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Sentenza

Sentenza n. 403/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Fermo n. 165/2023 pubbl. il 27/11/2023 RG n. 373/2023 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 165/2023, passata in giudicato, recante il riconoscimento del beneficio della Carta del docente e la condanna al pagamento delle somme dovute per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Fermo n. 165/2023, regolarmente notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto del ricorrente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme dovute per l'anno scolastico 2022/2023, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile poiché, prima della sua proposizione, erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, come richiesto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva dedotto alcuna ragione contraria. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale competente del Ministero, che dovrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e completare l'esecuzione entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile, nel caso concreto, solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto al ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro; il TAR ne ordina l'esecuzione nei limiti stabiliti dal giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale richiamata, inclusa la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • Quando un titolo giudiziale passato in giudicato non è stato eseguito e l'Amministrazione non oppone specifiche ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inadempimento e ordinare l'integrale esecuzione del giudicato, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione che era già inadempiente al momento della proposizione del ricorso può essere condannata alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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