Regolamento (UE) 2026/2108
Regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce il codice doganale dell’Unione del 2013 con un sistema fondato sulla comunicazione e sull’analisi centralizzata dei dati, estendendo la missione doganale alla tutela di interessi finanziari e non finanziari, inclusi sicurezza, salute, ambiente e conformità dei prodotti. Istituisce il centro doganale digitale dell’UE e l’Autorità doganale dell’UE, rafforzando la gestione comune dei rischi, i controlli e la cooperazione tra autorità. Introduce obblighi più incisivi per importatori ed esportatori, un regime specifico per le vendite a distanza, una tassa di gestione dell’Unione e un quadro minimo armonizzato per violazioni e sanzioni non penali.
Istituzione del nuovo codice doganale dell’Unione, del centro doganale digitale dell’UE e dell’Autorità doganale dell’UE, con abrogazione del regolamento (UE) n. 952/2013.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica uniformemente nell’intero territorio doganale dell’Unione alle merci che entrano, transitano o escono dal territorio doganale dell’UE e agli operatori economici, importatori, esportatori, trasportatori, rappresentanti doganali e titolari di regimi doganali. Comprende anche talune merci e operazioni soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali, nonché specifici scambi intraunionali con territori fiscali speciali. Sono previste applicazioni extraterritoriali quando richieste dal diritto dell’Unione o da convenzioni internazionali. Il regime è transitorio: il regolamento entra in vigore il 20 settembre 2026, si applica principalmente dal 21 settembre 2027, con disposizioni anticipate dal 20 settembre 2026 e dal 1° luglio 2028; l’uso obbligatorio del centro doganale digitale dell’UE è previsto dal 1° marzo 2034.
Nuovo codice doganale dell’Unione, centro digitale e Autorità doganale dell’UE
Il regolamento (UE) 2026/2108 sostituisce il regolamento (UE) n. 952/2013 e riforma in modo organico la governance, i processi digitali e la gestione dei rischi dell’unione doganale. La riforma risponde all’aumento dei flussi di commercio elettronico, alla complessità delle normative non doganali applicate alle merci, alla frammentazione delle prassi nazionali e alla necessità di sfruttare dati, interoperabilità e intelligenza artificiale.
Ambito territoriale e missione delle autorità doganali
Il regolamento si applica uniformemente al territorio doganale dell’Unione e alle merci che vi entrano, vi transitano o ne escono. Il territorio comprende, tra gli altri, il territorio italiano con esclusione del comune di Livigno; sono inoltre inclusi Monaco e le zone di sovranità di Akrotiri e Dhekelia secondo le convenzioni applicabili. Talune disposizioni possono applicarsi fuori dal territorio doganale dell’Unione in base al diritto unionale settoriale o a convenzioni internazionali.
La missione doganale non è più limitata alla riscossione dei dazi e all’applicazione delle formalità doganali. L’articolo 2 include la protezione degli interessi finanziari ed economici dell’Unione e degli Stati membri, la lotta alle frodi e al commercio illecito, la sicurezza della catena di approvvigionamento e la tutela di salute, vita umana, animale e vegetale, consumatori, ambiente, proprietà intellettuale e altri interessi pubblici.
Soggetti responsabili e registrazione
Il regolamento attribuisce responsabilità dirette ai soggetti che controllano la catena di approvvigionamento. L’importatore è individuato secondo una sequenza normativa e, nelle vendite a distanza, coincide con il soggetto che fornisce o facilita la vendita. L’esportatore è il soggetto stabilito nell’Unione che decide o assume contrattualmente la responsabilità dell’uscita delle merci.
Gli importatori e gli esportatori devono fornire i dati necessari prima dello svincolo, garantire il pagamento di dazi e oneri, assicurare la conformità delle merci alle altre normative applicate dalle autorità doganali, conservare le scritture e comunicare movimenti sospetti o manipolazioni non autorizzate. Il requisito di stabilimento nell’Unione è generale, ma ammette eccezioni per transito, ammissione temporanea, custodia temporanea, operatori occasionali, soggetti stabiliti in paesi limitrofi e soggetti rappresentati indirettamente.
Gli operatori economici stabiliti nell’Unione devono registrarsi nello Stato membro di stabilimento e ottenere un codice EORI unico. Ogni modifica dei dati di registrazione deve essere comunicata alle autorità doganali. La registrazione può essere richiesta anche a operatori non stabiliti e ad altre persone nei casi stabiliti dalla normativa doganale.
Decisioni doganali e tutela giurisdizionale
Le decisioni su richiesta sono adottate dall’autorità doganale dello Stato membro di stabilimento del richiedente, salvo casi speciali. L’autorità verifica la completezza della domanda entro 30 giorni. Se chiede informazioni supplementari, il richiedente dispone di un termine ragionevole non superiore a 30 giorni; la decisione sulla completezza deve intervenire entro 60 giorni dalla domanda iniziale. In assenza di comunicazione entro tale termine, la domanda si considera accettata.
La decisione deve essere adottata ordinariamente entro 120 giorni dall’accettazione, con possibile proroga non superiore a 30 giorni, salvo disposizioni speciali. Se il termine è superato, il richiedente riceve una notifica automatica e può considerare la mancata decisione come decisione negativa. Prima di una decisione sfavorevole deve essere garantito il diritto di essere ascoltati, fatte salve le eccezioni per sicurezza, frodi, contingenti, indagini e altre situazioni previste dall’articolo 8.
