Cassazione Civile, Ordinanza n. 06911/2024 del 14/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva sottoscritto in data 6 maggio 2014 una lettera di dimissioni. Il giudice di primo grado e poi la Corte d'appello avevano ritenuto inefficaci tali dimissioni per mancata convalida presso la DTL o il Centro per l'impiego, applicando la disciplina dell'art. 4, commi 17 e seguenti, della legge n. 92/2012. In appello era stata confermata anche la conseguenza del ripristino del rapporto dalla comunicazione della revoca e il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate fino al successivo licenziamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha sostenuto che la disciplina sulla convalida si applicherebbe solo alle dimissioni in bianco e non a quelle rese spontaneamente, sicché la mancata convalida sarebbe irrilevante; (2) ha lamentato l'omesso esame della circostanza che il lavoratore avesse inizialmente denunciato solo la sottoscrizione in bianco; (3) ha contestato la decisione sulle retribuzioni, affermando che il rapporto si sarebbe comunque risolto per mancata revoca tempestiva entro sette giorni; (4) ha dedotto extra-petizione, sostenendo che il giudice avrebbe pronunciato su una domanda diversa da quella proposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina di cui all'art. 4, commi 17 ss., L. n. 92/2012 non è limitata alle sole dimissioni in bianco e realizza un bilanciamento tra libertà d'impresa e verifica della genuinità della volontà del lavoratore mediante una procedura di convalida e revoca entro termini brevi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la regola della doppia conforme, poiché la sentenza d'appello aveva confermato quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto, in modo non sindacabile in cassazione, che la revoca era stata comunicata tempestivamente alla società entro i termini di legge. Ha respinto il quarto motivo osservando che il giudice di merito aveva correttamente interpretato il petitum come domanda di accertamento dell'inefficacia/revoca delle dimissioni con ripristino del rapporto, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 4, commi 17 ss., L. n. 92/2012
La disciplina sulla convalida delle dimissioni non è limitata alle sole dimissioni in bianco; mira a verificare la genuinità della volontà di recesso del lavoratore e prevede un meccanismo di convalida/revoca entro termini brevi con coinvolgimento dell'autorità amministrativa.
art. 26 d.lgs. n. 151/2015
Richiamato come successiva revisione della disciplina, non applicabile ratione temporis alla fattispecie.
art. 360 c.p.c.
È utilizzato per inquadrare i motivi di ricorso; il vizio motivazionale è limitato dalla regola della doppia conforme e l'error in procedendo è scrutinabile nei limiti consentiti.
art. 348-ter c.p.c.
La conferma integrale della decisione di primo grado in appello integra la cd. doppia conforme, che preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sui medesimi fatti.
art. 2733 c.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per doppia conforme.
art. 1324 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla comunicazione di revoca delle dimissioni.
art. 1326 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla formazione del consenso e agli effetti della comunicazione di revoca.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato nel terzo motivo quale criterio interpretativo della disciplina sulle dimissioni.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti del petitum sostanziale; non vi è extra-petizione se la decisione si mantiene nell'ambito della domanda di accertamento dell'inefficacia/revoca delle dimissioni e del ripristino del rapporto.
art. 96 c.p.c.
La Corte ha escluso i presupposti della responsabilità aggravata per temerarietà del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La disciplina introdotta dall'art. 4, commi 17 e seguenti, L. n. 92/2012 sulla convalida delle dimissioni si applica in termini generali alle dimissioni del lavoratore e non soltanto ai casi di foglio firmato in bianco.
- La funzione della procedura di convalida è verificare la genuinità della volontà di recesso e consentire un ripensamento entro termini brevi, mediante un meccanismo che bilancia tutela del lavoratore e libertà di organizzazione dell'impresa.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione sui medesimi fatti già scrutinati concordemente dai giudici di merito.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la tempestiva comunicazione della revoca delle dimissioni, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da congrua valutazione documentale.
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice interpreta il petitum in base al contenuto sostanziale della domanda e decide sull'accertamento dell'inefficacia o revoca delle dimissioni con conseguente ripristino del rapporto, purché resti entro i limiti della domanda proposta.
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