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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2104

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2104 della Commissione, del 17 settembre 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32026R2104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adotta misure urgenti a seguito della notifica da parte degli Stati Uniti di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 27 agosto 2026 nel South Dakota e il 1° settembre 2026 nel Minnesota. Sono aggiornati gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con l’inserimento di due zone soggette a restrizioni e la sospensione dell’ingresso nell’Unione di determinate categorie di animali, materiale germinale e prodotti avicoli provenienti da tali zone.

Sospensione dell’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale e carni di pollame e selvaggina da penna provenienti da due nuove zone degli Stati Uniti colpite da influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Il regolamento modifica gli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 relativi agli Stati Uniti, incidendo sull’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le modifiche riguardano le zone US-2.1405, nel contea di Hamlin, Stato del South Dakota, e US-2.1406, nella contea di Wright, Stato del Minnesota, entrambe delimitate da una zona circolare di 10 km. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Sospensione dell’ingresso di prodotti avicoli da due zone degli Stati Uniti colpite da influenza aviaria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2104 aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 a seguito della comparsa di due nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame negli Stati Uniti. La Commissione ha ritenuto necessario adottare misure urgenti per proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione, sulla base delle notifiche e delle informazioni epidemiologiche trasmesse dalle autorità statunitensi.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori è consentito soltanto quando il paese, il territorio o la relativa zona è inserito negli elenchi adottati secondo l’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede le prescrizioni di sanità animale applicabili alle partite interessate.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori e zone dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2020/692. Il presente regolamento modifica, in particolare, gli allegati V e XIV di tale atto.

Focolai notificati dagli Stati Uniti

Il 3 settembre 2026 gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione due nuovi focolai di HPAI nel pollame:

  • un focolaio nello Stato del South Dakota, confermato il 27 agosto 2026 mediante analisi di laboratorio RT-PCR;
  • un focolaio nello Stato del Minnesota, confermato il 1° settembre 2026 mediante analisi di laboratorio RT-PCR.

Le autorità veterinarie statunitensi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno applicato una politica di abbattimento totale per contenere la malattia e limitarne la diffusione. Gli Stati Uniti hanno inoltre trasmesso informazioni supplementari sulla situazione epidemiologica e sulle misure di controllo adottate.

Modifica dell’allegato V: pollame e materiale germinale

L’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 è modificato con l’inserimento di due nuove zone nella voce relativa agli Stati Uniti.

La zona US-2.1405 riguarda lo Stato del South Dakota e, precisamente, la località Hamlin 07 nella contea di Hamlin. La zona è delimitata da un cerchio di 10 km di raggio avente come punto nord le coordinate GPS 96.8990929°W, 44.7313639°N. Per tale zona l’elenco indica le categorie BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER e HE-LT20, con le indicazioni N e P1, e la data del 27 agosto 2026.

La zona US-2.1406 riguarda lo Stato del Minnesota e, precisamente, la località Wright 02 nella contea di Wright. La zona è delimitata da un cerchio di 10 km di raggio avente come punto nord le coordinate GPS 94.1031799°W, 45.1582118°N. Per tale zona l’elenco indica le categorie con le indicazioni N e P1 e la data del 1° settembre 2026.

Le descrizioni territoriali delle due zone sono inserite nell’allegato V, parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la zona US-2.1404.

Modifica dell’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

L’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento (UE) 2021/404 è modificato con l’inserimento delle stesse due zone statunitensi per quanto riguarda le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Per entrambe le zone sono previste le seguenti indicazioni:

  • per le categorie POU e RAT: indicazioni N e P1;
  • per la categoria GBM: indicazione P1.

La data associata alla zona US-2.1405 è il 27 agosto 2026, mentre quella associata alla zona US-2.1406 è il 1° settembre 2026.

Effetti per gli operatori

Per effetto dell’aggiornamento degli elenchi del regolamento (UE) 2021/404, l’ingresso nell’Unione delle partite rientranti nelle categorie indicate negli allegati V e XIV è sospeso o sottoposto alle pertinenti indicazioni applicabili quando le partite provengono dalle zone US-2.1405 e US-2.1406. Gli operatori che importano pollame, materiale germinale, carni fresche di pollame o prodotti connessi devono quindi verificare la zona di provenienza e la classificazione della partita alla luce delle nuove voci inserite negli elenchi UE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base normativa e finalità sanitaria

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429. La finalità è tutelare lo stato sanitario degli animali nell’Unione mediante la sospensione dell’ingresso di partite provenienti dalle zone statunitensi interessate da nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2021/404

Nella parte 1, sezione B, relativa agli elenchi dei paesi terzi e delle zone autorizzate per pollame e materiale germinale di pollame, sono inserite le zone US-2.1405 e US-2.1406. Per US-2.1405 la data di riferimento è il 27 agosto 2026; per US-2.1406 è il 1° settembre 2026. Nella parte 2 sono definite le rispettive delimitazioni territoriali.

Zona US-2.1405

La zona US-2.1405 comprende la località Hamlin 07, nella contea di Hamlin, Stato del South Dakota, ed è costituita da una zona circolare con raggio di 10 km a partire dal punto nord individuato dalle coordinate GPS 96.8990929°W, 44.7313639°N. La sospensione riguarda le categorie BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER e HE-LT20, con indicazioni N e P1, a decorrere dal 27 agosto 2026.

Zona US-2.1406

La zona US-2.1406 comprende la località Wright 02, nella contea di Wright, Stato del Minnesota, ed è costituita da una zona circolare con raggio di 10 km a partire dal punto nord individuato dalle coordinate GPS 94.1031799°W, 45.1582118°N. La sospensione riguarda le categorie indicate con N e P1, a decorrere dal 1° settembre 2026.

Modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404

Nella parte 1, sezione B, relativa alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna, sono inserite le zone US-2.1405 e US-2.1406. Per entrambe le zone sono riportate le categorie POU e RAT con indicazioni N e P1, nonché la categoria GBM con indicazione P1. Le date di riferimento sono il 27 agosto 2026 per US-2.1405 e il 1° settembre 2026 per US-2.1406.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecommercio di animali e prodotti di origine animalepolitica veterinaria

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