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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17164/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale, della domanda di concordato preventivo con riserva presentata da una società di persone e dal successivo fallimento dichiarato su istanza della creditrice istante. La corte d'appello ha confermato che la documentazione contabile depositata a corredo della domanda era inattendibile e non idonea a rappresentare correttamente la situazione economico-patrimoniale della società, anche perché non riportava un debito di rilevante importo già oggetto di decreto ingiuntivo e precetto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 160, 161, sesto comma, e 162 l.fall. e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che nella domanda di concordato "in bianco" il tribunale avrebbe potuto solo concedere il termine per la proposta e il piano, senza svolgere un sindacato di attendibilità sulle scritture contabili, riservato al professionista attestatore e poi al commissario giudiziale; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 161, sesto comma, e 162 l.fall., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il credito della resistente era in realtà indicato nella situazione patrimoniale aggiornata e nell'elenco dei creditori e che la corte territoriale avrebbe travisato gli elementi documentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel concordato preventivo con riserva, il tribunale può dichiarare inammissibile la domanda e negare il termine per il deposito di proposta e piano non solo nei casi espressamente previsti, ma anche quando la documentazione allegata sia priva dei requisiti di completezza e attendibilità necessari a rappresentare in modo corretto la situazione dell'impresa, poiché un controllo sommario sui presupposti formali e sostanziali della documentazione è consentito per evitare abusi dello strumento concordatario. Ha inoltre richiamato il principio per cui la pendenza della domanda di concordato non impedisce la prosecuzione del procedimento prefallimentare e non esclude la possibilità di dichiarare il fallimento. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale contabile, non consentita in sede di legittimità, e perché la doglianza ex artt. 115 e 116 c.p.c. non integrava i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 160 l.fall.

    richiamato solo come parte del quadro normativo del concordato preventivo con riserva e della sua disciplina

  • art. 161, sesto comma, l.fall.

    la domanda con riserva deve essere accompagnata dalla documentazione prescritta; il debitore ha diritto al termine solo se la documentazione è rituale e non emergono profili di abuso

  • art. 161, secondo comma, l.fall.

    richiamato nel coordinamento tra domanda di concordato e poteri del tribunale nella fase camerale

  • art. 161, terzo comma, l.fall.

    richiamato per il ruolo del professionista attestatore nella procedura concordataria

  • art. 161, nono comma, l.fall.

    richiamato tra le ipotesi che consentono l'inammissibilità della domanda

  • art. 161, decimo comma, l.fall.

    richiamato per il termine fisso di sessanta giorni entro cui depositare proposta e piano

  • art. 162 l.fall.

    la dichiarazione di inammissibilità può essere pronunciata dal tribunale all'esito del procedimento camerale; il fallimento può seguire senza necessità di ulteriore attesa

  • art. 173 l.fall.

    richiamato nel quadro degli eventi che incidono sulla procedura di concordato e sul coordinamento con il fallimento

  • art. 179 l.fall.

    richiamato nel quadro degli eventi che incidono sulla procedura di concordato e sul coordinamento con il fallimento

  • art. 180 l.fall.

    richiamato nel quadro degli eventi che incidono sulla procedura di concordato e sul coordinamento con il fallimento

  • art. 2217, secondo comma, c.c.

    i bilanci delle società di persone che esercitano attività commerciale devono essere redatti secondo criteri conformi alla disciplina societaria e alla rappresentazione veritiera e corretta

  • art. 2261, secondo comma, c.c.

    i rendiconti annuali ai soci non amministratori devono rispettare le regole generali di corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato dal ricorrente per l'interpretazione della disciplina del concordato con riserva

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è stata ritenuta inidonea perché non indicava una vera violazione dei limiti legali di utilizzazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è stata ritenuta inidonea perché non ricorrevano i presupposti per denunciare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento probatorio

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è limitato e non consente il riesame del merito

  • art. 54, comma primo, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134

    ha riformulato il vizio motivazionale deducibile in cassazione, restringendone l'ambito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo con riserva, il tribunale può negare l'ammissibilità della domanda e non concedere il termine per il deposito di proposta e piano quando la documentazione contabile allegata sia, già prima facie, incompleta o inattendibile al punto da non consentire una rappresentazione affidabile della situazione dell'impresa.
  • Il controllo del tribunale sulla domanda di concordato "in bianco" non è sostituito integralmente dal successivo vaglio del professionista attestatore o del commissario giudiziale: il giudice può effettuare una delibazione sommaria dei requisiti formali e sostanziali della documentazione, al fine di prevenire utilizzi abusivi o meramente dilatori della procedura.
  • La pendenza di una domanda di concordato preventivo non determina una preclusione necessaria al procedimento prefallimentare; fallimento e concordato sono tra loro coordinati in termini di consequenzialità, non di pregiudizialità necessaria.
  • In cassazione non è consentito chiedere un nuovo esame del merito della documentazione contabile; le censure sul vizio motivazionale o sulla valutazione delle prove sono ammissibili solo nei limiti rigorosi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e non quando mirino a sostituire una diversa lettura dei fatti.
  • Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. presuppongono un errore nell'uso della prova nei casi tipizzati dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo sufficiente lamentare una valutazione probatoria ritenuta semplicemente errata.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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