Le decisioni hanno efficacia normalmente dalla ricezione e validità senza limiti temporali, salvo diversa previsione. Il destinatario deve monitorare continuamente il rispetto dei criteri e degli obblighi e informare tempestivamente l’autorità di ogni cambiamento rilevante. Le autorità effettuano monitoraggi periodici e, per soggetti stabiliti nell’Unione da meno di tre anni, un controllo attento nel primo anno.
Le decisioni ITV, IVO e IVVD riguardano rispettivamente classificazione tariffaria, origine e valore in dogana. Sono valide per tre anni e possono cessare anticipatamente per modifiche normative, sentenze della Corte di giustizia, atti o interpretazioni internazionali. L’uso esteso dopo revoca o scadenza può essere autorizzato, di regola, per un periodo massimo di sei mesi, previa domanda entro 30 giorni.
Il diritto di ricorso opera in almeno due fasi: davanti all’autorità o all’organo designato e successivamente davanti a un organo superiore indipendente. Il ricorso non sospende automaticamente la decisione; la sospensione può essere disposta per incompatibilità con la normativa o rischio di danno irreparabile, normalmente previa garanzia quando sono dovuti dazi.
AEO e operatore economico di fiducia e certificato
Lo status di operatore economico autorizzato può riguardare semplificazioni doganali, sicurezza oppure entrambe. I criteri comprendono assenza di reati gravi o violazioni gravi o ripetute, adeguati controlli interni e sistemi contabili, procedure per licenze e autorizzazioni, solvibilità e competenza professionale. Per la sicurezza sono richieste misure adeguate di integrità fisica, controllo degli accessi, logistica, gestione del personale e selezione dei partner commerciali.
Le autorità devono effettuare almeno ogni tre anni un monitoraggio approfondito, inclusa una visita in loco, dell’AEO. Lo status è riconosciuto in tutti gli Stati membri e comporta un trattamento favorevole nella gestione dei rischi.
Il nuovo status di operatore economico di fiducia e certificato è riservato a importatori, esportatori e rappresentanti indiretti stabiliti nell’Unione che svolgano operazioni doganali regolari da almeno due anni. Il richiedente deve dimostrare, tra l’altro:
- affidabilità e assenza di violazioni gravi o ripetute;
- controlli interni e procedure di conformità;
- solvibilità, anche rispetto a IVA e accise intra-UE nei tre anni precedenti;
- competenza professionale;
- sicurezza della catena di approvvigionamento;
- sistema elettronico che renda disponibili, quanto più possibile in tempo reale, dati su movimenti, conformità, scritture doganali, contabilità, logistica, autorizzazioni e ubicazione delle merci;
- per gli importatori per vendite a distanza, uso corretto del regime IOSS da almeno due anni.
Il monitoraggio avviene almeno ogni due anni e comporta una visita in loco. Lo status consente, in funzione dell’attività, di fornire dati dopo lo svincolo, effettuare determinati controlli e svincolare le merci, utilizzare garanzie semplificate, determinare periodicamente il debito doganale, differire il pagamento e movimentare merci senza transito in alcune ipotesi. L’Autorità doganale dell’UE può verificare lo status e raccomandarne sospensione o revoca; in caso di inerzia o risposta insufficiente dello Stato membro, la Commissione può imporre la sospensione o revoca mediante atto di esecuzione.
Rappresentanza doganale
La rappresentanza può essere diretta o indiretta. Il rappresentante indiretto che agisce per un importatore o esportatore stabilito nell’Unione è responsabile in solido degli obblighi del rappresentato. Se il rappresentato non è stabilito nell’Unione, il rappresentante indiretto è considerato importatore o esportatore e assume i relativi obblighi.
Il rappresentante deve essere stabilito nell’Unione, salvo eccezioni per soggetti non tenuti a essere stabiliti. Solo un rappresentante AEO per semplificazioni o Trust and Check può prestare servizi in altri Stati membri o vincolare a libera pratica merci vendute a distanza.
Centro doganale digitale dell’UE
Il centro doganale digitale dell’UE costituisce il punto centrale per la trasmissione, gestione e condivisione dei dati doganali. Deve supportare:
- formalità e controlli doganali;
- calcolo e notifica di dazi, IVA, accise e tassa di gestione;
- gestione delle garanzie;
- sorveglianza doganale;
- analisi dei rischi ed economica;
- interoperabilità con sistemi unionale e nazionali;
- segnalazione di merci non conformi;
- portabilità dei dati verso sistemi nazionali;
- interfacce multilingue e riutilizzo dei dati.
Il centro deve essere sicuro, ciberresiliente, tracciabile e progettato per evitare il lock-in tecnologico. L’infrastruttura, salvo quella di trasmissione delle telecomunicazioni, deve essere amministrata dalla Commissione o dall’Autorità doganale dell’UE e situata nell’Unione. I fornitori e subfornitori devono essere stabiliti nell’UE, indipendenti da governi e imprese di paesi terzi e non soggetti a norme straniere che impongano la divulgazione dei dati.
