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Ordinanza

Ordinanza n. 93/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del “Piano di Utilizzazione degli Arenili” approvato dal Comune di San Vincenzo con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 28 aprile 2025, pubblicata sul B.U.R.T. il 21 maggio 2025, e di ogni altro atto presupposto e successivo, comunque connesso, se lesivo, fra cui, ove occorrer possa, delle deliberazioni del Consiglio Comunale di San Vincenzo n. 56 del 29 ottobre 2024 e n. 61 del 28 novembre 2024 recanti approvazione alle controdeduzioni alle osservazioni al Piano di Utilizzazione degli Arenili adottato con deliberazione C.C. n. 95 del 21 dicembre 2023 e delle controdeduzioni ad essa allegate; Per quanto riguarda i motivi aggiunti il 18 dicembre 2025: della determinazione dirigenziale del Comune di San Vincenzo n. 1121 del 3 dicembre 2025 recante “revoca della concessione demaniale marittima n. 1-2008 ai sensi dell’art. 16 c. 4 NTA del PUA Comune di San Vincenzo” e di ogni altro atto presupposto e successivo, comunque connesso, ove lesivo, fra cui, la deliberazione della Giunta Comunale di San Vincenzo n. 207 del 16 settembre 2025 avente ad oggetto “Approvazione cronoprogramma operativo per l’attuazione del PUA in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G. n. 24 del 29 gennaio 2025” e, in parte qua, ove lesivo, il “Regolamento per l’utilizzo e la gestione del demanio marittimo – indirizzi e procedure per l’utilizzo delle spiagge, degli specchi acquei e delle zone comprese nel Piano di Utilizzazione degli Arenili” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di San Vincenzo n. 57 del 29 luglio 2025, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 gennaio 2026: - della deliberazione della Giunta Comunale di San Vincenzo n. 295 del 16 dicembre 2026 recante “Indirizzi per la realizzazione e l’affidamento in gestione di una spiaggia attrezzata per attività sportive dislocata sulla spiaggia antistante via del Tirreno e le sponde nord e sud del fosso delle Prigioni”; - della determinazione dirigenziale del Comune di San Vincenzo n. 1212 del 17 dicembre 2025 recante “Approvazione bando di gara per la realizzazione e l’affidamento in gestione di una spiaggia attrezzata per attività sportive dislocata sulla spiaggia antistante via del Tirreno e le sponde nord e sud del fosso delle Prigioni” e dei relativi allegati con la medesima approvati, - del bando di gara “per la realizzazione e l’affidamento in gestione di una spiaggia attrezzata per attività sportive dislocata sulla spiaggia antistante via del Tirreno e le sponde nord e sud del fosso delle Prigioni” e dei relativi allegati ed elaborati pubblicati sul sito del Comune di San Vincenzo in data 23 dicembre 2025 nonché di ogni altro atto presupposto e successivo, comunque connesso, ove lesivo.

Giustizia amministrativa202502227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano di Utilizzazione degli Arenili del Comune di San Vincenzo, revoca della concessione demaniale marittima e atti connessi, inclusi gli atti di indizione della gara per una spiaggia attrezzata per attività sportive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il Piano di Utilizzazione degli Arenili approvato dal Comune di San Vincenzo, gli atti comunali di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni, la determinazione dirigenziale di revoca della concessione demaniale marittima, il cronoprogramma attuativo del PUA, il regolamento comunale sul demanio marittimo e gli atti relativi al bando per la realizzazione e gestione di una spiaggia attrezzata per attività sportive. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati. Dal testo dell'ordinanza non sono specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti; la controversia concerne, in sostanza, la lesività delle scelte pianificatorie e gestionali comunali, la revoca della concessione e la legittimità della procedura ad evidenza pubblica.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto che il ricorso principale non presentasse significative probabilità di accoglimento, rilevando che la concessione della ricorrente era definitivamente scaduta il 31 dicembre 2024 e sembrava non rientrare tra quelle oggetto di proroga tecnica. Ha inoltre considerato che le scelte strategiche del Comune, caratterizzate da ampia discrezionalità, erano dirette a migliorare la fruizione collettiva dell'area demaniale in coerenza con l'obiettivo del PUA e non evidenziavano un contrasto manifesto con norme legislative né profili di irragionevolezza. Anche il bando impugnato con motivi aggiunti è stato ritenuto, nella sua impostazione generale, coerente con la destinazione dell'area e con le precedenti scelte amministrative, senza vizi evidenti tali da imporre la sospensione della gara. È stata confermata la trattazione del merito all'udienza pubblica del 16 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo alla probabilità di accoglimento nel merito e alla necessità di sospendere gli atti impugnati.

  • art. 16, comma 4, NTA del PUA del Comune di San Vincenzo

    È richiamato quale fondamento della determinazione dirigenziale di revoca della concessione demaniale marittima; l'ordinanza non ne espone l'interpretazione specifica.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di atti amministrativi non può essere disposta quando, a un primo sommario esame, il ricorso non presenta significative probabilità di accoglimento nel merito.
  • Le scelte strategiche comunali relative alla destinazione e alla fruizione collettiva di un'area demaniale rientrano nell'ampia discrezionalità amministrativa e non sono cautelarmente censurabili in assenza di un contrasto manifesto con la legge o di evidenti profili di irragionevolezza.
  • La scadenza definitiva della concessione demaniale e la mancata riconducibilità della stessa a un regime di proroga tecnica costituiscono elementi idonei a escludere, in sede cautelare, una significativa probabilità di accoglimento dell'impugnazione proposta dal precedente concessionario.
  • Un bando per l'affidamento della gestione di un'area demaniale può essere mantenuto medio tempore quando la sua impostazione generale risulti coerente con la destinazione dell'area stabilita dagli atti pianificatori comunali e non emergano vizi evidenti.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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