Circolare numero 21 del 08-02-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e la CONFEDERAZIONE ITALO EUROPEA PER IL LAVORO E L’IMPRESA (C.I.E.L.I.), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione e decorrenza della delega 5. Misura del contributo sindacale 6. Fornitura dati 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse 8. Clausola di salvaguardia 9. Recesso e risoluzione della convenzione 10. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e C.I.E.L.I. per consentire ai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione di delegare la trattenuta dei contributi sindacali. Vengono disciplinati soggetti legittimati, modalità di rilascio e presentazione della delega, flussi informativi, rapporti finanziari, costi del servizio, clausole di salvaguardia e ipotesi di recesso o risoluzione. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili con i conti istituiti per la rilevazione dei contributi e dei rimborsi spese.
Convenzione INPS-C.I.E.L.I. per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli beneficiari di prestazioni di disoccupazione
Convenzione INPS-C.I.E.L.I. per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli
La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e la Confederazione Italo Europea per il Lavoro e l’Impresa (C.I.E.L.I.) per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi sindacali dovuti dagli aventi diritto. Vengono definiti i soggetti legittimati, le modalità di rilascio della delega, i flussi informativi, i rapporti finanziari e le istruzioni contabili, nonché le clausole di salvaguardia e le ipotesi di recesso o risoluzione.
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta il 7 dicembre 2018 sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile soltanto su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale, da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza.
In assenza della richiesta di rinnovo, alla data di scadenza la convenzione cessa di avere validità ed efficacia e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza necessità di ulteriori comunicazioni. Resta comunque ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi, mediante delega personale volontaria, i lavoratori agricoli aventi titolo:
- all’indennità ordinaria di disoccupazione;
- al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
Modalità di rilascio della delega e requisiti formali
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica di una delega all’INPS. La delega deve essere compilata con l’apposito modulo predisposto dall’Istituto e deve indicare espressamente:
- la misura del contributo;
- le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03.
La delega deve inoltre essere:
- sottoscritta dal titolare della prestazione;
- corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega nella domanda di prestazione
Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione, la delega alla riscossione deve essere inserita nel modello INPS di richiesta della prestazione e deve riportare la sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta. La delega deve essere sottoscritta dal soggetto delegante e accompagnata da copia di un documento d’identità in corso di validità.
La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta. Non produce effetti, invece, la delega:
- non contenuta nel modello di domanda della prestazione;
- oppure contenuta nel modello ma priva della sottoscrizione del delegante.
L’INPS non tiene conto delle deleghe presentate successivamente alla domanda di prestazione.
L’Organizzazione sindacale deve conservare, ai fini delle verifiche dell’Istituto e nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva, l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento di identità fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle misure di sicurezza.
Misura del contributo e fornitura dei dati
L’ammontare del contributo sindacale è indicato espressamente nel testo della delega.
Attraverso l’applicazione online "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata operata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali.
Per il medesimo canale l’Istituto invia anche:
- le fatture relative al costo dei servizi;
- le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza stabilite dall’INPS e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, costi del servizio e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e sono definite a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
L’INPS versa all’Organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte:
- le spese di cui all’articolo 8 della convenzione;
- le eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- settembre;
- dicembre.
Il versamento avviene senza oneri di interessi.
I costi del servizio di riscossione sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in oggetto, dal 1° gennaio 2018 è previsto il seguente costo:
- Gestione delega: € 0,45.
Oltre alle spese indicate, ogni altro onere inerente alla convenzione è posto a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore iscritto e l’Organizzazione sindacale e alle vicende relative a tale rapporto.
L’Organizzazione sindacale esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale o di strutture ad essa associate, anche se il pignoramento è in corso o già eseguito alla data di stipula.
Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS. Tali spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente nei seguenti casi:
- contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale;
- contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari corrispondenti;
- perdita, da parte dell’Organizzazione, dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula;
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione ai sensi dell’articolo 13.
Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare all’Organizzazione, motivandola, la volontà di recedere. L’Organizzazione dispone di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Nei 30 giorni successivi al ricevimento delle osservazioni, l’INPS comunica il recesso, con indicazione delle ragioni del mancato accoglimento, oppure la decisione di non procedere.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei casi in cui:
- sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione;
- siano rilevati pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS da parte dell’Organizzazione sindacale.
La risoluzione opera nel momento in cui l’Istituto comunica all’Organizzazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate tramite PEC.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti a favore di C.I.E.L.I. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25694, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola;
- GPA11694, per la rilevazione del debito verso C.I.E.L.I. in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, trattenuti sulle somme da versare all’Organizzazione, devono essere imputati al conto GPA24042.
Le rimesse a favore dell’Organizzazione sindacale vengono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono anche la contestuale rilevazione contabile. Nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.
Punti principali
Validità della convenzione e modalità di rinnovo
La convenzione tra INPS e C.I.E.L.I., sottoscritta il 7 dicembre 2018 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018, ha validità fino al 31 dicembre 2021. È rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale, da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di richiesta, cessa efficacia alla scadenza e l’INPS interrompe il servizio senza ulteriori comunicazioni. È inoltre prevista la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono versare i contributi associativi tramite delega personale volontaria i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
Modalità di rilascio e contenuto della delega
L’autorizzazione alle trattenute avviene tramite trasmissione telematica della delega all’INPS. La delega va rilasciata con il modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal titolare della prestazione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega nella domanda di prestazione
La delega alla riscossione deve essere contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione e deve indicare la sigla dell’Organizzazione sindacale destinataria della trattenuta. Deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia di un documento d’identità valido. La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta. Sono inefficaci le deleghe non inserite nella domanda o prive di sottoscrizione, e non sono considerate quelle pervenute dopo la domanda. L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità per i termini ordinari di prescrizione, nel rispetto delle regole di conservazione sostitutiva e dei requisiti di integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.
Misura del contributo e flussi informativi
L’ammontare del contributo sindacale è indicato espressamente nel testo della delega. Nell’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS rende disponibili all’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione vengono inviati anche le fatture relative al costo del servizio e le altre comunicazioni inerenti la convenzione, nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.
Rapporti finanziari, costi del servizio e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese dell’Istituto sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e dagli accordi a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. L’INPS versa le trattenute, dedotte le spese e le eventuali somme non dovute già versate, con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre, senza interessi. I costi del servizio sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e, per questa convenzione, dal 1° gennaio 2018 è previsto il costo di € 0,45 per gestione delega. Ogni altro onere inerente alla convenzione è a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione sindacale. L’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da responsabilità derivanti da tali rapporti; in caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, nei limiti dei compensi professionali vigenti.
Recesso unilaterale e risoluzione di diritto
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono disposizioni normative/regolamentari che impediscano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente la decisione; l’Organizzazione ha 30 giorni per inviare osservazioni documentate; nei 30 giorni successivi l’INPS comunica il recesso o la decisione di non procedere. La convenzione si risolve di diritto, ex art. 1456 c.c., se sopravvengono norme che ne impediscano la prosecuzione o se emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti a favore di C.I.E.L.I. sono istituiti i conti GPA25694, per l’imputazione dei contributi trattenuti su indennità ordinaria e trattamento speciale di disoccupazione agricola, e GPA11694, per il debito verso l’Organizzazione in contropartita del conto GPA35042. I rimborsi spese per il servizio di esazione, trattenuti sulle somme da versare all’Organizzazione, vanno imputati al conto GPA24042. Le rimesse avvengono tramite le consuete procedure di pagamento accentrato con contestuali rilevazioni contabili; nell’allegato n. 2 sono indicate le variazioni al piano dei conti.
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