La Commissione sviluppa e gestisce il centro, potendo affidarne i compiti all’Autorità doganale dell’UE. Devono essere previste ridondanza, commutazione automatica, recupero dei dati e siti geograficamente distribuiti. In circostanze eccezionali la Commissione può autorizzare sistemi alternativi o mezzi non informatici, ma soltanto temporaneamente e senza compromettere interoperabilità e completezza dei dati.
Protezione dei dati e accessi istituzionali
Il centro tratta prevalentemente dati non personali, ma può contenere dati identificativi, finanziari, di pagamento, ubicazione, trasporto, occupazione, rappresentanza, violazioni, controlli e risultati della mitigazione dei rischi.
Il trattamento è consentito soltanto per finalità determinate. Gli operatori possono usare i dati per esercitare diritti, adempiere obblighi e dimostrare la conformità. Le autorità doganali, la Commissione e l’Autorità doganale dell’UE possono trattare i dati nei limiti delle rispettive competenze. OLAF, EPPO, Europol e Frontex hanno accessi differenziati e circoscritti alle rispettive funzioni; le autorità fiscali, statistiche, sanitarie e di vigilanza del mercato possono accedere solo per le finalità previste.
I dati personali non possono essere conservati oltre il necessario e, ordinariamente, non oltre 10 anni dalla registrazione. La conservazione può proseguire per indagini OLAF, EPPO o nazionali, procedure d’infrazione e procedimenti amministrativi o giudiziari. Le autorità possono limitare accesso, limitazione del trattamento e comunicazione di violazioni quando tali diritti comprometterebbero indagini, controlli o gestione dei rischi, con valutazione di necessità e proporzionalità e riesame almeno semestrale.
Gestione dei rischi e controlli
La gestione dei rischi comprende raccolta e analisi dei dati, identificazione e previsione dei rischi, definizione delle misure di attenuazione, controlli, raccolta dei risultati e riesame periodico. Essa riguarda rischi finanziari e non finanziari connessi a merci, persone, operatori, mezzi di trasporto e catene di approvvigionamento.
La Commissione può stabilire settori di controllo prioritari comuni, criteri e norme comuni. L’Autorità doganale dell’UE effettua valutazioni delle minacce, elabora analisi comuni e formula raccomandazioni di controllo, anche secondo il principio «conformità o spiegazione». Le autorità nazionali attuano le raccomandazioni, adottano decisioni di controllo, eseguono i controlli e spiegano il mancato seguito.
I controlli possono comprendere esame delle merci, campionamento, verifica di dati e documenti, accesso a registri elettronici, controllo dei mezzi di trasporto, esame contabile, indagini ufficiali, controlli a posteriori e audit. I risultati di una verifica hanno la stessa forza probante nell’intero territorio doganale dell’Unione. Se una merce è ritenuta non conforme, le autorità possono estendere la valutazione a merci di altre spedizioni con rischio analogo, salvo prova contraria dell’importatore.
Vincolo, svincolo e custodia temporanea
Gli importatori, esportatori e titolari del transito devono fornire o rendere disponibili i dati necessari prima della notifica della disponibilità delle merci. Le informazioni IOSS devono essere trasmesse entro il giorno successivo all’accettazione del pagamento. Gli operatori Trust and Check possono, in circostanze giustificate, completare alcuni dati dopo lo svincolo.
Lo svincolo è subordinato all’identificazione del responsabile, alla completezza dei dati, al rispetto delle condizioni del regime e all’assenza di controlli ostativi. Le dogane rifiutano lo svincolo quando mancano condizioni, prove di conformità o accuratezza dei dati. Lo sospendono in presenza di rischi o su richiesta di altre autorità. Se un’altra autorità non risponde entro il termine previsto o, in mancanza, entro cinque giorni, le merci sono svincolate; la sospensione può essere mantenuta fino a 90 giorni quando l’autorità richiede più tempo.
Le informazioni possono essere modificate prima dello svincolo, salvo che sia stato annunciato un controllo, sia stata accertata l’inesattezza o le merci siano già state svincolate. La modifica successiva può essere richiesta entro tre anni, nei casi ammessi. Se le merci non entrano o non escono, i dati sono invalidati; in ogni caso, dopo 200 giorni le autorità invalidano i dati relativi al vincolo.
Le merci non unionali in custodia temporanea devono essere collocate in strutture autorizzate o luoghi approvati. Il termine ordinario per vincolarle a un regime o riesportarle è di 90 giorni, salvo proroga eccezionale. Il gestore deve impedire sottrazioni e consentire soltanto manipolazioni conservative.
Entrata e uscita delle merci
Prima dell’ingresso, il trasportatore deve fornire o rendere disponibili informazioni anticipate sul carico. L’importatore può fornire una parte dei dati e il trasportatore deve collegare le proprie informazioni a quelle già trasmesse. Le dogane utilizzano tali dati per analisi dei rischi soprattutto a fini di sicurezza e possono ordinare di non caricare o trasportare, chiedere informazioni aggiuntive o indicare il luogo dei controlli.
