Cassazione Penale, Sentenza n. 33162/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha impugnato, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il procedimento riguarda l'ipotesi di partecipazione a un'associazione per delinquere e più contestazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti, nell'ambito di una struttura organizzata operante mediante società formalmente lecite, prestanome, contabilità parallela e strumenti finanziari intestati a terzi. Il primo motivo denunciava la violazione delle norme sull'interrogatorio preventivo e sul contraddittorio cautelare, sostenendo che una sentenza di condanna non irrevocabile, successiva all'interrogatorio e non compresa nella discovery originaria, fosse stata utilizzata senza procedere a un nuovo interrogatorio. Il secondo motivo contestava la sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione, ritenendo la motivazione generica, fondata sulla gravità dei reati e non adeguatamente confrontata con il tempo trascorso dalla cessazione dei fatti, con l'assenza di condotte recenti e con lo stato detentivo dell'indagato per altra causa. Il terzo motivo denunciava il vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della custodia in carcere, nonché una disparità di trattamento rispetto ad altri coindagati destinatari di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la sentenza non irrevocabile era già conosciuta e discussa dalla difesa durante l'interrogatorio preventivo; il successivo deposito materiale aveva avuto soltanto funzione documentale e non aveva introdotto un elemento nuovo sottratto al contraddittorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che il Tribunale aveva fondato la prognosi di recidiva su elementi concreti e individualizzati: il ruolo apicale dell'indagato, la stabilità e durata dell'organizzazione, la serialità e professionalità delle condotte, l'uso di prestanome e società-schermo, la capacità di operare indirettamente e la personalità desunta dai precedenti. La Corte ha precisato che l'attualità del pericolo non richiede la previsione di una specifica occasione prossima per delinquere e che la Cassazione non può rivalutare il merito degli elementi cautelari in assenza di manifesta illogicità. Ha inoltre escluso che la detenzione per altra causa elimini automaticamente le esigenze cautelari, soprattutto quando il titolo detentivo non sia definitivo e l'indagato abbia dimostrato capacità di gestione indiretta dell'attività illecita. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, poiché la custodia in carcere era stata motivata con la struttura associativa, la possibilità di operare a distanza e l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico; la diversa posizione dei coindagati, meri partecipi rispetto al ruolo direttivo attribuito al ricorrente, giustificava un trattamento cautelare differenziato.
Norme richiamate
art. 311 c.p.p.
Disciplina il ricorso per cassazione contro le decisioni del tribunale del riesame.
art. 416 c.p.
Contestazione dell'associazione per delinquere.
art. 8 d.lgs. 74/2000
Contestazione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Fondamento dell'esigenza cautelare costituita dal pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato.
art. 291, comma 1-quater, c.p.p.
Prevede l'interrogatorio preventivo nei casi stabiliti dalla legge, quale garanzia di interlocuzione anticipata sugli elementi cautelari.
art. 291, comma 1-octies, c.p.p.
L'invito contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati.
Assicura alla difesa la conoscibilità degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare.
art. 292, comma 3-bis, c.p.p.
L'ordinanza cautelare è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo.
Collega la nullità dell'ordinanza cautelare all'omissione o invalidità dell'interrogatorio preventivo nei casi prescritti; la nullità non ricorre quando l'elemento era già conosciuto e discusso dalla difesa.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'omissione dell'interrogatorio preventivo, quando obbligatorio, integra una nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di difesa.
art. 180 c.p.p.
Richiamato in relazione al regime della nullità processuale derivante dalla lesione del diritto di difesa.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La produzione materiale, successiva all'interrogatorio preventivo, di un documento già conosciuto e discusso dalla difesa non introduce un elemento nuovo sottratto al contraddittorio e non determina la nullità dell'ordinanza cautelare; la diversa valutazione giudiziale del documento non impone un nuovo interrogatorio.
- Il contraddittorio cautelare garantisce la possibilità effettiva di interloquire sugli elementi posti a fondamento della decisione, ma non impone al giudice di aderire alla lettura difensiva né di rinnovare l'interlocuzione quando attribuisca a un elemento già noto un diverso significato argomentativo.
- Il pericolo di reiterazione è concreto quando deriva da elementi reali e non ipotetici e attuale quando, al momento della misura, consente una prognosi prossima di ricaduta nel delitto; non è necessario prevedere una specifica occasione futura per delinquere.
- La prognosi cautelare può fondarsi congiuntamente sulla personalità dell'indagato, sui precedenti e sulle modalità concrete del fatto, le quali possono rilevare sia per la gravità della condotta sia per la capacità a delinquere.
- La distanza temporale dai fatti non esclude il pericolo di reiterazione quando la motivazione valorizzi in modo individualizzato la stabile capacità criminale, il ruolo apicale, la durata e organizzazione del sodalizio, la serialità delle condotte e la possibilità di operare indirettamente tramite terzi o strumenti finanziari intestati ad altri.
- Lo stato di detenzione per altra causa non esclude automaticamente le esigenze cautelari, soprattutto se il titolo detentivo non è definitivo e la persona ha dimostrato di poter gestire indirettamente attività illecite mediante fiduciari o prestanome.
- Nel giudizio di legittimità relativo a provvedimenti cautelari, la Corte di cassazione non può rivalutare gli elementi materiali, lo spessore degli indizi o le condizioni soggettive dell'indagato; il controllo è limitato alla correttezza giuridica e all'assenza di manifesta illogicità della motivazione.
- La custodia cautelare in carcere può essere ritenuta proporzionata e necessaria, anziché sostituibile con arresti domiciliari o controllo elettronico, quando la struttura associativa, la capacità di operare a distanza e l'uso di prestanome rendano inidonee misure fondate sull'autocontrollo dell'indagato.
- La posizione cautelare dei coindagati è autonoma: trattamenti differenti sono giustificati quando differiscano il contributo alla realizzazione del reato, il ruolo direttivo e i profili di personalità rilevanti per la recidiva.
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