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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33884/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, della comunicazione di iscrizione di ipoteca legale disposta dall'Agente della riscossione su beni di proprietà della sorella. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, rilevando che il ricorrente aveva agito in proprio per far valere un diritto altrui, in contrasto con i limiti di legittimazione processuale di cui agli artt. 81 e 100 c.p.c. Nel giudizio di cassazione il ricorrente ha notificato il ricorso sia all'Agente della riscossione sia all'Amministrazione finanziaria; solo quest'ultima ha resistito con controricorso. La Corte rileva tuttavia che il ricorrente non ha depositato il ricorso e gli atti nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., sicché la parte resistente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la pronuncia sulle spese. Il tema trattato riguarda quindi l'effetto processuale del mancato deposito del ricorso per cassazione e, conseguentemente, la possibilità per il controricorrente di ottenere la declaratoria di improcedibilità, le spese e l'attestazione per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c. per mancato deposito del ricorso e degli atti necessari entro il termine previsto. Ha ritenuto legittima l'iniziativa del controricorrente di sollecitare la declaratoria di improcedibilità, richiamando il consolidato orientamento secondo cui tale potere rientra nel più ampio diritto di contraddire ex art. 370 c.p.c. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dal giudice di merito per escludere la possibilità di agire in giudizio per far valere un diritto altrui in assenza di legittimazione sostanziale o processuale.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal giudice di merito per la carenza di interesse ad agire del contribuente che aveva impugnato un atto riferito a beni di proprietà di terzo.

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso per cassazione e degli atti richiesti comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorrente, quale parte che ha ricevuto la notifica del ricorso e ha depositato controricorso, può sollecitare la declaratoria di improcedibilità nell'ambito del potere di contraddire.

  • art. 374, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibile rimessione alle Sezioni Unite per la soluzione del contrasto interpretativo sull'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, la Corte deve attestare la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione, ai fini del raddoppio previsto dal comma 1-quater.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato per le impugnazioni dichiarate improcedibili.

Massime di principio

  • Il mancato deposito del ricorso per cassazione nei termini di legge determina l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalla notifica effettuata alle controparti.
  • La parte intimata che abbia proposto controricorso ha interesse e legittimazione a chiedere la declaratoria di improcedibilità del ricorso, poiché tale richiesta rientra nel potere di contraddire e tutela anche l'interesse alla regolazione delle spese.
  • La pronuncia di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese in favore del controricorrente e l'attestazione dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando ricorrono i presupposti di legge.
  • Chi impugna un atto per far valere una posizione riferita a un bene o diritto di terzo deve dimostrare la propria legittimazione e il proprio interesse ad agire; in difetto, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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