All’arrivo, il trasportatore notifica l’arrivo del mezzo e delle merci e collega la notifica ai dati anticipati. Le merci non possono essere scaricate se mancano i dati richiesti, salvo autorizzazione in caso di pericolo imminente. Il trasportatore deve condurre le merci senza indugio al luogo designato e informare le dogane in caso di forza maggiore.
Per l’uscita, trasportatori ed esportatori forniscono informazioni pre-partenza. Anche in questo caso è possibile integrare i dati, limitare la visibilità di informazioni commercialmente sensibili e ricevere istruzioni di non caricare o trasportare. Il trasportatore notifica l’arrivo al punto di uscita e conferma l’effettiva uscita delle merci.
Regimi doganali
Le categorie di regimi speciali sono transito, deposito, uso particolare e perfezionamento. Le merci in deposito possono rimanere senza limite temporale, salvo termine fissato in circostanze eccezionali. I depositi doganali possono essere pubblici o privati; il deposito per vendite a distanza è riservato a importatori IOSS Trust and Check o rappresentanti indiretti autorizzati. Le merci devono essere conformi alle norme applicabili alla libera pratica, imballate in quantità collettive e introdotte in quantità che consentano controlli efficaci.
L’ammissione temporanea consente l’uso di merci non unionali destinate alla riesportazione, con esenzione totale o parziale. La durata ordinaria per la stessa finalità e titolare è di 24 mesi, mentre il periodo globale non supera normalmente 10 anni. L’esenzione parziale comporta un dazio mensile del 3% del dazio che sarebbe stato dovuto in libera pratica.
L’uso finale permette la libera pratica con esenzione o riduzione dei dazi, subordinatamente a un uso particolare e a vigilanza, che può proseguire fino a due anni dal primo uso quando le merci sono riutilizzabili.
Il perfezionamento attivo consente di lavorare merci non unionali senza dazi e misure di politica commerciale, mentre il perfezionamento passivo consente di esportare temporaneamente merci unionali per lavorarle fuori dall’Unione e reimportare i prodotti trasformati con esenzione totale o parziale. Sono disciplinati riparazioni gratuite, scambi standard e importazione anticipata di prodotti di sostituzione; in quest’ultimo caso le merci difettose devono essere esportate entro due mesi dalla libera pratica dei prodotti sostitutivi, salvo proroga.
Vendite a distanza
La disciplina delle vendite a distanza attribuisce all’operatore economico che fornisce o facilita la vendita la qualifica e gli obblighi di importatore. Il consumatore non è debitore della tassa di gestione dell’Unione.
Per le vendite IOSS, il debito doganale sorge con l’accettazione del pagamento. L’importatore deve trasmettere i dati sulle vendite entro il giorno successivo e deve conservare le scritture IOSS. Le merci possono essere stoccate in un deposito doganale per vendite a distanza prima della vendita, purché l’operatore abbia lo status Trust and Check o sia rappresentato indirettamente da soggetto idoneo.
La tassa di gestione dell’Unione è dovuta almeno mensilmente, è commisurata ai costi di verifica dei dati, analisi dei rischi, infrastrutture e controlli e non è rimborsabile. La Commissione deve fornire la soluzione informatica per il calcolo entro il 30 giugno 2028 e adottare il primo atto delegato sull’importo entro il 29 settembre 2026.
Classificazione, origine e valore in dogana
La tariffa doganale comune comprende nomenclatura combinata, dazi convenzionali e autonomi, preferenze, esenzioni, trattamenti favorevoli e misure antidumping, compensative e di salvaguardia.
Per l’origine non preferenziale rilevano l’ottenimento integrale in un paese oppure l’ultima trasformazione sostanziale, economicamente giustificata, presso un’impresa attrezzata. L’origine preferenziale deriva dagli accordi dell’Unione o da regole adottate unilateralmente; la Commissione può concedere deroghe temporanee a paesi beneficiari in caso di impedimenti interni o esterni.
Il valore in dogana è fondato sul valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare, con le aggiunte previste per imballaggi, commissioni, royalties, assistenza produttiva, trasporto e assicurazione fino all’ingresso nell’Unione. Sono esclusi, tra l’altro, trasporto successivo all’ingresso, lavori successivi, interessi finanziari alle condizioni previste, commissioni di acquisto e dazi interni. Se il valore di transazione non è utilizzabile si applicano metodi secondari in ordine gerarchico. Nelle vendite a distanza le dogane possono utilizzare il metodo secondario appropriato se l’importatore non supera i ragionevoli dubbi sul prezzo dichiarato.
Obbligazione doganale, garanzie e pagamento
L’obbligazione doganale all’importazione nasce normalmente con la notifica della disponibilità delle merci per libera pratica, ammissione temporanea con esenzione parziale o uso finale; per IOSS nasce con l’accettazione del pagamento. L’obbligazione all’esportazione nasce con la notifica della disponibilità per esportazione o perfezionamento passivo.
Sono debitori l’importatore o l’esportatore, il rappresentante indiretto e, in determinati casi, chi fornisce informazioni erronee o partecipa alla violazione. Più debitori rispondono in solido. Il luogo del debito è normalmente il luogo in cui si trovano le merci, quello di consegna, lo Stato di stabilimento dell’operatore Trust and Check o il luogo dell’accertamento secondo le specifiche deroghe dell’articolo 193.
