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Sentenza

Sentenza n. 2122/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento - del provvedimento del MUR protocollo n. 6058 del 24 aprile 2024, recante il rigetto della istanza presentata ai sensi dell''art. 11 d.P.R. n. 212/2005 per l’a.a. 2024/2025; - della nota del MUR n. 2955 del 26 febbraio 2024, con la quale è stato comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l.n. 241/1990 dell’istanza presentata ai sensi dell''art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 per l’a.a. 2024/2025; - della circolare MUR n. 1801 del 1° febbraio 2023, recante “Indicazioni operative per l''approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master e le modifiche degli stessi – A.A. 2023-2024”; - dell’avviso del MUR n. 4012 del 3 marzo 2023., recante “Accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master – a.a. 2023-2024 – Differimento termine per la presentazione delle nuove proposte di accreditamento”; - dell''avviso del MUR n. 15527 del 1° dicembre 2023, recante “Avviso su termini presentazione istanze autorizzazione nuove Istituzioni non statali e accreditamento nuovi corsi di studio/modifiche corsi di studio a.a. 2024-2025”; - dell''avviso del MUR n. 16316 del 19 dicembre 2023, recante “Modalità e termini presentazione istanze autorizzazione nuove Istituzioni AFAM non statali, ai sensi dell''art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005”; - del provvedimento del MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con il quale sono state fornite “Indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l''istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell''art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente.

Giustizia amministrativa202408066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale dell’autorizzazione all’attivazione di un corso triennale in Decorazione ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 212/2005, insieme agli atti presupposti e alle indicazioni operative ministeriali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di autorizzazione all’attivazione, dall’anno accademico 2024/2025, di un corso triennale in Decorazione presso un’Accademia di Belle Arti non statale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d.P.R. n. 212/2005 e delle indicazioni operative ministeriali di cui alla nota n. 1071/2021, sostenendo di possedere tutti i requisiti richiesti. Sono stati inoltre denunciati eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e contraddittorietà, violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dei principi di trasparenza, buon andamento e non aggravamento del procedimento. La ricorrente ha contestato anche la mancata acquisizione preventiva dei pareri del CNAM e dell’ANVUR. Il Ministero aveva fondato il diniego sull’assenza di corsi attivi presso l’istituzione, sulla mancata conclusione di un ciclo triennale, sull’assenza di documentazione comprovante gli esami e i titoli conseguiti dagli studenti e sulla mancanza di un nucleo stabile di docenti che avesse collaborato con l’istituzione nell’ultimo triennio.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego perché l’art. 11 d.P.R. n. 212/2005, letto unitamente alla nota ministeriale n. 1071/2021, consente di chiedere l’autorizzazione soltanto per corsi già attivi presso l’istituzione e che abbiano effettivamente concluso almeno un ciclo triennale prima della presentazione dell’istanza. Nel caso concreto, dalla documentazione prodotta emergeva che l’istituzione non svolgeva attività didattica dal 2016, che il corso risultava non attivo e che mancavano il piano di studi, i certificati degli esami e dati relativi agli studenti iscritti e diplomati negli anni richiesti. Il giudice ha inoltre ritenuto non dimostrata la presenza di un nucleo stabile di docenti: erano state indicate soltanto date riferite a eventuali contratti futuri e prodotti facsimili di contratti privi di sottoscrizione o di altra documentazione comprovante rapporti contrattuali efficaci e attività didattica svolta nell’ultimo triennio. La carenza di tali requisiti costituisce un ostacolo preliminare all’ammissibilità dell’istanza. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata acquisizione dei pareri CNAM e ANVUR, poiché tali pareri devono essere richiesti soltanto per le domande che abbiano superato la verifica ministeriale dei requisiti di ammissibilità; non rappresentano quindi un adempimento necessario quando l’istanza è già carente dei presupposti preliminari. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 212/2005

    La disposizione costituisce la base normativa per l’autorizzazione delle istituzioni AFAM non statali e deve essere applicata nel rispetto dei requisiti operativi individuati dal Ministero.

  • nota MUR n. 1071/2021, punto 2

    Le istituzioni di cui al punto 1 possono presentare domanda per l'autorizzazione a rilasciare titoli di diploma accademico di primo livello, esclusivamente, per corsi già attivi presso le medesime che abbiano concluso almeno un ciclo di tre anni.

    La domanda è ammissibile solo se riguarda un corso già attivo e se, al momento della presentazione, è stato effettivamente concluso almeno un ciclo triennale; non è sufficiente che il corso sia stato soltanto programmato.

  • nota MUR n. 1071/2021, punto 3

    Deve inoltre essere verificabile la presenza del nucleo di riferimento di docenti che, in modo continuativo e in particolare per le attività di base e caratterizzanti, abbia collaborato con l'istituzione nell'ultimo triennio.

    L’istituzione deve dimostrare la presenza di un nucleo di docenza stabile, con collaborazione continuativa nell’ultimo triennio; eventuali contratti futuri o facsimili non comprovano il requisito.

  • nota MUR n. 1071/2021, punto 4

    Il Ministero provvede all’esame del possesso dei requisiti di ammissibilità [...] e a richiedere il parere del CNAM e dell’ANVUR per le istanze che risultano da tale esame in regola con tali requisiti.

    L’acquisizione dei pareri CNAM e ANVUR è successiva e subordinata al superamento della verifica preliminare dei requisiti di ammissibilità.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato comunicato alla ricorrente prima dell’adozione del diniego definitivo; il giudice non ha ravvisato vizi nella sequenza procedimentale.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente, poiché l’amministrazione ha indicato le carenze documentali e sostanziali relative ai corsi attivi, alla conclusione del ciclo triennale e alla docenza stabile.

  • art. 97 Cost.

    I richiami ai principi di trasparenza e buon andamento non hanno consentito di superare l’accertata carenza dei requisiti di ammissibilità.

Massime di principio

  • Per l’autorizzazione prevista dall’art. 11 d.P.R. n. 212/2005, l’istituzione AFAM non statale deve dimostrare, al momento della domanda, che il corso sia già attivo e che abbia effettivamente concluso almeno un ciclo triennale; la mera programmazione o previsione del corso non è sufficiente.
  • La conclusione del ciclo triennale deve essere comprovata mediante documentazione idonea, comprendente i certificati di conseguimento dei titoli e la documentazione relativa agli esami di profitto degli studenti, secondo le indicazioni operative ministeriali.
  • Costituisce requisito preliminare di ammissibilità la presenza di un nucleo di riferimento di docenti che abbia collaborato con l’istituzione in modo continuativo, in particolare per le attività di base e caratterizzanti, nell’ultimo triennio; contratti meramente futuri o facsimili non sottoscritti non dimostrano tale requisito.
  • I pareri del CNAM e dell’ANVUR devono essere acquisiti soltanto dopo la verifica positiva dei requisiti preliminari di ammissibilità dell’istanza; la loro mancata acquisizione non vizia il diniego quando l’istanza risulti già carente di tali requisiti.
  • Quando l’istanza è priva dei requisiti preliminari di ammissibilità, l’amministrazione può arrestare il procedimento senza procedere alle successive valutazioni tecniche affidate agli organi consultivi competenti.

Come è indicizzato

MaterieAFAM, enti di ricerca e formazionePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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