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Sentenza

Sentenza del 11/09/2019 n. 22644 - Corte di Cassazione

Processo tributario - Tributi armonizzati - Credito IVA - Diniego al rimborso - Articolo 12 Legge 212/2000 - Violazione del contraddittorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento IVA relativo al 1999, con il quale l'Amministrazione aveva recuperato IVA ritenuta indebitamente detratta per euro 362.707,16, oltre sanzioni e interessi. Il motivo decisivo in Cassazione riguardava la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000: l'avviso era stato emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla conclusione dell'accesso, dell'ispezione e della verifica fiscale, senza l'esistenza di una concreta e valida ragione di particolare urgenza. La contribuente contestava inoltre, nel merito, la qualificazione delle operazioni fatturate da G. Italia come attività di intermediazione non imponibile anziché come servizi generici imponibili IVA, ma tali motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei 60 giorni prevista dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La violazione determina la nullità dell'atto quando l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche nei locali destinati all'attività, salvo specifiche e comprovate ragioni di urgenza. L'imminente scadenza del termine decadenziale dell'Amministrazione non costituisce, di per sé, una valida ragione d'urgenza, poiché si tratta di circostanza riconducibile alla gestione dell'ente. La Corte ha escluso la necessità della cosiddetta prova di resistenza, anche trattandosi di IVA, poiché la legge prevede espressamente la nullità dell'atto. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della contribuente, con compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Tra la data di rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e quella di emanazione dell'avviso di accertamento devono decorrere sessanta giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Quando l'accertamento segue un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'attività, il mancato rispetto del termine di 60 giorni comporta la nullità dell'avviso, salvo una reale, specifica e motivata urgenza. La norma incorpora già una valutazione legislativa sull'importanza del contraddittorio, rendendo non necessaria la prova di resistenza.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, commi 3 e 4

    Norme richiamate per stabilire la territorialità IVA delle prestazioni di servizi e valutare se le fatture emesse da G. Italia dovessero essere assoggettate a IVA in Italia.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 40, comma 8, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427

    Norma applicata dall'Amministrazione e dalla CTR per qualificare le operazioni come prestazioni di intermediazione rese a un soggetto passivo intracomunitario e, quindi, non imponibili in Italia.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Disposizioni processuali richiamate per denunciare la violazione o falsa applicazione della legge e i vizi della motivazione della sentenza impugnata.

  • Cass., Sezioni Unite, 29 luglio 2013, n. 18184

    Ha stabilito che l'emissione anticipata dell'avviso rispetto al termine di 60 giorni determina l'illegittimità dell'atto, salvo specifiche ragioni di urgenza effettivamente esistenti e provate dall'Ufficio.

  • Cass., Sezioni Unite, 9 dicembre 2015, n. 24823

    Ha elaborato il principio della prova di resistenza per la violazione del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati quando non esista una specifica sanzione legislativa di nullità.

Massime di principio

  • Se un avviso di accertamento è emesso dopo un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali dell'attività, occorre verificare il rispetto del termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura.
  • Il mancato rispetto del termine comporta la nullità dell'atto, senza che il contribuente debba dimostrare quali specifiche difese avrebbe potuto presentare, perché la legge ha già valutato preventivamente l'importanza del contraddittorio.
  • L'Amministrazione può derogare al termine solo in presenza di ragioni di urgenza concrete, specifiche, effettive e non dipendenti dalla propria organizzazione o inerzia.
  • La semplice imminenza della scadenza del termine decadenziale per accertare non è normalmente sufficiente a giustificare l'emissione anticipata dell'avviso.
  • La prova di resistenza resta rilevante soprattutto quando si discute di contraddittorio in procedimenti privi di una specifica previsione normativa di nullità, come alcune verifiche a tavolino relative a tributi armonizzati.
  • La regola riguarda sia i tributi armonizzati, come l'IVA, sia quelli non armonizzati, poiché l'art. 12, comma 7, non distingue tra le diverse categorie di tributi.
  • In caso di accoglimento per violazione del termine procedimentale, il giudice può annullare l'atto senza esaminare le contestazioni sul merito della pretesa fiscale, se queste diventano assorbite.

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