Circolare numero 17 del 05-02-2019
Con la presente circolare si fornisce un riepilogo organico in ordine ai requisiti di accesso ed alle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici erogati in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP). INDICE 1. Lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP) 2. L’evoluzione della disciplina nel tempo e le annualità contributive 2.1 Disciplina vigente anteriormente ai decreti legislativi 30 aprile 1997, n. 166 e n. 182 2.2 Disciplina introdotta dal D.lgs n. 166/1997 e dal D.lgs n. 182/1997 3. Rapporti tra la contribuzione FPSP e la contribuzione versata o accreditata presso altre gestioni 4. Retribuzione pensionabile e massimale giornaliero di retribuzione pensionabile 5. La contribuzione volontaria 6. La contribuzione d’ufficio 7. Calcolo della pensione a carico del FPSP per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 8. Calcolo della pensione a carico del FPSP per i soggetti in possesso di anzianità contributiva successiva al 31.12.1995 9. Le prestazioni pensionistiche erogate dal FPSP 10. Requisiti per il diritto a pensione in favore dei soggetti iscritti al FPSP in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 10.1 Pensione di vecchiaia anticipata per gli sportivi professionisti (articolo 9 del D.P.R. n. 157/2013) 11. Requisiti per il diritto a pensione in favore dei soggetti iscritti al FPSP con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 11.1 Pensione anticipata contributiva (articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201/2011) 11.2 Pensione di vecchiaia contributiva (articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011) 12. Liquidazione delle prestazioni in forma contributiva ai sensi dell’articolo 1, comma 374, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che modifica l’articolo 3, comma 8, del D.lgs n. 166/1997 13. Assegno ordinario di invalidità (articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222; articolo 6, comma 2, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420) 14. Pensione di inabilità (articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222; articolo 6, comma 2, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420) 15. Pensione ai superstiti (R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636; d.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39; legge 21 luglio 1965, n. 903; D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420) 15.1 Ratei di pensione maturati e non riscossi (RMNR) 16. Pensioni supplementari (articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338) 17. Supplemento di pensione (articolo 19 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; articolo 7, commi 4-5-6, della legge 23 aprile 1981, n. 155)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riassume in modo organico la disciplina previdenziale degli sportivi professionisti iscritti al FPSP: definizione delle categorie tutelate, evoluzione normativa, regole su contribuzione e cumuli con altre gestioni, criteri di calcolo della pensione e principali prestazioni erogate dal Fondo. Vengono inoltre indicati i requisiti per pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità, invalidità, pensioni ai superstiti, pensioni supplementari e supplementi, con specifiche su importi soglia, periodi di riferimento e decorrenze.
Disciplina previdenziale degli iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP)
Disciplina previdenziale degli iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP)
La circolare fornisce un quadro organico della disciplina previdenziale applicabile agli sportivi professionisti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, ricostruendo l’evoluzione normativa del settore e riepilogando requisiti, prestazioni e criteri di calcolo delle pensioni. Il documento è utile per inquadrare sia la platea dei soggetti interessati, sia le regole di coordinamento con altre gestioni previdenziali.
Ambito soggettivo e definizione di sportivo professionista
La tutela previdenziale per gli sportivi professionisti è stata introdotta dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, che ha esteso l’assicurazione generale obbligatoria IVS e l’assicurazione contro le malattie gestite dall’ex ENPALS ad alcune categorie specifiche:
- giocatori di calcio vincolati da contratto con società affiliate alla F.I.G.C. e impegnati in campionati di serie A, B e C;
- allenatori di calcio vincolati con società affiliate alla medesima Federazione e operanti professionalmente in campionati di divisione nazionale;
- allenatori federali direttamente alle dipendenze della F.I.G.C.
Successivamente, l’articolo 9, comma 1, della legge n. 91/1981 ha esteso l’assicurazione IVS a tutti gli altri sportivi professionisti individuati dall’articolo 2 della stessa legge. Sono quindi considerati lavoratori sportivi professionisti:
- atleti;
- allenatori;
- direttori tecnico-sportivi;
- preparatori atletici.
La qualifica richiede che l’attività sia svolta a titolo oneroso, con carattere di continuità, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e secondo la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, nel rispetto delle direttive CONI che distinguono attività dilettantistica e professionistica.
