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Ordinanza

Ordinanza n. 1195/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: 1) del provvedimento della Commissione Attitudinale del 17.10.2025, notificato al ricorrente in pari data, con cui è stato dichiarato NON IDONEO agli accertamenti attitudinali relativi al concorso pubblico per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale ivi compresi la relazione psicologica, la scheda attitudinale, il profilo 16PF, il verbale del colloquio individuale e il verbale collegiale, nonché tutte le valutazioni e le annotazioni interne utilizzate dalla Commissione; 2) del DM 9 settembre 2022 n. 168 concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli; 3) ove occorra, del Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, limitatamente alla procedura per l’assunzione di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato aperta ai cittadini della vita civile - D.C.P. 22 aprile 2025; 4) della graduatoria di concorso pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ove frattanto pubblicata, nella parte in cui non individua tra i vincitori; quanto ai motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 23 gennaio 2026, per l’annullamento: - della graduatoria di concorso pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana pubblicata con Decreto 3117 del 19 dicembre 2025, nella parte in cui non individua parte ricorrente tra i vincitori, nonché per l’annullamento dei seguenti atti precedentemente impugnati con l’atto introduttivo

Giustizia amministrativa202514512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità agli accertamenti attitudinali e atti connessi, nonché graduatoria finale del concorso nella parte in cui non include il candidato tra i vincitori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione Attitudinale del 17 ottobre 2025, con cui è stato dichiarato non idoneo agli accertamenti attitudinali del concorso pubblico per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché la relazione psicologica, la scheda attitudinale, il profilo 16PF, i verbali del colloquio individuale e collegiale, il DM 9 settembre 2022 n. 168, il bando e la graduatoria finale. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria pubblicata con decreto 3117 del 19 dicembre 2025, nella parte in cui non lo individua tra i vincitori. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità del giudizio negativo, evidenziando il contrasto tra le diverse valutazioni emerse nel procedimento selettivo: da un lato, il giudizio insufficiente espresso dallo psicologo e recepito dalla Commissione collegiale; dall'altro, il giudizio sostanzialmente positivo del perito selettore all'esito del colloquio preliminare individuale, in particolare quanto alla fluidità dell'eloquio. Sono stati ravvisati profili di contraddittorietà anche rispetto alla valutazione dello psicologo sul controllo emotivo, sebbene riferita a una diversa area del bagaglio culturale. Il ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione degli atti impugnati e il riesame della propria posizione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, nella fase cautelare e impregiudicato l'approfondimento di merito, un sufficiente fumus boni iuris. Ha rilevato che la simmetria tra il giudizio della Commissione collegiale e quello insufficiente dello psicologo risultava adeguatamente motivata; tuttavia, ha ravvisato profili di contraddittorietà tra il giudizio finale negativo e la valutazione sostanzialmente positiva del perito selettore, nonché una motivazione carente della decisione finale. La Commissione non era vincolata dal parere preliminare del perito selettore, ma avrebbe dovuto esporre con sufficiente chiarezza le ragioni del giudizio negativo, soprattutto con riguardo alla fluidità dell'eloquio, valutata positivamente dal perito selettore. Considerato il bilanciamento degli interessi contrapposti, il TAR ha accolto la domanda cautelare disponendo il riesame del candidato da parte di una Commissione in diversa composizione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, degli estremi dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei vincitori e degli idonei. Il termine per la pubblicazione è stato fissato in trenta giorni, con deposito della documentazione entro i successivi dieci giorni. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, accolta dal TAR in presenza di un sufficiente fumus boni iuris e all'esito del bilanciamento degli interessi contrapposti.

  • DM 9 settembre 2022 n. 168

    Atto regolamentare concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per i candidati ai concorsi e per il personale della Polizia di Stato; è stato impugnato, ma l'ordinanza non ne definisce nel merito la legittimità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella valutazione attitudinale di un candidato a un concorso per l'accesso alla Polizia di Stato, la Commissione collegiale non è vincolata dal giudizio preliminare del perito selettore, ma deve motivare con chiarezza le ragioni del giudizio finale negativo quando questo si discosta, anche solo su specifici profili, dalla valutazione preliminare positiva.
  • La motivazione del giudizio di non idoneità attitudinale deve confrontarsi con le risultanze valutative emerse nelle diverse fasi del procedimento selettivo; è viziata, almeno ai fini cautelari, quando non chiarisce adeguatamente il contrasto tra una valutazione positiva del perito selettore e una valutazione negativa della Commissione su un medesimo profilo, come la fluidità dell'eloquio.
  • La presenza di una motivazione adeguata quanto alla corrispondenza tra il giudizio collegiale e quello dello psicologo non esclude la necessità di motivare autonomamente le eventuali contraddizioni tra il giudizio finale e le altre valutazioni acquisite nel procedimento.
  • Quando il giudizio di non idoneità attitudinale presenta un sufficiente fumus di contraddittorietà e carenza motivazionale, la tutela cautelare può essere accordata mediante il riesame del candidato da parte di una Commissione in diversa composizione, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelareDifetto di istruttoria

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