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Circolare

Circolare numero 23 del 08-02-2019

Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e il SINDACATO ITALIANO AUTONOMO LAVORATORI EUROPEI (S.I.A.L.E.), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione e decorrenza della delega 5. Misura del contributo sindacale 6. Fornitura dati 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse 8. Clausola di salvaguardia 9. Recesso e risoluzione della convenzione 10. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta l’8 gennaio 2019 tra INPS e S.I.A.L.E. per la riscossione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono definite la platea dei lavoratori interessati, le modalità di rilascio e presentazione della delega, la misura del contributo, la fornitura dei dati all’organizzazione sindacale, i rapporti finanziari e i costi del servizio, nonché le clausole di salvaguardia, recesso/risoluzione e le istruzioni contabili.

Convenzione INPS-S.I.A.L.E. per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli in disoccupazione

Convenzione INPS-S.I.A.L.E. per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli disoccupati

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e SINDACATO ITALIANO AUTONOMO LAVORATORI EUROPEI (S.I.A.L.E.) per la riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti di disoccupazione agricola. Vengono disciplinati i presupposti soggettivi, le modalità di adesione, la gestione dei dati, i rapporti economici, le tutele per l’Istituto, le cause di recesso/risoluzione e i riflessi contabili.

Ambito di applicazione e durata della convenzione

La convenzione è stata sottoscritta l’8 gennaio 2019 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018. Essa ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta specifica del sindacato, da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della richiesta, la convenzione perde efficacia alla scadenza e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta via PEC.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono conferire la delega volontaria personale i lavoratori agricoli titolari di indennità ordinaria di disoccupazione o del trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.

Modalità di rilascio della delega e requisiti formali

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS della delega predisposta dall’Istituto. Il modulo deve riportare espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione della delega nel modello di domanda

L’articolo 4 della convenzione stabilisce che la delega alla riscossione deve essere contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione, con indicazione della sigla dell’organizzazione sindacale destinataria della trattenuta. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata dalla copia di un documento d’identità in corso di validità. La delega produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta.

Sono inefficaci:

  • la delega non inserita nel modello di domanda della prestazione;
  • la delega inserita nel modello ma priva di sottoscrizione del soggetto delegante;
  • le deleghe trasmesse successivamente alla presentazione della domanda.

Conservazione della documentazione

L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento di identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale è indicato espressamente nel testo della delega. La circolare non riporta ulteriori criteri di quantificazione.

Flussi informativi e accesso ai dati

Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS rende disponibili all’organizzazione sindacale:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali.

La medesima applicazione è utilizzata anche per l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e delle eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, spese e modalità di rimessa

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. L’INPS versa all’organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate, al netto delle spese e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, senza interessi, tramite quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, prevedono, per la convenzione in esame e a decorrere dal 1° gennaio 2018, un costo di € 0,45 per la gestione della delega. Ogni ulteriore onere inerente alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale. L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione stipulante che risulti soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’INPS è sollevato da responsabilità verso terzi anche per eventuali pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’organizzazione sindacale o di strutture ad essa associate, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Qualora l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione sindacale, quest’ultima è tenuta a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS, determinate nel rispetto della normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso unilaterale e risoluzione della convenzione

La convenzione riconosce all’INPS il potere di recedere unilateralmente nei casi di:

  • contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale;
  • contestazioni sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
  • perdita dei requisiti di legge necessari per la stipula;
  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione ai sensi dell’articolo 13.

Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente l’intenzione di recedere. L’organizzazione ha 30 giorni per inviare osservazioni, eventualmente documentate. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica il recesso, con indicazione del mancato accoglimento delle osservazioni, oppure la decisione di non procedere al recesso.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei casi in cui:

  • disposizioni normative o regolamentari rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
  • emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

La risoluzione opera nel momento in cui l’INPS comunica all’organizzazione sindacale la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti a favore di S.I.A.L.E. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25693, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione ordinaria e speciale agricola;
  • GPA11693, per la rilevazione del debito verso S.I.A.L.E., in contropartita del conto esistente GPA35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse a favore dell’organizzazione sindacale sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile. L’allegato n. 2 descrive le variazioni apportate al piano dei conti.

Punti principali

Validità della convenzione

La convenzione tra INPS e S.I.A.L.E. decorre dall’8 gennaio 2019 ed è valida fino al 31 dicembre 2021. È rinnovabile su richiesta della organizzazione sindacale, da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente; resta comunque possibile il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono aderire, mediante delega personale volontaria, i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalle leggi n. 457/1972 e n. 37/1977.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

La delega per la trattenuta dei contributi sindacali deve essere trasmessa telematicamente all’INPS, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve indicare la misura del contributo e contenere le autorizzazioni sul trattamento dei dati personali; deve inoltre essere sottoscritto dal titolare della prestazione e accompagnato dagli estremi di un documento di riconoscimento valido. La delega deve essere inserita nel modello INPS di domanda della prestazione, indicare la sigla dell’organizzazione sindacale e allegare copia di un documento d’identità in corso di validità. Le deleghe inviate dopo la domanda o non contenute nel modello di domanda sono inefficaci.

Effetti della delega e conservazione documentale

La delega produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta. L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità, nel rispetto delle regole di conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, assicurando identificabilità del documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.

Misura del contributo sindacale

L’importo del contributo sindacale deve essere espressamente indicato nel testo della delega.

Fornitura dati e canale applicativo

Tramite l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", disponibile nei servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. La stessa applicazione consente anche l’invio delle fatture per il costo dei servizi e delle comunicazioni inerenti la convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Istituto e del Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, rimesse e costi

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese del servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. L’INPS versa le somme trattenute, al netto delle spese e di eventuali trattenute già versate e non dovute, senza interessi, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, prevedono per la gestione delega un importo di 0,45 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018. Ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale. L’organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità per controversie sul valido rilascio della delega e, se soccombente, deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata. L’INPS è inoltre manlevato da responsabilità verso terzi, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per questioni connesse ai rapporti tra associati e organizzazione, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, quantificate secondo la normativa sui compensi professionali.

Recesso e risoluzione

L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono norme che impediscano revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente la decisione; l’organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni documentate e l’INPS decide nei 30 giorni successivi. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se sopravvengono norme che ne impediscono la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto. Ogni comunicazione deve avvenire via PEC.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti a favore di S.I.A.L.E. sono istituiti i conti GPA25693 per i contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e GPA11693 per il debito verso l’organizzazione, in contropartita del conto GPA35042. I rimborsi spese del servizio di esazione sono imputati al conto GPA24042. Le rimesse sono effettuate con le ordinarie procedure di pagamento accentrato e relativa contabilizzazione; nell’allegato n. 2 sono riportate le variazioni al piano dei conti.

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