplina le modalità di riconoscimento del beneficio previdenziale e assistenziale connesso alle calamità naturali per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2018. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento, definisce i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al beneficio e stabilisce gli adempimenti a carico delle aziende e delle strutture territoriali, con scadenze puntuali per trasmissione, validazione e pubblicazione.
Quadro normativo e finalità
La circolare si colloca nel solco delle precedenti istruzioni dell’Istituto, richiamando le circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009. Il beneficio si fonda sull’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e sull’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi e le agevolazioni in favore delle imprese agricole colpite da eventi calamitosi.
Viene inoltre richiamato l’articolo 38, commi 6 e 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede la notifica degli elenchi nominativi mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Per gli elenchi valevoli per il 2018, il termine indicato è il 31 marzo 2019.
Requisiti per il riconoscimento del beneficio
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive rispetto a quelle effettivamente lavorate, al fine di raggiungere il numero di giornate utili al lavoratore nell’anno precedente a quello di fruizione del beneficio. Per poter fruire del beneficio nel 2018, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
La circolare precisa che il beneficio si estende anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari.
Requisiti delle aziende e ambito territoriale
Possono accedere al beneficio le aziende che abbiano fruito degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 102/2004 e che insistano in un’area dichiarata calamitata. L’area deve essere stata delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tramite appositi decreti o delibere regionali.
La circolare specifica inoltre che le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo. La delimitazione dell’area e la coerenza dell’evento con il Piano assicurativo costituiscono quindi presupposti essenziali per la concessione del beneficio.
Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate devono presentare la dichiarazione di calamità per via telematica, direttamente oppure tramite intermediari autorizzati, utilizzando il servizio denominato "Dichiarazione di calamità aziende agricole", disponibile nella sezione "Servizi Online" del sito istituzionale e accessibile con le consuete modalità di invio del Dmag-Unico.
Le dichiarazioni devono fare riferimento alle aree delimitate dai decreti o dalle delibere regionali adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare un’istanza in formato cartaceo, utilizzando il fac-simile allegato alla circolare.
La trasmissione, sia telematica sia cartacea, deve avvenire entro il 25 febbraio 2019. Tale termine è funzionale a consentire alle strutture territoriali la successiva validazione entro il 4 marzo 2019. Per la corretta compilazione dell’istanza la circolare rinvia al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.
Adempimenti delle strutture territoriali
Le strutture territoriali operano tramite la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità), disponibile in Intranet nel percorso "Servizi per l’Agricoltura" > "SUBORDINATI". La procedura consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate dalle aziende.
Attraverso l’opzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità" e la selezione del campo "Info", l’operatore abilitato procede alla verifica dei dati trasmessi dall’azienda, con particolare riguardo al decreto o alla delibera di Giunta Regionale di calamità già inserito in procedura dalle Direzioni regionali.
Per la validazione delle domande, le strutture territoriali devono fare esclusivo riferimento ai decreti o alle delibere regionali che delimitano i territori ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. L’operatore può approvare o reingettare l’istanza tramite l’opzione "Salva e continua".
In caso di reiezione, è obbligatoria la compilazione del campo "Motivazioni del rigetto" per completare correttamente l’esito dell’operazione.
Consultazione delle istanze e chiusura delle attività
Le istanze sono consultabili tramite l’opzione del menù principale "Consultazione dichiarazione di calamità", dalla quale è anche possibile stampare il file PDF dell’esito dell’operazione.
Le istanze cartacee presentate dai concedenti dei terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente.
Tutte le operazioni descritte devono essere completate entro il 4 marzo 2019, termine entro il quale le strutture territoriali devono chiudere la validazione delle domande.
Punti principali
Finalità della circolare e quadro normativo
Richiama le precedenti circolari INPS n. 102/2008 e n. 57/2009 e illustra l’applicazione del beneficio previsto dall’articolo 1, comma 65, della legge n. 247/2007 e dall’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 102/2004. Viene inoltre richiamata la disciplina sulla pubblicazione telematica degli elenchi nominativi prevista dall’articolo 38, commi 6 e 7, della legge n. 111/2011.
Requisiti per il riconoscimento del beneficio
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive utili al raggiungimento delle giornate di lavoro effettivamente svolte nell’anno precedente alla fruizione del beneficio. Per l’anno 2018 il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135 c.c. Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Condizioni delle aziende interessate
Possono accedere al beneficio le aziende che abbiano usufruito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 102/2004 e che ricadano in un’area dichiarata calamitata. L’area deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006 mediante appositi decreti o delibere regionali, e le avversità atmosferiche devono risultare comprese nel Piano assicurativo agricolo.
Adempimenti delle aziende
Le aziende devono trasmettere telematicamente la dichiarazione di calamità, direttamente o tramite intermediari autorizzati, attraverso il servizio online "Dichiarazione di calamità aziende agricole" disponibile nei Servizi Online del sito istituzionale e accessibile con le modalità previste per l’invio del Dmag-Unico. Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare un’istanza cartacea utilizzando il fac-simile allegato alla circolare.
Termini per la presentazione e per la validazione
La trasmissione delle dichiarazioni, sia telematica sia cartacea, deve avvenire entro il 25 febbraio 2019, così da consentire alle strutture territoriali la validazione entro il 4 marzo 2019. Gli elenchi nominativi annuali valevoli per il 2018 devono essere pubblicati telematicamente entro il 31 marzo 2019.
Adempimenti delle strutture territoriali
Le strutture territoriali utilizzano la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità) disponibile in Intranet nel percorso "Servizi per l’Agricoltura" > "SUBORDINATI". Tramite l’opzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità" e il campo "Info" verificano i dati trasmessi, facendo riferimento esclusivamente ai decreti o alle delibere regionali di delimitazione dei territori. L’operatore procede ad approvazione o reiezione con "Salva e continua"; in caso di rigetto è obbligatoria la compilazione del campo "Motivazioni del rigetto".
Consultazione e gestione delle istanze
Le istanze possono essere consultate dall’opzione di menù "Consultazione dichiarazione di calamità", che consente anche la stampa del PDF dell’esito. Le istanze cartacee relative a piccoli coloni e compartecipanti familiari devono essere acquisite manualmente. Tutte le operazioni di validazione devono essere completate entro il 4 marzo 2019.
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