Cassazione Civile, Ordinanza n. 05338/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata per il pagamento di prestazioni di assistenza riabilitativa rese nell'anno 2015 a favore dell'ASL. L'ASL propose opposizione e il decreto fu revocato; la decisione fu poi confermata in appello. In cassazione la struttura sanitaria dedusse, con due motivi, la violazione delle regole sull'onere della prova e della disciplina contrattuale e regolatoria del rapporto, sostenendo in sostanza che la corte territoriale avesse errato nel ritenere incontestato il superamento del budget e nel negare che il limite di spesa si riferisse alla singola struttura, nonché nel escludere il diritto alla remunerazione delle prestazioni rese oltre il tetto assegnato.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha confermato che il giudice di merito aveva accertato, in fatto, che la struttura aveva erogato prestazioni oltre il budget assegnato per il 2015 e che, quando il contratto prevede un tetto annuale di spesa per la singola struttura, il superamento di tale limite rende inesigibili le prestazioni eccedenti. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui il tetto di spesa in materia sanitaria costituisce un vincolo ineludibile e che il suo mancato superamento è elemento costitutivo del diritto alla remunerazione. Restano assorbite le ulteriori questioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non ravvisa violazioni della regola probatoria nella decisione di merito.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sull'onere della prova, senza esito favorevole.
art. 115 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte non accoglie la censura.
art. 116 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte non accoglie la censura.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata quale norma processuale di ricorso per cassazione per violazione di legge.
D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8-quater e 8-quinquies
Richiamati dal ricorrente in relazione al regime dei rapporti con le strutture accreditate e ai limiti di spesa.
art. 44 L. n. 833 del 1978
Richiamato nel decreto ingiuntivo quale base delle prestazioni di assistenza riabilitativa fatturate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto tra azienda sanitaria e struttura privata accreditata, quando il contratto preveda un tetto annuale di spesa riferito alla singola struttura, il superamento di quel limite rende inesigibili le prestazioni eccedenti e preclude il diritto alla loro remunerazione.
- Il rispetto del budget contrattuale costituisce elemento costitutivo della pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata: in mancanza del superamento del limite non sorge l'obbligo dell'ASL di acquistare e pagare le prestazioni.
- Le censure di violazione dell'onere della prova e delle norme sulla valutazione delle prove non possono risolversi in una mera contestazione dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, se la decisione si fonda su un fatto ritenuto non specificamente contestato.
- In materia di spesa sanitaria accreditata, il tetto di spesa è un vincolo finanziario inderogabile che limita la remunerabilità delle prestazioni erogate dal privato convenzionato.
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