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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07391/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (istante)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a un processo tributario; la Commissione competente aveva respinto l'istanza perché ritenuta carente della dichiarazione sostitutiva di certificazione con specifica determinazione del reddito complessivo. L'interessato aveva impugnato il provvedimento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. Il giudice tributario aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che, in caso di rigetto o inammissibilità dell'istanza, la domanda dovesse essere riproposta al magistrato competente per il merito e non impugnata. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme del d.P.R. n. 115 del 2002 sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, sostenendo che il rimedio corretto fosse l'impugnazione del decreto di rigetto. I controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato con censure su legittimazione attiva e passiva, sul merito della mancanza dei requisiti reddituali e sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che, nel processo tributario, il provvedimento di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dalla Commissione competente non sia impugnabile con il ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, ma debba essere fatto valere con opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., davanti al giudice ordinario. Ha quindi cassato la decisione impugnata e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione. I motivi del ricorso incidentale condizionato sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002

    "avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto"

    È norma riferita al processo penale e non estensibile al processo tributario; non costituisce il rimedio impugnatorio contro il diniego emesso dalla Commissione tributaria per il patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 126 d.P.R. n. 115 del 2002

    La disciplina generale dell'ammissione provvisoria al patrocinio opera anche fuori dal civile; la differenza con il processo tributario riguarda il rimedio contro il rigetto o l'inammissibilità.

  • art. 137 d.P.R. n. 115 del 2002

    Nel processo tributario si applicano solo le disposizioni della parte III, titoli I e IV, e non quelle del titolo II, sicché non è richiamabile l'art. 99.

  • art. 138 d.P.R. n. 115 del 2002

    Individua la Commissione del patrocinio a spese dello Stato competente in materia tributaria.

  • art. 139 d.P.R. n. 115 del 2002

    Attribuisce alla Commissione, nel processo tributario, funzioni equivalenti a quelle del consiglio dell'ordine e del magistrato; prevede inoltre un assetto diverso dell'opposizione rispetto al civile.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    È il rimedio corretto contro il decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio tributario, da proporre davanti al giudice ordinario.

  • art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiama le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 78 d.P.R. n. 115 del 2002

    Definisce l'interessato come colui che si trovi nelle condizioni di reddito previste dall'art. 76.

  • art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato dai resistenti in relazione ai requisiti dell'istanza di ammissione.

  • art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato dai resistenti per contestare nel merito la sufficienza della dichiarazione reddituale.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali in tema di legittimazione attiva e passiva.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di spese di lite.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009

    "Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione."

    La Corte ha applicato il principio di indicazione del giudice munito di giurisdizione, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 374, comma 1, c.p.c.

    Le sezioni semplici possono decidere la questione di giurisdizione quando le Sezioni Unite si siano già pronunciate con principi chiari, anche se non sul caso identico.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il diniego o la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dalla commissione competente non si impugna con il ricorso previsto per il solo processo penale, ma con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.
  • La disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario si ricava dalle norme speciali del d.P.R. n. 115 del 2002 dedicate alla materia tributaria e dalle disposizioni generali compatibili; non sono estensibili automaticamente rimedi previsti per altri riti se non richiamati espressamente.
  • Il diritto al patrocinio a spese dello Stato ha natura di diritto soggettivo perfetto e la tutela giurisdizionale va assicurata davanti al giudice ordinario, salvo diversa attribuzione espressa di legge.
  • Quando le Sezioni Unite si sono già pronunciate su un principio di diritto rilevante, le sezioni semplici possono applicarlo anche al caso concreto senza ulteriore rimessione, se il principio è chiaro e orientativo.
  • In presenza di questione di giurisdizione, il giudice che declina la giurisdizione deve individuare il giudice munito di giurisdizione, e la Cassazione può dichiarare direttamente la giurisdizione corretta applicando l'art. 59 l. n. 69/2009.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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