Cassazione Penale, Sentenza n. 41745/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione relativamente alla qualifica soggettiva dell'imputato, sostenendo che l'amministratrice di fatto fosse Medici e non Bernabovi; 2) errata applicazione della legge penale in ordine alla bancarotta per distrazione, deducendo che la vendita contestata fosse un'operazione imprudente ma priva del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta (andava configurata, secondo il ricorrente, la bancarotta semplice), considerando anche la preesistenza dello stato di insolvenza; 3) errata qualificazione della bancarotta documentale come fraudolenta, essendo comunque possibile la ricostruzione dell'operazione da parte della curatela e pertanto configurabile al più la bancarotta documentale semplice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo punto ha ritenuto infondato l'assunto dell'incompatibilità tra amministratore di diritto e di fatto e ha ritenuto il motivo aspecifico rispetto alle condotte concrete contestate. Sul secondo punto ha confermato che le sentenze di merito hanno documentato la partecipazione personale e consapevole di Bernabovi alla vendita dell'immobile, la conoscenza dell'assenza di incasso del prezzo e l'uso di documentazione alterata, elementi che integrano il dolo della distrazione anche in presenza di precedente insolvenza della società. Sul terzo punto ha ritenuto che l'assenza di una contabilità ordinata abbia impedito la ricostruzione patrimoniale e che la Corte distrettuale abbia adeguatamente motivato sul dolo relativo all'alterazione della contabilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00; nulla è stato riconosciuto in favore della parte civile.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod.)
Predisposizione dell'istruttoria e delle conclusioni scritte in cassazione in luogo della discussione orale; utilizzata dalla Procura e richiamata dalla Corte per la fase di discussione
disposizioni attuative del codice di procedura penale, art. 173, comma 1 (disp. att. cod. proc. pen.)
Limiti di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione richiamati per definire l'ambito dei motivi esaminati
codice penale, art. 40
Citato dal ricorrente e richiamato dalla Corte: la Corte osserva che non sussiste un'incompatibilità logico-giuridica tra amministratore di fatto e di diritto e che l'eventuale richiamo alla disciplina della causazione (art. 40) è improprio nel contesto dedotto dal ricorrente
Massime di principio
- La qualificazione dell'autore di reati fallimentari non esclude la concorrenza tra amministratore 'di diritto' e amministratore 'di fatto': entrambe le figure possono concorrere nella realizzazione di condotte distrattive o documentali fraudolente.
- La mera preesistenza dello stato di insolvenza della società non esclude la sussistenza del dolo di bancarotta fraudolenta; al contrario, può rafforzare l'elemento intenzionale se l'operazione è finalizzata a sottrarre beni alla garanzia dei creditori.
- La partecipazione personale e consapevole all'atto dispositivi (es. vendita di un immobile) unita alla conoscenza dell'assenza di pagamento e all'uso di documenti alterati è indice forte del dolo di distrazione.
- L'assenza di una contabilità ordinata rende più agevole l'integrazione del delitto di bancarotta documentale fraudolenta, se emerge che la documentazione è stata alterata o resa inidonea a ricostruire il patrimonio e i movimenti societari.
- In sede di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e collegati in modo puntuale alla motivazione impugnata; censure generiche o reiterative della tesi già proposta in appello sono spesso dichiarate inammissibili.
- La qualificazione della bancarotta (semplice vs fraudolenta) richiede un'analisi concreta del comportamento, della consapevolezza e degli effetti sull'attivo societario: operazioni 'avventate' non escludono automaticamente il dolo se sono poste in essere con esiti e modalità tali da manifestare finalità distrattive.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare sanzioni economiche (es. Cassa delle ammende) se non emergono profili che giustifichino l'esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- La parte civile deve contribuire specificamente a contrastare i motivi di impugnazione per ottenere pronunce favorevoli in cassazione; l'assenza di un contributo specifico può impedire il riconoscimento di benefici economici alla parte civile
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41578/2023 del 13/10/2023
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41579/2023 del 13/10/2023
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41580/2023 del 13/10/2023
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41581/2023 del 13/10/2023
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41583/2023 del 13/10/2023
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41585/2023 del 13/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →