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Sentenza

Sentenza n. 10699/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa misura cautelare ex art. 55, co. 10°, c.p.a. (i) del decreto del Ministro della Cultura del 30 settembre 2024, rep. n. 302, recante “Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi”; (ii) degli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 30 giugno 2020 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi», come sostituiti dal decreto del Ministro della Cultura del 30 settembre 2024, rep. n. 302; (iii) dell’articolo 4 dell’allegato tecnico al decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 20 giugno 2014 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi» e del decreto del Ministero per i beni culturali del 18 giugno 2019 recante «Esenzioni dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi», come sostituiti dal decreto del Ministro della Cultura del 30 settembre 2024, rep. n. 302; iv) del decreto del Ministro della Cultura 27 giugno 2023, n. 240, successivamente integrato dal decreto del Ministro della Cultura 20 ottobre 2023, n. 330, di nomina dei componenti del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore; (v) del verbale del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore del 23 gennaio 2024; (vi) del verbale del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore del 17 aprile 2024; (vii) del parere del Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore del 26 aprile 2024; (viii) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202502403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministro della Cultura 30 settembre 2024, n. 302, e atti presupposti, relativi alle esenzioni e ai rimborsi del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che disciplina esenzioni e rimborsi del compenso per copia privata, deducendo la violazione dell'art. 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE, dell'art. 71-septies della legge sul diritto d'autore, dell'art. 97 Cost. e della legge n. 241/1990. In particolare, ha sostenuto che il decreto non avrebbe stabilito criteri oggettivi, trasparenti e facilmente praticabili; avrebbe subordinato l'esenzione alla prova dell'uso futuro del dispositivo, anziché alla sua destinazione professionale; avrebbe dovuto introdurre una presunzione di uso professionale per le vendite a persone giuridiche e professionisti; avrebbe escluso o reso eccessivamente difficili le esenzioni e i rimborsi nelle vendite indirette tramite distributori; avrebbe imposto documentazione non nella disponibilità del produttore o importatore, incluso il numero di serie e l'attestazione sull'uso professionale; avrebbe attribuito alla SIAE un'indebita discrezionalità nella verifica delle domande; avrebbe previsto illegittimi termini decadenziali e una disciplina retroattiva; avrebbe violato le regole sulla partecipazione e sulla composizione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore. È stato inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo anzitutto sussistente l'interesse e la legittimazione dell'impresa, quale soggetto obbligato ex lege al versamento del compenso e potenzialmente inciso dal regime di esenzione e rimborso. Nel merito, ha ritenuto che il decreto n. 302/2024 abbia predeterminato in modo sufficientemente preciso, oggettivo e trasparente sia le ipotesi di esenzione, sia la documentazione necessaria, superando le carenze dei precedenti decreti annullati. L'esenzione riguarda i dispositivi destinati, in modo esclusivo e manifestamente estraneo alla copia privata, ad attività professionali o d'impresa; rileva la destinazione funzionale del bene al momento della cessione, non l'uso concreto e successivo. Non è illegittimo assoggettare al prelievo le vendite a persone giuridiche o utenti professionali in assenza di prova contraria, poiché il dispositivo può essere messo a disposizione di persone fisiche e utilizzato anche per fini privati. Le vendite indirette tramite distributori non sono né automaticamente escluse né automaticamente esenti: il produttore o importatore può ottenere l'esenzione se conosce e dimostra la destinazione finale esclusivamente professionale; in mancanza di tale conoscenza, il prelievo è dovuto, salva la traslazione dell'onere sull'acquirente o il rimborso successivo quando ne ricorrano i presupposti. Il distributore conserva la responsabilità solidale prevista dall'art. 71-septies, comma 3, della legge n. 633/1941. La documentazione richiesta, compresa l'autodichiarazione del produttore o importatore, la fattura all'utilizzatore finale e il numero di serie ove presente, non è stata ritenuta sproporzionata o inesigibile. La SIAE svolge una verifica documentale e di vigilanza meramente applicativa, senza determinare discrezionalmente i presupposti sostanziali dell'esenzione; alla sua attività non si applicano le regole procedimentali della legge n. 241/1990, poiché opera nella gestione del compenso in veste privatistica. Il termine di 120 giorni per il rimborso è legittimo, rientrando nella disciplina attuativa delle esenzioni e dei rimborsi e configurando un onere per l'interessato. La disciplina transitoria non impone retroattivamente il pagamento di compensi già esentati, ma riapre i termini per chiedere il rimborso di somme già versate e non dovute, con effetto favorevole per gli operatori. La partecipazione di soggetti esterni alle riunioni del Comitato consultivo è stata ritenuta consentita dall'art. 193 della legge sul diritto d'autore e comunque il Comitato non è un collegio perfetto. Non sono stati ravvisati dubbi interpretativi tali da giustificare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 71-sexies l. 633/1941

    È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.

