Cassazione Penale, Ordinanza n. 24035/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il rigetto dell'istanza di colloquio con la moglie detenuta. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore di una persona sottoposta alla detenzione domiciliare ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Lecce che aveva rigettato l'istanza del condannato volta a ottenere un colloquio con la moglie, anch'essa detenuta. Il ricorso è stato esaminato esclusivamente sul punto dell'ammissibilità del rimedio impugnatorio: la Corte ha ritenuto che il provvedimento in materia di permessi ai condannati, ai detenuti e agli internati abbia natura ed efficacia di provvedimento amministrativo, pur rientrando tra i provvedimenti sulla libertà personale. Da ciò ha tratto la conseguenza che non sia impugnabile con i mezzi previsti dal sistema processuale penale, ma soltanto con gli strumenti dell'ordinamento amministrativo. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 111, secondo comma, Cost.
è sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge
Il provvedimento in materia di permessi, pur avendo natura amministrativa e incidendo sulla libertà personale, può essere sindacato in cassazione nei limiti della violazione di legge; la Corte richiama però tale principio solo per qualificare il rimedio, affermando poi la non impugnabilità con i mezzi del processo penale.
È la base processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di permessi per condannati, detenuti e internati hanno natura amministrativa, pur se adottati da un organo giurisdizionale e pur incidendo sulla libertà personale.
- Per il principio di tassatività delle impugnazioni, un provvedimento che non è previsto come impugnabile con i mezzi del processo penale non può essere gravato con tali mezzi, dovendosi invece utilizzare gli strumenti propri dell'ordinamento competente.
- Quando il ricorso è proposto con un rimedio processuale non consentito dall'ordinamento, la Corte ne dichiara l'inammissibilità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenti statuizioni economiche.
Come è indicizzato
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