La circolare precisa inoltre che, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI, le federazioni con obbligo di iscrizione all’ex ENPALS sono sei:
- calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile;
- ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo;
- golf;
- motociclismo: velocità e motocross;
- pallacanestro: serie A1 e A2 maschile;
- pugilato: I, II e III serie nelle 15 categorie di peso.
Natura del rapporto di lavoro sportivo
Per l’attività sportiva a titolo oneroso, la circolare richiama l’articolo 3 della legge n. 91/1981, secondo cui il rapporto costituisce di regola lavoro subordinato, salvo che ricorra una delle seguenti ipotesi, nelle quali il rapporto è qualificato come autonomo:
- attività svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni collegate in un breve periodo;
- assenza di vincolo contrattuale sulla frequenza delle sedute di preparazione o allenamento;
- prestazione continuativa che non superi otto ore settimanali, oppure cinque giorni al mese, oppure trenta giorni all’anno.
Evoluzione della disciplina contributiva
La circolare ripercorre l’evoluzione del requisito di annualità contributiva per gli sportivi professionisti.
Per la disciplina vigente anteriormente ai decreti legislativi 30 aprile 1997, n. 166 e n. 182, gli sportivi professionisti erano inseriti convenzionalmente nel 2° Gruppo e, fino al 31 dicembre 1992, l’annualità di contribuzione era perfezionata con 180 contributi giornalieri. Dal 1° gennaio 1993, in seguito alla riforma introdotta dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il requisito è stato elevato a 260 contributi giornalieri.
Con i decreti legislativi n. 166/1997 e n. 182/1997, adottati in attuazione della legge n. 335/1995, gli sportivi professionisti sono stati inquadrati nel gruppo B e l’annualità minima di contribuzione ai fini della copertura IVS è stata fissata in 260 contributi giornalieri. Poiché l’anzianità contributiva della gestione spettacolo e sport è espressa in giornate, la circolare ricorda che l’anno lavorativo convenzionale è pari a 312 giorni, equivalenti a 12 mesi di 26 giorni ciascuno.
In questo quadro, oltre al requisito dei 260 contributi giornalieri annui, deve essere verificata anche l’anzianità assicurativa ex ENPALS necessaria per coprire gli anni richiesti dalla legge per la concessione della prestazione, pari ad almeno 20 anni. Se il lavoratore maturasse prima il requisito contributivo e solo dopo quello assicurativo, il diritto a pensione non si perfeziona fino al raggiungimento dell’anzianità assicurativa richiesta.
Rapporti con altre gestioni e cumulo della contribuzione
I rapporti tra contribuzione ex ENPALS/FPSP e contribuzione versata o accreditata presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti sono disciplinati dall’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 1420/1971 e dalla Convenzione ENPALS/INPS del 3 dicembre 1973, richiamata anche da successivi interventi di prassi.
La circolare evidenzia che:
- la contribuzione FPLD con quella FPSP è utile ai fini della sola misura della pensione, in ragione della specificità dell’attività di sportivo professionista;
- qualora la contribuzione FPSP non sia sufficiente per la pensione anticipata di vecchiaia del Fondo, può essere utilizzata ai fini del diritto solo nelle ipotesi di pensionamento anticipato (ex anzianità) oppure di vecchiaia secondo i requisiti dell’AGO per i lavoratori dipendenti;
- in tali ipotesi, la prestazione è posta a carico della gestione nella quale risulta la contribuzione prevalente;
- è possibile valorizzare la contribuzione FPLS e FPSP ai fini di un unico trattamento previdenziale, secondo i requisiti più elevati previsti nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo;
- è consentito il cumulo gratuito nei casi di contribuzione mista ex ENPALS/CD-CM, in forza dell’articolo 4-ter del D.L. n. 6/1993 convertito dalla legge n. 63/1993.
Retribuzione pensionabile e massimale giornaliero
La retribuzione pensionabile è definita come la retribuzione presa a base di calcolo per determinare la quota di pensione.
Per i lavoratori iscritti al Fondo, l’articolo 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420/1971 aveva fissato un massimale di retribuzione giornaliera pensionabile pari a 315.000 lire. Successivamente, l’articolo 1, comma 10, del decreto legislativo n. 182/1997 e l’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 166/1997 hanno confermato il massimale, disponendo che dal 1° gennaio 1998 esso sia rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Per gli sportivi professionisti, il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile per i trattamenti con decorrenza successiva all’entrata in vigore del D.lgs n. 166/1997 corrisponde al massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente nell’assicurazione generale obbligatoria, diviso per 312.
