Cassazione Civile, Ordinanza n. 06214/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
Nel corso di una vicenda originata da lavori eseguiti in attuazione di un provvedimento cautelare relativo alla messa in sicurezza di sponde e alveo, la società esecutrice dei lavori otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento del corrispettivo. Gli ingiunti proponevano opposizione davanti al Tribunale che aveva emesso il decreto e chiedevano anche la chiamata in causa della Regione Campania e del Ministero della giustizia. Il Tribunale adito rigettava la chiamata e, ritenendo fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Ministero, disponeva la separazione delle cause. Il Tribunale di Napoli, investito della sola domanda di garanzia impropria contro il Ministero, riteneva che il Tribunale di Benevento avrebbe dovuto separare i giudizi e trattenere la sola opposizione a decreto ingiuntivo, senza trasferire anche quella principale; per questo sollevava d'ufficio regolamento di competenza. La questione posta alla Corte era quindi se, in presenza di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda di garanzia impropria contro un'amministrazione dello Stato, il giudice dovesse separare le cause, trattenendo inderogabilmente l'opposizione davanti al giudice che ha emesso il decreto e rimettendo la garanzia al foro erariale competente.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo appartiene alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., e che tale competenza non cede neppure per ragioni di connessione o continenza. Ha quindi ritenuto corretto che la domanda di garanzia impropria contro il Ministero fosse separata e trattata dal giudice territorialmente competente ex art. 25 c.p.c., mentre il giudizio di opposizione restava radicato davanti al Tribunale che aveva emesso il decreto. Per effetto dell'accoglimento, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Benevento per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto
fissa una competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto, non superabile da connessione o continenza
art. 25 c.p.c.
individua il foro erariale e attribuisce la competenza territoriale inderogabile sulle domande contro l'Amministrazione dello Stato
art. 103 c.p.c.
consente la separazione delle cause quando una connessione originaria o sopravvenuta non consente di derogare a regole di competenza inderogabile
art. 295 c.p.c.
richiamato in relazione alla sospensione del giudizio di garanzia separato in attesa della definizione del giudizio principale
art. 45 c.p.c.
consente il regolamento di competenza d'ufficio quando il giudice ravvisa un conflitto o una questione di competenza
Massime di principio
- L'opposizione a decreto ingiuntivo va sempre proposta e trattata davanti al giudice che ha emesso il decreto, perché la relativa competenza è funzionale e inderogabile.
- La presenza, nel giudizio di opposizione, di una domanda di garanzia impropria contro un'amministrazione dello Stato non consente di derogare alla competenza funzionale dell'opposizione: il giudice deve separare le cause.
- La domanda di garanzia impropria contro la pubblica amministrazione segue il foro erariale e va rimessa al giudice territorialmente competente, mentre il giudizio di opposizione resta al giudice monitorio.
- Le regole di connessione non possono prevalere sulle ipotesi di competenza inderogabile previste per l'opposizione a decreto ingiuntivo e per il foro erariale.
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