Le garanzie coprono dazi e altri oneri e sono valide in tutta l’Unione per le finalità per cui sono prestate. Possono essere costituite mediante mezzi di pagamento, fideiussione o altra forma equivalente. È possibile ottenere garanzia globale ridotta o dispensa dalla garanzia per operatori affidabili. Le autorità possono imporre garanzia complementare se quella originaria non è sufficiente.
L’obbligazione deve essere notificata entro tre anni dalla nascita; il termine è estensibile da cinque a dieci anni per fatti penalmente perseguibili. Il pagamento ordinario deve avvenire entro un termine massimo di 10 giorni dalla notifica. La dilazione ordinaria è di 30 giorni; il Trust and Check può utilizzare una contabilizzazione e un pagamento globali. Gli interessi di mora decorrono dalla scadenza e, in caso di debito da violazione o controllo a posteriori, possono decorrere dalla nascita dell’obbligazione.
Rimborso, sgravio ed estinzione del debito
Il rimborso o sgravio è ammesso per dazi applicati in eccesso, merci difettose o non conformi, errore delle autorità, equità o invalidamento dei dati. I termini ordinari sono:
- tre anni per eccedenza, errore o equità;
- un anno per merci difettose o non conformi;
- un anno dall’invalidamento per dati o dichiarazioni invalidate.
Non sono concessi rimborsi o sgravi se la situazione deriva da frode del debitore. Il rimborso non produce ordinariamente interessi, ma gli interessi maturano in caso di ritardo ingiustificato o mancata esecuzione entro tre mesi dalla decisione.
L’obbligazione si estingue, tra l’altro, per prescrizione, pagamento, sgravio, invalidamento, confisca, distruzione, abbandono, perdita irrimediabile, riesportazione o regolarizzazione. L’estinzione per alcune ipotesi di inadempimento non esclude l’applicazione di sanzioni.
Misure restrittive e crisi
L’Autorità doganale dell’UE monitora e coordina l’attuazione delle misure restrittive adottate ai sensi dell’articolo 215 TFUE, individua divergenze e fornisce orientamenti previa autorizzazione della Commissione. Le autorità doganali devono comunicare casi o sospetti di elusione e adottare le misure necessarie.
Il meccanismo di crisi può essere attivato dalla Commissione in presenza di crisi che incidano sulle formalità, sui controlli o sui flussi di merci. Le misure possono comprendere corsie preferenziali, priorità di controllo, funzionari e attrezzature condivisi, termini di pagamento specifici e misure contro l’elusione di restrizioni commerciali. L’Autorità doganale dell’UE mantiene una cellula di risposta alle crisi per tutta la durata dell’evento.
Autorità doganale dell’UE
L’Autorità doganale dell’UE è un organismo dell’Unione con personalità giuridica e sede a Lilla. La sua missione è sostenere l’attuazione uniforme del codice, gestire dati e rischi, coordinare controlli e cooperazione, assistere Commissione e Stati membri e contribuire alla formazione e all’innovazione.
Il consiglio di amministrazione comprende un membro per Stato membro, due membri della Commissione e un membro del Parlamento europeo; i membri degli Stati e della Commissione hanno diritto di voto. Il direttore esecutivo è nominato per cinque anni, rinnovabili una sola volta per non più di cinque anni. L’Autorità dispone di un bilancio proprio alimentato dal bilancio generale dell’Unione, da eventuali contributi volontari degli Stati membri, sovvenzioni e proventi per servizi.
Il revisore dati opera indipendentemente e controlla la liceità degli accessi al centro digitale. L’Autorità è soggetta a obblighi di trasparenza, segreto professionale, protezione dei dati, audit della Corte dei conti, indagini OLAF e competenza dell’EPPO.
Cooperazione doganale
Le autorità doganali cooperano tra loro, con la Commissione e con l’Autorità doganale dell’UE. Sono possibili assegnazioni temporanee di funzionari, controlli congiunti, scambi di informazioni e strategie di vigilanza comuni.
La cooperazione con autorità fiscali, sanitarie, fitosanitarie, di vigilanza del mercato, statistiche e di contrasto deve essere strutturata e periodica. Le autorità possono condividere dati dal centro digitale solo su richiesta motivata, con approvazione dell’autorità responsabile e nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati.
Gli scambi con paesi terzi richiedono una base internazionale, unionale o bilaterale compatibile con il diritto dell’Unione. Gli Stati membri devono notificare gli accordi bilaterali esistenti entro il 21 settembre 2027.
Violazioni e sanzioni
Gli Stati membri devono sanzionare almeno il mancato rispetto di decisioni doganali, la comunicazione di dati incompleti o inesatti, la mancata tenuta delle scritture, la sottrazione alla vigilanza, la violazione dei regimi e gli obblighi di importatori ed esportatori. Devono notificare alla Commissione le disposizioni nazionali entro il 19 marzo 2028.
Nel determinare sanzione e gravità devono essere valutati intenzionalità o negligenza, natura e durata della violazione, reiterazione, impatto finanziario e di sicurezza, cooperazione e circostanze attenuanti o aggravanti. Le sanzioni possono comprendere oneri pecuniari, revoca o sospensione di autorizzazioni, confisca, avvertimento o altre misure. Tutte le sanzioni non penali devono essere registrate nel centro digitale.