Contribuzione volontaria e contribuzione d’ufficio
La circolare precisa che, ai fini della pensione di vecchiaia anticipata per gli sportivi professionisti, è utile anche la contribuzione volontaria al Fondo. L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria richiede che, nel quinquennio precedente la domanda, risultino nel Fondo almeno:
- tre anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, oppure di contribuzione derivante da riscatto o ricongiunzione;
- in alternativa, cinque anni di contribuzione effettiva in qualsiasi epoca versata.
Ai fini del requisito non rileva la contribuzione figurativa. Poiché l’annualità contributiva per gli sportivi professionisti è fissata in 260 contributi giornalieri, il versamento volontario deve essere rapportato, per ogni anno, al relativo arco temporale.
Quanto alla contribuzione d’ufficio, l’articolo 1, comma 6, del D.lgs n. 166/1997 la rende valida solo ai fini del diritto ai trattamenti pensionistici per gli iscritti al FPSP già presenti al 31 dicembre 1995 e in possesso di almeno 4.160 contributi effettivi o figurativi nel Fondo, pari a 16 anni. Sono esclusi i lavoratori iscritti dopo il 31.12.1995 privi di anzianità a tale data.
Le condizioni richiamate dalla circolare per l’accredito sono le seguenti:
- l’accredito vale solo per trattamenti con decorrenza successiva all’entrata in vigore del provvedimento;
- la retribuzione globale percepita non deve superare il 50% del massimale di retribuzione imponibile di cui alla legge n. 335/1995, con decorrenza 1° gennaio 1996, rivalutato ISTAT;
- l’accredito può essere effettuato dal 1996 in poi e per prestazioni liquidabili a partire dal 1° agosto 1997;
- il numero di contributi giornalieri accreditabili d’ufficio è pari al massimo a 260 per anno, entro la capienza annua di 312 contributi;
- l’accredito è consentito per più anni fino a 1.040 giornate complessive, corrispondenti a 4 anni, e fino a 5.200 contributi giornalieri, corrispondenti a 20 anni.
Criteri di calcolo della pensione
La circolare distingue il calcolo della pensione in base all’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995.
Per gli iscritti con anzianità al 31.12.1995, dal 1° gennaio 2012 si applica il principio per cui le anzianità maturate da tale data sono calcolate con il sistema contributivo, anche per il FPSP. In sintesi:
- per gli assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, la quota relativa alle anzianità fino al 2011 è calcolata con metodo retributivo, distinguendo Quota A e Quota B, mentre la quota maturata dal 1° gennaio 2012 è calcolata con metodo contributivo (Quota C);
- per gli assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, la quota fino al 1995 è calcolata con metodo retributivo (Quota A + Quota B), mentre la contribuzione dal 1° gennaio 1996 è calcolata con metodo contributivo (Quota C).
Per i soggetti con primo accredito dal 1° gennaio 1996, la pensione annua è interamente calcolata secondo il sistema contributivo.
Prestazioni pensionistiche previste dal FPSP
Il Fondo assicura, al raggiungimento dei requisiti previsti, le seguenti prestazioni:
- pensione di vecchiaia anticipata;
- pensione di vecchiaia contributiva;
- pensione anticipata contributiva;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione ai superstiti;
- pensione supplementare;
- supplemento di pensione.
Pensione di vecchiaia anticipata per gli sportivi professionisti
Per i lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995, la pensione di vecchiaia anticipata è disciplinata dall’articolo 9 del D.P.R. n. 157/2013, in coerenza con la riforma introdotta dal decreto-legge n. 201/2011 e dalla legge n. 214/2011. La prestazione richiede la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.
Pensione anticipata contributiva e pensione di vecchiaia contributiva
Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, la circolare richiama i requisiti per la pensione anticipata contributiva e per la pensione di vecchiaia contributiva.