    La disposizione delimita l'eccezione della copia privata alle riproduzioni effettuate da persone fisiche per uso esclusivamente personale e non commerciale.

  • art. 71-septies l. 633/1941

    Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1.

    Produttori e importatori sono obbligati principali al pagamento del compenso; il distributore risponde in solido se il compenso non è stato corrisposto. La norma costituisce base legale per la disciplina ministeriale delle esenzioni e dei rimborsi.

  • art. 71-octies l. 633/1941

    Il compenso è corrisposto alla SIAE, che provvede alla ripartizione tra gli aventi diritto; l'esigenza di assicurare certezza e tempestività delle ripartizioni giustifica la previsione di termini per le richieste di rimborso.

  • art. 5, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2001/29/CE

    Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione per le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.

    Il sistema della copia privata deve assicurare un equo compenso, ma consente agli Stati membri un ampio margine nella scelta dei soggetti obbligati, delle modalità di riscossione e dei meccanismi di esenzione e rimborso, purché siano garantiti criteri oggettivi, trasparenti ed effettivi.

  • art. 190 l. 633/1941

    Disciplina il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e la nomina dei suoi componenti.

  • art. 191 l. 633/1941

    Rileva ai fini della composizione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

  • art. 193 l. 633/1941

    Il Ministro può invitare alle riunioni anche persone estranee al comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.

    Consente la partecipazione alle riunioni di soggetti esterni qualificati, senza diritto di voto, sicché la presenza di rappresentanti di autorità indipendenti e di un consulente tecnico non vizia la consultazione.

  • art. 182-bis l. 633/1941

    Alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, la vigilanza sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.

    Attribuisce alla SIAE poteri di vigilanza e controllo documentale sull'adempimento degli obblighi relativi al compenso e sui presupposti delle esenzioni e dei rimborsi.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il Ministero ha richiamato l'autotutela per sostituire la disciplina del D.M. 30 giugno 2020, ritenuta sostanzialmente coincidente con discipline precedenti annullate.

  • art. 54 c.p.a.

    La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata [...] qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.

    Ha consentito il deposito tardivo di documentazione contrattuale, poiché non immediatamente disponibile e comunque sottoposta al contraddittorio mediante il rinvio dell'udienza.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul soggetto obbligato al versamento che intende beneficiarne.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario, poiché la disciplina nazionale è stata considerata compatibile con il diritto dell'Unione alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia.

Massime di principio

  • Nel sistema del compenso per copia privata, il produttore o importatore obbligato al versamento può ottenere l'esenzione ex ante solo se dimostra, con criteri e documenti predeterminati, oggettivi e trasparenti, che il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie private.
  • La destinazione funzionale del dispositivo va valutata al momento della cessione: l'esenzione non richiede la prova dell'uso concreto e successivo, ma della finalità esclusivamente professionale o d'impresa per la quale il bene è stato ceduto.
  • La vendita di apparecchi o supporti a una persona giuridica, a un professionista o a un distributore non determina automaticamente né l'esenzione né l'assoggettamento definitivo al compenso. In assenza di prova della destinazione finale esclusivamente professionale, il prelievo può essere applicato, salva la possibilità di traslazione dell'onere o di rimborso quando il compenso sia stato indebitamente versato e il soggetto richiedente sia rimasto economicamente inciso.
  • L'onere di provare i presupposti dell'esenzione o del rimborso grava sul soggetto obbligato al versamento del compenso; la disciplina può richiedere fatture, autodichiarazioni e identificativi univoci del prodotto, purché tali adempimenti siano funzionali alla verifica e non risultino sproporzionati o impossibili.
  • La SIAE, nella gestione del compenso per copia privata, può svolgere controlli documentali sulla completezza, correttezza e veridicità della documentazione e sul versamento del compenso, senza che ciò le attribuisca il potere di definire discrezionalmente i presupposti sostanziali dell'esenzione, già stabiliti dal decreto ministeriale.
  • La previsione di un termine decadenziale per la richiesta di rimborso del compenso per copia privata rientra nella disciplina attuativa affidata al Ministero, poiché l'esenzione e il rimborso costituiscono una situazione di onere probatorio e procedurale e il termine è funzionale alla certezza delle ripartizioni operate dalla SIAE.

Come è indicizzato

MaterieAtti amministrativi generali e linee guidaAutotutelaInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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