Per le vendite a distanza, l’inosservanza sistematica comporta un onere compreso tra l’1% e il 4% del valore totale delle merci importate nei 12 mesi precedenti. Se ulteriori violazioni sistematiche sono accertate nei sei mesi successivi, l’onere è compreso tra il 3% e il 6%. Possono seguire sospensione o revoca dello status AEO o Trust and Check, classificazione ad alto rischio e, nei casi più gravi, limitazione temporanea dell’interfaccia online.
Monitoraggio, transizione e applicazione temporale
La Commissione valuta annualmente le prestazioni dell’unione doganale, anche a livello nazionale e locale, con il supporto dell’Autorità doganale dell’UE e degli Stati membri. Il regolamento deve essere valutato entro il 21 settembre 2031 e successivamente ogni cinque anni. Entro il 31 dicembre 2031 la Commissione deve inoltre valutare il modello di vigilanza degli operatori Trust and Check e degli altri operatori.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, il 20 settembre 2026. L’applicazione generale decorre dal 21 settembre 2027, mentre alcune disposizioni si applicano già dal 20 settembre 2026 e altre dal 1° luglio 2028.
La transizione digitale segue queste principali scadenze:
- fino al 30 giugno 2028: dichiarazioni doganali per tutte le merci;
- dal 1° luglio 2028: uso del centro digitale per vendite a distanza e IOSS;
- dal 1° marzo 2031: possibilità per gli altri operatori di usare dichiarazioni o centro digitale;
- dal 1° marzo 2034: uso obbligatorio del centro digitale per importatori, esportatori e titolari del transito;
- entro il 1° febbraio 2034: piena operatività delle funzionalità del centro digitale.
Il regolamento (UE) n. 952/2013 è abrogato, ma gli atti delegati e di esecuzione esistenti continuano ad applicarsi fino alla loro sostituzione o abrogazione. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, missione e territorio doganale
Gli articoli 1-4 istituiscono il codice doganale dell’Unione, il centro doganale digitale dell’UE e l’Autorità doganale dell’UE. Il regolamento si applica all’intero territorio doganale dell’Unione, comprese le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, con le esclusioni territoriali indicate dall’articolo 3. Le autorità doganali devono riscuotere dazi e altri oneri, contrastare frodi e commercio illecito, agevolare gli scambi legittimi e tutelare sicurezza, salute, consumatori, ambiente e altri interessi pubblici.
Definizioni e responsabilità degli operatori
L’articolo 5 introduce o aggiorna definizioni essenziali, tra cui importatore, importatore per le vendite a distanza, esportatore, sorveglianza doganale, gestione e analisi dei rischi, altre normative applicate dalle autorità doganali, operatore economico di fiducia e certificato, spedizione, articolo e codice EORI. L’importatore e l’esportatore diventano responsabili anche della conformità non finanziaria delle merci.
Decisioni doganali e informazioni vincolanti
Gli articoli 6-19 disciplinano autorità competente, domande, monitoraggio, revoca, sospensione, modifica e impugnazione delle decisioni doganali. La domanda deve essere verificata entro 30 giorni; il richiedente può essere invitato a fornire informazioni supplementari entro un termine non superiore a 30 giorni e, in caso di mancata decisione sulla completezza entro 60 giorni, la domanda si considera accettata. La decisione è normalmente adottata entro 120 giorni dall’accettazione, prorogabili di ulteriori 30 giorni; la mancata adozione entro i termini è considerata decisione negativa impugnabile. Le decisioni ITV, IVO e IVVD hanno validità ordinaria di tre anni.
Registrazione, EORI, importatori ed esportatori
Gli articoli 26-28 impongono agli operatori economici stabiliti nell’Unione la registrazione presso l’autorità dello Stato membro di stabilimento e l’ottenimento del codice EORI, con obbligo di aggiornamento dei dati. Vi è un solo importatore per operazione. L’importatore deve fornire i dati necessari, pagare o garantire dazi e oneri, assicurare la conformità alle altre normative applicate dalle dogane e conservare le scritture. Regole analoghe si applicano all’esportatore, che deve essere stabilito nell’Unione salvo le eccezioni previste.
AEO e operatore economico di fiducia e certificato
Gli articoli 29-32 disciplinano lo status di operatore economico autorizzato, articolato in semplificazioni doganali e sicurezza, e il nuovo status di operatore economico di fiducia e certificato. L’AEO è soggetto a monitoraggio approfondito almeno ogni tre anni; l’operatore Trust and Check almeno ogni due anni. Quest’ultimo deve avere almeno due anni di operazioni regolari, sistemi elettronici che consentano l’accesso ai dati su merci e conformità, solidità finanziaria, competenza e sicurezza. Può ottenere svincolo per conto delle dogane, differimento del pagamento, garanzie semplificate e altre agevolazioni. L’Autorità doganale dell’UE e la Commissione possono intervenire in caso di inosservanza.
Rappresentanza doganale
Gli articoli 33-34 mantengono la rappresentanza diretta e indiretta. Il rappresentante indiretto è solidalmente responsabile con l’importatore o l’esportatore stabilito nell’Unione e, se il rappresentato non è stabilito nell’Unione, è considerato importatore o esportatore. Il rappresentante deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione, salvo eccezioni. Solo determinati rappresentanti autorizzati possono operare in altri Stati membri o gestire le importazioni derivanti da vendite a distanza.