Per la pensione anticipata contributiva, dal 1° gennaio 2012 si applicano i requisiti di anzianità contributiva previsti dall’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, con cessazione del rapporto di lavoro subordinato. I periodi di riferimento e i requisiti sono riportati nella tabella richiamata dalla circolare, con differenze tra uomini e donne e con specificazione delle decorrenze di aprile 2019 o, per i requisiti maturati successivamente, dopo tre mesi dalla maturazione. È inoltre precisato che:
- per il computo dei requisiti è valutabile la contribuzione comunque versata o accreditata;
- non si considera la contribuzione da prosecuzione volontaria;
- la contribuzione accreditata per periodi di lavoro antecedenti il 18° anno di età è moltiplicata per 1,5;
- per il requisito alternativo con età minima e 20 anni di contribuzione effettiva, l’importo della pensione non deve essere inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale;
- ai fini dei 20 anni rileva solo la contribuzione effettiva, ossia obbligatoria, volontaria e da riscatto.
Per la pensione di vecchiaia contributiva, il lavoratore con primo accredito dal 1° gennaio 1996 può conseguire il diritto:
- al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi della generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, a condizione che la pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale;
- in alternativa, con almeno 70 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall’importo della pensione, con adeguamento dell’età agli incrementi della speranza di vita dal 1° gennaio 2013.
Riduzione dell’età anagrafica per gli sportivi professionisti
La legge n. 205/2017, modificando l’articolo 3, comma 8, del D.lgs n. 166/1997, ha introdotto per gli iscritti al FPSP con primo accredito successivo al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità a tale data la possibilità di aggiungere all’età anagrafica un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto come sportivo professionista, fino a un massimo di cinque anni, ai fini della liquidazione delle prestazioni in forma contributiva.
La circolare precisa tuttavia che la disposizione è applicabile esclusivamente alle prestazioni contributive a carico del FPSP con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2018.
Assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto ai lavoratori del FPSP la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo per infermità fisica o mentale. Ha durata triennale e non è reversibile.
Sono richiesti:
- riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- 1.300 contributi giornalieri, pari a 5 anni di anzianità contributiva e assicurativa;
- di questi, almeno 780 contributi giornalieri, pari a 3 anni, nel quinquennio precedente la domanda.
L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda se i requisiti sanitari e amministrativi sono già perfezionati, oppure dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del diritto. Può essere confermato su domanda entro la scadenza e, dopo tre conferme consecutive, diventa definitivo, restando ferma la possibilità di revisione. Al compimento dell’età pensionabile AGO e in presenza dei requisiti, l’assegno si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia.
Pensione di inabilità
La pensione ordinaria di inabilità è riconosciuta ai lavoratori per i quali sia accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Dal 1° gennaio 2013, per le domande presentate da tale data, si applicano le disposizioni sul cumulo della contribuzione disponibile richiamate dalla circolare.
I requisiti sono:
- assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro;
- 1.300 contributi giornalieri, pari a 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva;
- di questi, almeno 780 contributi giornalieri, pari a 3 anni, nel quinquennio precedente la domanda.
Sono inoltre richiesti:
- cessazione di qualsiasi attività lavorativa;
- rinuncia ai trattamenti di disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione;
- cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli, dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali.
La pensione è reversibile e incompatibile con qualsiasi attività lavorativa. Non è cumulabile con la rendita INAIL per la stessa causa, salvo corresponsione dell’eventuale differenza se la rendita è inferiore alla pensione FPSP. Il calcolo segue le regole ordinarie con aggiunta della maggiorazione convenzionale; dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, quest’ultima si determina secondo il sistema contributivo, con accredito di una ulteriore quota fino al compimento dei 60 anni, nel limite massimo di 40 anni complessivi.
Pensione ai superstiti, ratei maturati e non riscossi
La disciplina della pensione ai superstiti è richiamata attraverso il rinvio alle norme generali applicabili nel regime AGO e alle istruzioni già fornite con la circolare n. 185/2015.
La circolare dedica inoltre un passaggio ai ratei di pensione maturati e non riscossi, definendoli come le competenze maturate e non percepite dal dante causa al momento del decesso. Tali somme:
- spettano al coniuge superstite;
- in mancanza, al tutore dei figli minori;
- in mancanza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari.
Le somme entrano nell’asse ereditario e sono trasmissibili secondo il diritto civile. In presenza di più eredi, ciascuno può presentare autonoma domanda oppure delegare un coerede alla riscossione dell’intera quota, compresa la propria.
