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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00657/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ASL)

La controversia

La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da una farmacista nei confronti dell'azienda sanitaria per il pagamento di rimborsi relativi a ricette spedite nei mesi di marzo e aprile 2006. L'ASL propose opposizione ai decreti ingiuntivi e il Tribunale accolse l'opposizione. In appello la farmacista sostenne di aver provato il credito mediante le distinte contabili e invocò il corretto riparto dell'onere della prova, il principio di non contestazione e le norme dell'accordo collettivo nazionale per i rapporti con le farmacie. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciò violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 4, 8 e 10 del d.P.R. n. 371/1998 e dell'art. 115 c.p.c., censurando la decisione d'appello che aveva ritenuto insufficiente la sola distinta riepilogativa e necessario anche il supporto delle ricette 'bollinate' per provare il credito. La ricorrente insistette inoltre sulla asserita mancata contestazione del quantum da parte della ASL.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'insufficienza probatoria della sola distinta contabile a dimostrare il credito e sulla necessità, in via ordinaria, della produzione delle ricette corredate dai bollini, salvo prova alternativa in caso di perdita incolpevole della documentazione. Ha inoltre rilevato che la doglianza sul principio di non contestazione era formulata in modo generico e senza l'autosufficiente trascrizione degli atti processuali rilevanti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La parte che agisce per il pagamento del rimborso deve provare il credito secondo le regole sull'onere della prova; la censura non può prescindere dall'effettiva dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di non contestazione richiede la specifica indicazione e trascrizione degli atti difensivi da cui risulti la mancata contestazione del fatto allegato.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo era formalmente prospettato come violazione di legge, ma è stato dichiarato inammissibile perché non investiva la reale ratio della decisione impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 8 d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371

    "Ai fini del pagamento la farmacia consegna le ricette e il relativo documento contabile secondo le modalità concordate a livello regionale entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione."

    La consegna delle ricette insieme al documento contabile costituisce la modalità ordinaria per ottenere il pagamento; il ritardo nella consegna comporta solo un differimento dei tempi di pagamento secondo accordi regionali.

  • art. 10 d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371

    Richiamato dalla sentenza d'appello per i compiti della commissione mista, ma non decisivo ai fini della censura esaminata dalla Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Accertata la inammissibilità del ricorso, è stato disposto il presupposto per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra farmacia e azienda sanitaria, la distinta contabile non è di per sé sufficiente a provare il credito per rimborso delle ricette: la prova ordinaria richiede la produzione delle ricette corredate dai bollini, secondo la disciplina convenzionale applicabile.
  • La prova documentale prevista dall'accordo collettivo non esclude una prova alternativa, ma questa è ammessa solo se il creditore dimostri l'incolpevole perdita o indisponibilità della documentazione e offra idonei mezzi ricostruttivi dell'effettiva esecuzione delle prestazioni.
  • La deduzione della violazione del principio di non contestazione in cassazione è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente, con autosufficienza, gli atti processuali da cui desumere la mancata contestazione del fatto controverso.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura della prova senza confutare la regola applicata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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