Cassazione Penale, Ordinanza n. 36863/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per fatti di truffa e di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Dal testo emerge che il ricorso conteneva tre motivi: i primi due erano, secondo la Corte, meramente reiterativi dei motivi di appello e non si confrontavano con la motivazione di merito. In particolare, il primo motivo contestava la ricostruzione dei fatti riguardanti la truffa e la sottrazione del veicolo sequestrato, mentre la sentenza impugnata aveva ritenuto che gli artifizi e raggiri consistessero nella reimmatricolazione dell'autoveicolo mediante sostituzione delle targhe e nel silenzio sull'avvenuto sequestro amministrativo, nonché nel fatto che il veicolo fosse stato affidato in custodia all'imputato. Il secondo motivo deduceva un travisamento del fatto e una cattiva valutazione del compendio probatorio, ma in modo ritenuto generico, senza indicare specificamente la decisività dell'asserito errore. Il terzo motivo censurava l'illogicità della motivazione sulla responsabilità e, inoltre, la dosimetria della pena, ma anche tale doglianza è stata reputata generica e aspecifica, senza un concreto confronto con la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato l'intensità del dolo, l'acutezza del raggiro e la gravità del pregiudizio della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentiti i primi due motivi perché sostanzialmente ripetitivi delle censure già svolte in appello e privi di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre qualificato come generico e aspecifico il terzo motivo, sia quanto alla contestazione della motivazione di responsabilità sia quanto alla doglianza sulla pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Richiamato come reato di truffa, con artifizi e raggiri individuati nella reimmatricolazione del veicolo mediante sostituzione delle targhe e nel silenzio sul precedente sequestro amministrativo.
art. 334 c.p.
Richiamato implicitamente dalla contestazione di sottrazione di cose sottoposte a sequestro; il testo non ne riporta il numero, ma descrive il fatto come sottrazione di bene in custodia dopo sequestro amministrativo.
art. 616 c.p.p.
Non richiamato espressamente nel testo, ma la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre pedissequamente le doglianze già svolte in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per proporre una mera lettura alternativa del merito, quando la sentenza di appello abbia già offerto una motivazione logica e completa sulle prove e sulla ricostruzione dei fatti.
- La deduzione del travisamento del fatto richiede specificità e indicazione della decisività dell'errore denunciato; affermazioni astratte o generiche non sono idonee a fondare il vizio.
- Le censure sulla motivazione della responsabilità e sulla quantificazione della pena devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito; la genericità e l'aspecificità determinano l'inammissibilità del motivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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