Sentenza n. 1727/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.515/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che disponeva l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 515/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, che aveva condannato il Ministero a corrispondere complessivamente 2.000 euro mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità per genericità della procura alle liti: la procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, indicava soltanto un generico giudizio d'ottemperanza contro il Ministero innanzi al TAR, senza individuare il tribunale competente né la sentenza del giudice ordinario da eseguire.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito l'inottemperanza. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale, contenente elementi idonei a identificare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria. La procura generica può considerarsi speciale, pur priva di indicazioni sufficienti, soltanto quando sia apposta in calce o a margine del ricorso in un contesto documentale unitario. Tale eccezione non opera quando la procura è su foglio analogico separato e viene successivamente depositata come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale: la mera unione telematica dei documenti non prova né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dello specifico ricorso né la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione dell'atto. Il Collegio ha inoltre escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione ex artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo e il ricorrente avrebbe potuto adottare l'interpretazione più prudente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura del difensore deve essere speciale e contenere elementi utili a individuare l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità davanti alla quale la controversia deve essere proposta.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce
La regola tecnica consente di considerare la procura apposta in calce ai fini della certificazione dell'autografia, ma non elimina l'esigenza che la procura separata identifichi specificamente la controversia.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Sono richiamati a sostegno dell'obbligatorietà, in via generale, del patrocinio tecnico nel processo amministrativo.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina amministrativa che richiede la presenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non consente la rinnovazione della procura mancante o generica quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo già al momento della proposizione.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.
art. 99 c.p.a.
È richiamato in relazione al valore nomofilattico della pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11/2025.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve identificare in modo sufficientemente specifico l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria competente; una formula meramente generica riferita a un indistinto giudizio contro una pubblica amministrazione non soddisfa tale requisito.
- La genericità della procura non è superata dal fatto che una copia informatica della procura analogica sia allegata, mediante PEC o deposito telematico, al ricorso nativo digitale: la mera connessione telematica tra documenti distinti non equivale all'incorporazione documentale propria della procura apposta in calce o a margine al ricorso.
- La procura speciale deve preesistere o essere almeno coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che risulti formata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
- La mancanza o genericità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva.
- L'errore scusabile non è concedibile quando la disciplina applicabile era oggetto di orientamenti interpretativi conoscibili e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente, benché fosse possibile adottare una condotta processuale cautelativa.
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