Pensione supplementare e supplemento di pensione
La pensione supplementare spetta, su domanda, all’iscritto al FPSP titolare di altra pensione a carico di forme di previdenza obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative dell’AGO, quando la contribuzione FPSP non sia sufficiente per una autonoma prestazione del Fondo. Il diritto è subordinato ai requisiti dell’articolo 5 della legge n. 1338/1962 e si applica anche ai titolari di pensione delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Il supplemento di pensione costituisce invece un incremento della pensione già liquidata, riconosciuto su domanda sulla base di contribuzione successiva alla decorrenza della pensione stessa. La contribuzione utile può essere versata sia al FPSP sia al FPLD; i contributi successivi possono dare diritto a ulteriori supplementi.
Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, a condizione che siano maturati i requisiti. Può essere richiesto:
- dopo almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
- una sola volta dopo due anni, se è stata raggiunta l’età pensionabile per la vecchiaia anticipata degli sportivi professionisti.
I supplementi liquidati ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo sono assorbiti dall’integrazione, con corresponsione dell’eventuale eccedenza.
Punti principali
Ambito soggettivo e categorie tutelate
La tutela previdenziale degli sportivi professionisti deriva dalla legge n. 366/1973 e dalla legge n. 91/1981. Sono richiamati i calciatori, gli allenatori di calcio e gli allenatori federali, oltre agli altri sportivi professionisti individuati come atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che svolgono attività onerosa e continuativa nelle discipline regolamentate dal CONI. La circolare richiama anche le sei Federazioni con obbligo di iscrizione all’ex ENPALS.
Evoluzione della contribuzione e anzianità assicurativa
Viene ricostruita l’evoluzione del requisito contributivo: fino al 31.12.1992 erano necessari 180 contributi giornalieri; dal 1° gennaio 1993 il requisito è salito a 260 contributi giornalieri. Per i lavoratori iscritti al FPSP rileva anche l’anzianità assicurativa ex ENPALS, che deve coprire almeno 20 anni dalla data del primo contributo fino alla decorrenza della pensione, con conseguente mancato perfezionamento del diritto se il solo requisito contributivo si raggiunge prima di quello assicurativo.
Rapporti con altre gestioni e cumulo
La circolare chiarisce che i rapporti tra contribuzione FPSP e contribuzione presso FPLD ed altre gestioni sono disciplinati dall’articolo 16 del D.P.R. n. 1420/1971 e dalla relativa Convenzione ENPALS/INPS. La contribuzione FPLD con quella FPSP è utile ai fini della sola misura della pensione, mentre per il diritto può essere valorizzata nelle ipotesi di pensionamento anticipato o vecchiaia nel regime AGO, con prestazione a carico della gestione prevalente. È richiamata anche la possibilità di cumulo gratuito con la gestione CD-CM nei casi previsti.
Calcolo della pensione e sistema retributivo/contributivo
Per gli iscritti con anzianità al 31.12.1995 il calcolo della pensione segue un sistema misto: quota retributiva per le anzianità maturate fino al 2011 o fino al 1995, a seconda dell’anzianità posseduta, e quota contributiva per le anzianità successive al 2012 o al 1996. Per i soggetti con primo accredito dal 1° gennaio 1996 la pensione è interamente contributiva. Sono disciplinati anche i massimali giornalieri di retribuzione pensionabile, rivalutati annualmente ISTAT dal 1° gennaio 1998.
Contribuzione volontaria e d’ufficio
La contribuzione volontaria è utile per la pensione di vecchiaia anticipata, ma l’autorizzazione è subordinata a specifici requisiti di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la domanda o, in alternativa, a cinque anni di contribuzione effettiva in qualsiasi epoca. La contribuzione figurativa non rileva. La contribuzione d’ufficio è invece limitata agli iscritti al 31.12.1995 con almeno 4.160 contributi effettivi o figurativi, ed è soggetta a limiti su reddito, decorrenza delle prestazioni e numero massimo di giornate accreditabili.
Prestazioni pensionistiche e principali requisiti
Sono elencate le prestazioni erogate dal FPSP: vecchiaia anticipata, vecchiaia contributiva, anticipata contributiva, assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti, pensione supplementare e supplemento di pensione. La circolare dettaglia i requisiti anagrafici e contributivi per ciascuna prestazione, compresi gli importi soglia per le pensioni contributive e le regole speciali per gli sportivi professionisti, tra cui la riduzione dell’età anagrafica per l’attività effettiva dal 1° febbraio 2018 in avanti.
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