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Circolare

Circolare numero 110 del 09-08-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la disciplina della riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti FE.L.TE.P. sulle prestazioni temporanee, sostituendo il precedente accordo del 2007. Definisce le prestazioni interessate, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di trattenuta, i flussi informativi tra datore di lavoro e INPS nei casi di integrazione salariale pagata direttamente, nonché tempi e modalità dei versamenti all’Associazione. Vengono inoltre fissati il corrispettivo per il servizio, le responsabilità delle parti, la durata triennale della convenzione e il foro competente.

Convenzione INPS-FE.L.TE.P. per trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-FE.L.TE.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà attuazione al nuovo testo di convenzione sottoscritto il 21 aprile 2010 tra INPS e FE.L.TE.P. (Federazione Lavoratori Temporanei Padani), che sostituisce il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 11 del 12 gennaio 2007. L’intesa disciplina la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti FE.L.TE.P. mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto.

Ambito soggettivo e prestazioni interessate

Possono avvalersi della trattenuta i soggetti titolari di:

  • indennità di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La convenzione si applica alle prestazioni a sostegno del reddito indicate e alle relative modalità di riscossione del contributo associativo.

Modalità di adesione: delega, sottoscrizione e codice identificativo

Il versamento del contributo avviene esclusivamente tramite delega personale contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal lavoratore;
  • munita del timbro dell’organizzazione;
  • firmata dal legale rappresentante dell’organizzazione sindacale.

La FE.L.TE.P. è identificata con il codice 2401. La circolare precisa che la delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Pagamento diretto dell’integrazione salariale e obblighi del datore di lavoro

Nei casi in cui l’INPS provveda al pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi dei lavoratori aventi diritto, i dati relativi alle deleghe rilasciate, comprensivi dell’autorizzazione alle trattenute previste dall’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Le deleghe, nonché eventuali revoche e nuove deleghe, devono essere depositate e conservate presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della legge n. 223/1991, anche ai fini di eventuali verifiche.

Revoca, nuove deleghe e contestazioni

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega è possibile entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.

Se l’INPS riceve dal lavoratore una comunicazione di revoca, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’Istituto deve cessare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente trattenute.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo e percentuali applicabili

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale, in misura uguale per tutti gli iscritti all’organizzazione.

La FE.L.TE.P. ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,5% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, e in particolare su CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamento delle trattenute e trasmissione degli elenchi

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare alla FE.L.TE.P. gli importi trattenuti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza gravami di interessi e dedotte le spese previste dalla convenzione.

Il pagamento deve avvenire mediante bonifico su apposito conto corrente bancario, il cui IBAN è comunicato successivamente all’Istituto. Contestualmente, devono essere trasmessi all’Organizzazione, in formato telematico o cartaceo, gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i dati anagrafici e l’importo trattenuto.

Per i prospetti cartacei sono previste modalità di ordinamento differenti a seconda della prestazione: ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale, ordine alfabetico per comune per i sussidi per lavori socialmente utili, ordine per Centro per l’impiego per mobilità e disoccupazione.

Costi del servizio e variazione annuale

La FE.L.TE.P. corrisponde all’INPS il costo del servizio di riscossione, determinato in euro 0,54 per singola delega. Tale importo è richiamato sia nella circolare sia nella convenzione come spesa per la gestione della delega per singola prestazione.

L’eventuale variazione annuale dei costi deve essere comunicata con raccomandata A/R; dopo tale comunicazione, l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, oneri e controversie

La circolare ribadisce che dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e FE.L.TE.P. e alle relative vicende.

L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa, promossi da creditori della struttura nazionale dell’organizzazione sindacale.

In caso di controversie sulla validità e regolarità del rilascio della delega, qualora l’Organizzazione risulti definitivamente soccombente, deve rimborsare al lavoratore la ritenuta operata. Deve inoltre rimborsare all’INPS, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.

Durata, rinnovo, disdetta e foro competente

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.

È fatta salva la possibilità di disdetta per giusta causa da parte di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma.

Indicazioni finali operative e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti alla FE.L.TE.P., la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 11 del 12 gennaio 2007.

Punti principali

Nuova convenzione e ambito di applicazione

In data 21 aprile 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione tra INPS e FE.L.TE.P., che sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 11/2007. La convenzione consente agli aventi titolo a indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili di versare il contributo associativo FE.L.TE.P. tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto.

Delega, validità e revoca

La trattenuta può essere effettuata solo previa delega personale inserita nel modello INPS di domanda della prestazione e sottoscritta dal lavoratore; la delega deve recare anche il timbro dell’organizzazione e la firma del legale rappresentante. Il codice identificativo FE.L.TE.P. è 2401. La delega cessa i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Se l’INPS riceve comunicazione di revoca da parte del lavoratore, deve acquisirla nel più breve tempo possibile.

Pagamenti diretti di integrazione salariale e obblighi del datore di lavoro

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l’autorizzazione alla ritenuta ex art. 18 della legge n. 223/1991. Le deleghe, così come eventuali revoche e nuove deleghe, devono essere depositate e conservate presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18. Se i dati non vengono comunicati o se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione della contestazione.

Misura del contributo e percentuali applicate

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale, uguale per tutti gli iscritti. La FE.L.TE.P. ha comunicato le seguenti percentuali: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, inclusi CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti alla FE.L.TE.P. e gestione degli elenchi

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le trattenute alla FE.L.TE.P. entro il mese successivo al pagamento della prestazione, senza interessi e dedotte le spese previste dalla convenzione. I versamenti devono essere eseguiti con bonifico su conto corrente bancario indicato dalla FE.L.TE.P. mediante comunicazione del codice IBAN. All’Associazione devono essere trasmessi, on line o in formato cartaceo, gli elenchi dei nominativi interessati con dati anagrafici e importi trattenuti.

Costi del servizio e rimborsi

La FE.L.TE.P. deve corrispondere all’INPS il costo del servizio di riscossione, determinato in euro 0,54 per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi deve essere comunicata con raccomandata a/r e, dalla data della comunicazione, la FE.L.TE.P. può recedere entro 60 giorni. La convenzione prevede inoltre che eventuali trattenute già versate e non dovute, ove non recuperabili, siano rimborsate dall’Associazione a semplice richiesta dell’INPS.

Responsabilità, controversie e durata della convenzione

L’INPS è espressamente sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione e resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e FE.L.TE.P., anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare al lavoratore la ritenuta operata; deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute per eventuali giudizi. La convenzione ha durata triennale dalla sottoscrizione; il rinnovo va richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. È ammessa disdetta per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi. Per le controversie è competente il Foro di Roma.

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