Centro doganale digitale dell’UE
Gli articoli 35-53 istituiscono una piattaforma centralizzata, sicura e ciberresiliente per formalità, controlli, gestione dei rischi, calcolo di dazi, IVA, accise e tassa di gestione, garanzie e sorveglianza. Il centro deve garantire qualità, integrità, tracciabilità, riservatezza e non disconoscibilità dei dati, interoperabilità con EU CSW-CERTEX e altri sistemi, analisi avanzata e uso dell’intelligenza artificiale. L’infrastruttura deve essere situata e amministrata nell’Unione, con fornitori legalmente stabiliti nell’UE e non soggetti a obblighi di divulgazione verso paesi terzi. È prevista una fase pilota volontaria prima del 1° marzo 2034 e una soluzione transitoria in caso di ritardi.
Protezione dei dati e accesso alle informazioni
Gli articoli 41-50 delimitano le finalità e i soggetti autorizzati al trattamento dei dati. Sono disciplinati gli accessi di autorità doganali, Commissione, Autorità doganale dell’UE, OLAF, EPPO, Europol, Frontex, autorità fiscali, statistiche, sanitarie e di vigilanza del mercato. I dati personali sono conservabili per il tempo necessario e, in ogni caso, non oltre 10 anni dalla registrazione, salvo proroghe necessarie per indagini o procedimenti. Il trattamento deve rispettare i regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725 e la direttiva (UE) 2016/680. È possibile limitare i diritti degli interessati quando l’esercizio comprometterebbe indagini, controlli o gestione dei rischi.
Gestione dei rischi e controlli doganali
Gli articoli 54-70 introducono una gestione dei rischi finanziari e non finanziari, principalmente automatizzata, svolta con dati del centro digitale e altre fonti. La Commissione definisce settori di controllo prioritari comuni e criteri comuni; l’Autorità doganale dell’UE elabora analisi e raccomandazioni di controllo; le autorità nazionali decidono ed eseguono i controlli e devono spiegare il mancato seguito alle raccomandazioni. I controlli comprendono esame delle merci, campionamenti, verifiche documentali e contabili, accesso ai sistemi elettronici, audit e controlli a posteriori.
Vincolo e svincolo delle merci
Gli articoli 71-96 sostituiscono progressivamente la dichiarazione con la comunicazione dei dati al centro digitale. I dati devono essere forniti prima della notifica della disponibilità, con possibilità limitata di completamento successivo per operatori affidabili. Le merci sono svincolate se sono identificati i responsabili, sono soddisfatte le condizioni del regime e non risultano irregolarità. Lo svincolo deve essere rifiutato in caso di non conformità o dati inesatti e può essere sospeso per rischi o su richiesta di altre autorità. Le merci in custodia temporanea devono essere vincolate a un regime o riesportate entro 90 giorni, salvo proroghe eccezionali.
Entrata, uscita e informazioni anticipate
Gli articoli 97-123 disciplinano informazioni anticipate sul carico, notifica dell’arrivo, trasporto al luogo appropriato, presentazione fisica, informazioni pre-partenza e conferma dell’uscita. Il trasportatore deve fornire dati su importatore, spedizione, speditore, destinatario, descrizione, classificazione, valore, itinerario e mezzo di trasporto. Le informazioni possono essere integrate da importatore, trasportatori successivi o altri soggetti. I dati possono essere modificati prima dei controlli e sono invalidati, tra l’altro, se le merci non entrano o non escono entro 200 giorni.
Vendite a distanza e tassa di gestione dell’Unione
Le vendite a distanza sono disciplinate in particolare dagli articoli 5, 20, 74, 109, 145, 175, 179, 183, 191, 205, 276 e 277. L’importatore è il soggetto che fornisce o facilita la vendita a distanza, non il consumatore. Per il regime IOSS l’obbligazione doganale sorge all’accettazione del pagamento e i dati devono essere forniti al più tardi il giorno successivo. È istituita una tassa di gestione dell’Unione per articolo, non rimborsabile, dovuta dal debitore dell’obbligazione doganale o dal soggetto che sarebbe debitore; l’importo è inferiore per merci vendute da un deposito doganale per vendite a distanza. Il primo atto delegato sull’importo deve essere adottato entro il 29 settembre 2026.
Regimi doganali speciali
Gli articoli 124-165 disciplinano transito, deposito e zone franche, ammissione temporanea, uso finale, perfezionamento attivo e passivo. Le autorizzazioni richiedono, salvo eccezioni, stabilimento nell’Unione, affidabilità, garanzia, possibilità di vigilanza efficace e rispetto delle condizioni economiche. L’ammissione temporanea ha durata ordinaria massima di 24 mesi per la stessa finalità e titolare, con durata globale normalmente non superiore a 10 anni; in caso di esenzione parziale il dazio è pari al 3% mensile del dazio che sarebbe stato dovuto in libera pratica. Sono disciplinati anche merci equivalenti, manipolazioni usuali, trasferimento di diritti e obblighi e appuramento dei regimi.
Classificazione, origine e valore in dogana
Gli articoli 166-182 confermano la tariffa doganale comune, le regole di classificazione e l’origine non preferenziale e preferenziale. Il valore in dogana si basa prioritariamente sul valore di transazione, con aggiunte e esclusioni specifiche; per le vendite a distanza si considera il prezzo della vendita a distanza. Se il valore dichiarato suscita ragionevoli dubbi non superati dall’importatore, le dogane possono applicare un metodo secondario appropriato. Sono mantenute le decisioni vincolanti e le procedure relative a origine e classificazione.
Obbligazione doganale, garanzie e pagamento
Gli articoli 183-216 disciplinano nascita, debitori, luogo, calcolo, garanzie, notifica, pagamento e interessi. L’importatore o esportatore è normalmente debitore; in caso di rappresentanza indiretta sussiste responsabilità solidale. L’obbligazione è notificata entro tre anni, estensibili da cinque a dieci anni se il fatto è penalmente perseguibile. Il pagamento ordinario deve avvenire entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica. La dilazione ordinaria è di 30 giorni; gli interessi di credito e di mora sono maggiorati rispettivamente di un punto e due punti percentuali rispetto al tasso di riferimento applicabile. La soglia di non applicazione degli interessi è di 10 EUR.
Rimborso, sgravio ed estinzione
Gli articoli 217-224 prevedono rimborso o sgravio per dazi applicati in eccesso, merci difettose o non conformi, errore delle autorità, equità o invalidamento dei dati. Le domande devono essere presentate entro tre anni per eccedenza, errore o equità, entro un anno per merci difettose e entro un anno dall’invalidamento. Per importi pari o superiori a 10 EUR il rimborso o sgravio è disposto d’ufficio quando ne ricorrono i presupposti. L’obbligazione può estinguersi per pagamento, prescrizione, sgravio, confisca, distruzione, riesportazione o regolarizzazione, ma l’estinzione non esclude necessariamente le sanzioni.
Misure restrittive e crisi
Gli articoli 225-228 rafforzano l’applicazione delle misure restrittive adottate ai sensi dell’articolo 215 TFUE e istituiscono un meccanismo unionale di gestione delle crisi. L’Autorità doganale dell’UE monitora l’attuazione, individua divergenze e fornisce orientamenti previa autorizzazione della Commissione. In caso di crisi la Commissione può attivare misure mediante atti di esecuzione; l’Autorità doganale dell’UE istituisce una cellula di risposta alle crisi e coordina l’attuazione nazionale.
Autorità doganale dell’UE
Gli articoli 229-265 istituiscono l’Autorità doganale dell’UE quale organismo dell’Unione con personalità giuridica e sede a Lilla, in Francia. L’Autorità supporta gestione dei dati e dei rischi, controlli congiunti, formazione, cooperazione, valutazione delle prestazioni, misure restrittive e crisi. È composta da consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, direttore esecutivo, eventuale vicedirettore, comitato consultivo doganale e revisore dati. Il direttore esecutivo ha mandato di cinque anni, rinnovabile una volta per non più di cinque anni. L’accordo sulla sede deve essere concluso entro il 21 settembre 2028.
Cooperazione interna, internazionale e con altre autorità
Gli articoli 266-272 strutturano la cooperazione tra autorità doganali, Commissione, Autorità doganale dell’UE, autorità fiscali, sanitarie, fitosanitarie, di vigilanza del mercato, statistiche e di contrasto. Sono previsti funzionari distaccati, controlli congiunti, strategie di vigilanza, scambi di dati e accordi di lavoro con paesi terzi. Gli accordi bilaterali degli Stati membri devono essere compatibili con il diritto dell’Unione; quelli esistenti devono essere notificati entro il 21 settembre 2027.
Violazioni e sanzioni non penali
Gli articoli 273-278 stabiliscono un elenco minimo di violazioni, tra cui dati inesatti o incompleti, mancata tenuta delle scritture, sottrazione alla vigilanza, violazione dei regimi e degli obblighi di importatori ed esportatori. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono consistere in oneri pecuniari, revoca o sospensione di autorizzazioni, confisca, avvertimento o altre misure. Per l’inosservanza sistematica nelle vendite a distanza, l’onere pecuniario è almeno dell’1% e fino al 4% del valore delle merci importate nei 12 mesi precedenti; in caso di ulteriore violazione entro sei mesi, è almeno del 3% e fino al 6%. L’operatore è classificato ad alto rischio e può subire limitazioni all’interfaccia online.
Transizione, abrogazione ed entrata in applicazione
Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 952/2013, mantenendo temporaneamente in vigore gli atti delegati e di esecuzione esistenti. Fino al 30 giugno 2028 tutte le merci sono oggetto di dichiarazione doganale; dal 1° luglio 2028 le vendite a distanza e l’IOSS utilizzano il centro digitale; dal 1° marzo 2031 l’uso del centro è volontario per gli altri operatori; dal 1° marzo 2034 diventa obbligatorio per importatori, esportatori e titolari del transito. Il regolamento entra in vigore il 20 settembre 2026, si applica ordinariamente dal 21 settembre 2027 e contiene disposizioni anticipate secondo gli articoli 287 e 285.
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